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Statuto
e regolamento
REGOLAMENTO
Approvato all'Assemblea generale di Torino il 3 Ottobre 1986:
l. Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli addetti
alla conduzione, organizzazione e direzione dei centri turistici montani.
2. La domanda d'ammissione deve essere diretta al Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
L'ammissione dove essere comunicata per iscritto al candidato ed ha effetto
dal momento in cui viene versata la quota sociale.
3. Le qualifiche vengono attribuite attraverso l'esame della documentazione
che il candidato deve presentare a comprova delle reali mansioni svolte
in una stazione turistica montana.
Un'apposita commissione accerterà la rispondenza dai documenti
presentati.
4. l soci appartenenti all'Associazione sono divisi nelle seguenti fasce:
a) Soci D.S.I. attivi;
b) Soci D.S.I. ad honorem;
c) Soci D.S.I. sostenitori.
Infatti l'Associazione può nominare soci onorari in persone che
si siano, particolarmente, distinte nel campo del Turismo in montagna.
I soci, qualora siano chiamati a ricoprire una carica sociale, si impegnano
a fornire gratuitamente la propria opera e la propria competenza in tutti
i casi in cui essa sia necessaria,
fatto salvo il rimborso delle spese.
I soci hanno libero accesso alla sede e possono usufruire di tutte le
attrezzature dell'Associazione.
I soci possono rivolgersi all'Associazione per la soluzione di quesiti
tecnici e professionali.
8. L'Associazione cura la preparazione e l'aggiornamento dei suoi soci
attraverso corsi, raduni e seminari.
I settori nei quali sono previste le funzioni di coordinamento con mansioni
di responsabilità.
Gestione Impianti Funiviari
Gestione Impianti Sportivi vari pubblici e privati
C. Comitati Tecnici - Sportivi ed Organizzativi
D. Gestione Piste Fondo
E. Consorzi di Promozione e Commercializzazione
F. Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.)
G. Esperti nei vari Settori dei Turiamo Montano
H. Servizi vari: Responsabile di Settore: Animazione, congressi
Come soci sostenitori:
Scuole di Sci
- Corpi Guide Alpine
Associazioni di Categoria
- Sci Club
- Comuni o Consorzi di Comuni
A.P.T.: Aziende Promozione Turistica
Amministrazioni Provinciali e Regionali
Ditte e Società
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
ART. 1
E' costituita l'Associazione tra gli addetti alla realizzazione, conduzione,
organizzazione e direzione dei Centri turistici montani. L'Associazione
non ha fini di lucro.
ART. 2
L'Associazione ha sede a Bressanone BZ.
ART. 3
L'Associazione ha per scopo:
a) di riunire tutti coloro che, con mansioni di responsabilità,
sono addetti alla realizzazione, organizzazione, conduzione, promozione
di Centri turistici montani;
b) di promuovere la preparazione e gli indirizzi professionali di quanti
intendono svolgere la propria attività nell'organizzazione sportiva
- turistica di Centri montani anche attraverso corsi di studio, di qualificazione,
di perfezionamento;
c) di definire le funzioni professionali, al fine dì tutelare le
esigenze tecniche, degli addetti alla organizzazione sportiva - turistica
dei Centri montani;
d) di studiare, promuovere e favorire in forma collaborativa con Enti,
organismi, società e imprenditori singoli, iniziative private e
pubbliche attinenti la soluzione di problemi che comunque interessino
la vita e lo sviluppo dei Centri turistici montani; anche assistendo con
la partecipazione dei propri associati l'attività dì programmazione
degli Enti preposti allo sviluppo turistico - sportivo o all'assetto territoriale
dei Centri turistici montani;
e) dì promuovere la collaborazione con Enti nazionali od internazionali
interessanti sotto qualsiasi aspetto le finalità
dell'Associazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari,
manifestazioni turistiche e sportive, intesi a far conoscere e sviluppare
l'attività dell'Associazione.
FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 4
Il fondo comune è costituito:
a) dal versamento da parte dei soci della quota sociale da effettuarsi,
nella misura che verrà stabilita annualmente dall'Assemblea unitamente
alle modalità di versamento,
entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) da eventuali fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
c) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
ART. 5
L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno dì ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il
bilancio consuntivo
e quello preventivo del successivo esercizio.
ART. 6
Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SOCI
ART. 7
Sono soci tutti coloro che rivestono la qualità di addetti alla
realizzazione, organizzazione, conduzione, promozione
di Centri turistici montani con mansioni di responsabilità che
verranno ammessi a farne parte dal ConsigIio e che verseranno, all'atto
di ammissione, la quota di associazione.
ART. 8
I soci avranno diritto di usufruire delle attrezzature dell'Associazione.
ART. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o
indegnità, negli ultimi due casi sanzionata dal Consiglio.
ASSEMBLEA
ART. 10
L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera semplice
diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno 20 (diconsi
venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tutti i soci che intendono ricoprire cariche sociali dovranno confermare
la loro disponibilità entro Ie ore 12 (diconsi dodici) del giorno
precedente fissato per l'assemblea e farlo per iscritto. Sulla scorta
delle adesioni e su proposta di nominativi dei Consiglio, il Consiglio
stesso formulerà una lista dì candidati,
ai quaIi potranno essere aggiunti altri soci sino a 2 (diconsi due) ore
prima delle votazioni.
ART. 11
L'assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
e può inoltre essere convocata quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (diconsi un terzo)
dei soci con voto deliberativo.
ART. 12
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli esercizi e direttive
generali dell'Associazione e,
quando è il caso, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo
e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
ART. 13
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci. I soci possono
farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo
in questo ultimo caso per l'approvazione del bilancio
e le deliberazioni in marito alla responsabilità dei consiglieri.
Possono essere portatori di deleghe e di non più di due. Hanno
diritto di voto solo i soci attivi in regola con le quote sociali.
ART. 14
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sono presenti aImeno la metà degli associati con voto deliberativo;
o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degIi intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 15
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate
dal Consiglio direttivo o da almeno 2/3 (diconsi due terzi) dei soci con
voto deliberativo.
Le proposte dovranno essere presentate almeno 20 (diconsi venti) giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. La
segreteria è tenuta a dare immediato avviso ai soci delle proposte
di modifica mediante lettera semplice inviata a tutti i soci almeno 30
(diconsi trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Non possono
essere discusse dall'assemblea le proposte di modifica che non sono state
comunicate in termini.
Per ottenere la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza
dei 2/3 (diconsi due terzi) dei soci con voto deliberativo presenti all'Assemblea.
ART. 16
Il Presidente deIl' Associazione controlla la validità delle deleghe
e la regolare costituzione dell'Assemblea attraverso la Commissione
verifica poteri appositamente da lui nominata di volta in volta.
L'Assemblea elegge il suo Presidente che ne dirige i lavori e due scrutatori.
Il Presidente nomina un segretario.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente,
dal segretario e dagli scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17
L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da 6
(diconsi sei) a 15 (diconsi quindici) membri, eletti dall'Assemblea per
la durata di anni 4 (diconsi quattro).
Ai consiglieri così eletti dovranno essere aggiunti un consigliere
nominato fra i soci onorari, 3 (diconsi tre) probi viri.
Il consiglio così formato avrà la facoltà di cooptare
sino a 3 (diconsi tre) altri consiglieri da individuare fra le persone
più rappresentative individuate nell'articolo 3, comma a).
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede
alla sua sostituzione provvisoria che deve essere ratificata dalla prima
assemblea successiva.
ART. 18
Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente e tre Vicepresidenti;
nomina altresì un segretario, che può essere anche estraneo
all'Associazione.
I soci dell'Associazione, quando rivestono le cariche sociali, esplicano
le loro funzioni senza compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
ART. 19
Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 (diconsi cinque)
dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva
della maggioranza dai suoi membri e la presenza tra questi dei Presidente
o di almeno un Vicepresidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente
più anziano.
In caso di votazione a parità di voti, è determinante il
voto di chi presiede il Consiglio.
Dalle riunioni dei Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ART. 20
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio direttivo è autorizzato a compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (compresa
la rinuncia all'ipoteca legale,
l'assunzione dei mutui ordinari e speciali e di qualsiasi altro genere
di obbligazioni, anche in forma cambiaria
e la prestazione di qualsiasi garanzia, reale o personale, anche per debiti
di terzi) direttamente o indirettamente connesse al raggiungimento degli
scopi dall'Associazione.
Il Consiglio direttivo provvederà alla compilazione di un regolamento
e, se del caso, alle eventuali modifiche dello stesso.
ART. 21
Il Presidente rappresenta Iegalmente l'Associazione, sia di fronte a terzi
che in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio;
nei casi di urgenza può esercitare tutti i poteri del Consiglio,
salvo ratifica entro i 90 (diconsi novanta) giorni successivi.
Il Presidente alla scadenza dei mandato assume la qualifica di- Past-President,
ed in tale veste partecipa alle riunioni del Consiglio senza poteri deliberativi.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 22
La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei
Revisori costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea
dei soci, possibilmente tra i soci.
ART. 23
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigono una relazione al bilancio annuale,
accertano l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale
e possono procedere in qualsiasi momento, anche individuaImente, ad atti
di ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
ART. 24
La durata dell'Associazione è prevista sino al 31 dicembre 2050.
L'Associazione si scioglie quando i soci sono ridotti al disotto di cinque
o quando I'Assemblea delibera
lo scioglimento. Allo scioglimento si procederà alla liquidazione
delle residue attività, secondo le direttive date dall'Assemblea
convocata per la nomina del Iiquidatore.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 25
Le controversie tra i soci e l'Associazione o i suoi organi dovranno essere
esclusivamente devolute alla competenza di tre probiviri
che decideranno con lodo inappellabile, ex bono et aequo. I probiviri
verranno scelti dal Consiglio tra i soci dell'Associazione.
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