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La legge per l’innovazione degli impianti a fune per le regioni a statuto ordinario Legge 140 art.8: "Fondo per l'innovazione degli impianti a fune" Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999 n. 117,
è stata pubblicata la Legge 11 maggio 1999 n. 140 che riguarda "Norme
in materia produttiva". L’art. 8 interessa specificamente il settore degli
impianto di risalita in quanto prevede un "Fondo per l’innovazione
degli impianti a fune" LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140 "NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999 Art. 8. (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune) * 1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, un tondo per l'innovazione tecnologica,
l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti
a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere
i soggetti pubblici e privati> proprietari o gestori dei medesimi.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite
di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999. * 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. * 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni
interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di
cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle
domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare
esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro
due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine
cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili
a finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare
complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera
non comportano aumento del contributo assegnato. (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99140l.htm) Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato CIRCOLARE N. 900354 DEL 23 GIUGNO 1999 APPLICAZIONE NORMATIVA RELATIVA AL “FONDO PER L’INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE” ART. 8 DELLA LEGGE 11 MAGGIO
1999 N. 140 Alle Regioni Alle Imprese interessate Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Come è noto l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999 n. 140, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 117 del 21 maggio 1999,
istituisce presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
il fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento
dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni
a statuto ordinario. La legge affida la gestione delle agevolazioni alle Regioni e prevede
che le stesse trasmettano al Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma,
le domande ai fini dell’emanazione, di concerto col Ministero dei Trasporti
e della Navigazione, del provvedimento con il quale vengono ripartite
le risorse disponibili. Ai fini della ripartizione, appare indispensabile provvedere alla individuazione
di regole comuni relativamente agli aspetti connessi con la tipologia
degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili
in materia tale che si possa ottenere una omogenea ripartizione delle
risorse. La concessione delle agevolazioni è tuttavia subordinata all’autorizzazione
del regime di aiuto da parte della Commissione dell’Unione Europea.
Pertanto l’entità delle agevolazioni e l’introduzione di eventuali ulteriori
limitazioni potranno essere determinate soltanto a conclusione della
procedura di notifica. A tal fine il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato notificherà nei tempi più brevi possibili il nuovo
regime di aiuto. Al fine della ripartizione dei fondi, le Regioni trasmetteranno entro
il 21 agosto 1999 (termine previsto dall’articolo 8 comma 2 della legge
140/99) al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
– Direzione Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
– le istanze pervenute, con la propria valutazione di ammissibilità
e l’indicazione dell’onere finanziario ad esso associato: In attesa
di eventuali decisioni comunitarie, in questa fase si assume come onere
quello previsto dalla legge (70% del costo del progetto) Il Ministero provvede di concerto con quello dei Trasporti e della
Navigazione, al riparto delle disponibilità finanziare alle Regioni
proporzionalmente all’onere delle domande positivamente valutate dalla
Regione. 1 - Aree di applicazione e soggetti beneficiari 1.1 Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite
da quelle appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario. 1.2 I soggetti beneficiari sono quelli pubblici e privati, proprietari
o gestori di impianti a fune, come individuati dalla legge 23 giugno
1927 n. 1110, modificata dal RDL 24 novembre 1930 n. 1632, dai DM 15
marzo 1982 n. 706, 2 gennaio 1985 n. 23 e 4 agosto 1998 n. 400 (funivie
bifuni con movimento unidirezionale ed a va e vieni – sciovie in servizio
pubblico). Nel caso di impianti dati in gestione, le agevolazioni sono
disposte a favore dei soggetti che sopportano gli oneri degli investimenti,
a condizione che sussista il consenso del proprietario e del gestore. 1.3 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a
procedure concorsuali. 2 - Iniziative
e spese ammissibili l2.1 Le iniziative e le spese ammissibili sono quelle rivolte all’acquisizione
di beni per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento
dei livelli di sicurezza degli impianti a fune 2.2 Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l’acquisizione di a)macchinari ed impianti ed opere edili ad esso correlati b) attrezzature di controllo relative ai macchinari ed impianti di
cui al punto a) c) oneri vari per l’imballaggio, il trasporto, montaggio e collaudo,
materiali di consumo ed accessori di prima dotazione 2.3 Gli investimenti devono possedere il requisito della “nuova fabbricazione” 2.4 Gli investimenti di cui alla lettera c) sono considerati ammissibili
nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono.
La pertinenza delle spese ai
macchinari ed agli impianti agevolati esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e
gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in marcia
del macchinario o dell’impianto. 2.5 Sono escluse dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica
pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione
e la ristorazione nonchè degli impianti accessori non indispensabili
a garantire la sicurezza in esercizio (ad es. gli impianti di sorveglianza
in stato di fermo o di riposo dell’impianto a fune), fatto salvo il
caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione
alla sicurezza delle persone
e beni. Non potendosi stabilire relazione certa
tra i beni agevolati ed il tipo per il quale è determinata l’agevolazione,
sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale,
i beni mobili nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare
su di essi. Sono oltresì esclusi i macchinari aventi finalità non esclusiva
al trasporto mediante l’impianto a fune (quali ad esempio, i cannoni
formatori di neve, i mezzi battipista etc.). 2.6 La domanda di prenotazione può essere presentata esclusivamente
per investimenti ancora da eseguire. Si intendono “eseguiti” gli investimenti
già fatturati. Le agevolazioni non sono cumulabili come altre, disposte
a qualsiasi titolo e da qualsiasi
soggetto, per i medesimi investimenti. 2.7 Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili
passivi ad oneri accessori 2.8 Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell’agevolazione, il valore
di eventuali beni dati in permuta. 3 - Misura dell’agevolazione 3.1 Salvo limitazioni che dovessero intervenire in sede di autorizzazione
comunitaria dell’aiuto, la misura dell’agevolazione annua è determinata
in rapporto al costo agevolabile dei beni, in misura massima pari al
3,5% dell’ammontare complessivo della spesa ammessa per venti anni.
Qualora le risorse finanziarie assegnate alla Regione, sulla base del
riparto effettuato con riferimento
a tutte le domande trasmesse entro il termine previsto dal comma 2 dell’art.8
della legge, non fossero sufficienti alla integrale copertura delle
istanze presentate in detta Regione le domande saranno accolte, per
ciascuna Regione, secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione,
riducendo proporzionalmente tutte quelle presentate nel giorno in cui
si verifica l’esaurimento dei fondi. 4 - Modalità
e procedure amministrative 4.1 Fermo restando la competenza regionale della misura e quindi della
facoltà delle Regioni di indicare diverse modalità di compilazione delle
domande, per accelerare i tempi di raccolta delle informazioni per il
riparto delle risorse è stato predisposto l’unito schema di domanda
ricalcato dalle procedure di prenotazione delle risorse di cui all’articolo
8-comma 2-della legge 266/97 (incentivi
automatici per le Pmt), sulla base del quale le Regioni potrebbero rapidamente
adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l’avvio dei procedimenti
amministrativi. 4.2 Si richiama l’attenzione sul fatto che la legge ha definito la
priorità in relazione all’ ordine cronologico di presentazione
delle domande; per cui appare indispensabile che all’atto delle presentazione
delle stesse, esse vengano opportunamente catalogate seguendo tale ordine e che al presentatore venga rilasciata ricevuta
con gli elementi necessari alla ricostruzione del momento della presentazione. Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che qualora la domanda dovesse
essere modificata o integrata, relativamente ad elementi sostanziali,
successivamente alla presentazione, la data facente fede ai fini dell’inserimento
nell’ordine cronologico dovrebbe essere quella dell’avvenuta modifica
o integrazione. |