La legge per l’innovazione

degli impianti a fune

per le regioni a statuto ordinario

 

Legge 140 art.8:

"Fondo per l'innovazione degli impianti a fune"

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999 n. 117, è stata pubblicata la Legge 11 maggio 1999 n. 140 che riguarda "Norme in materia produttiva".

L’art. 8 interessa specificamente il settore degli impianto di risalita in quanto prevede un "Fondo per l’innovazione degli impianti a fune" per le regioni a statuto ordinario, di cui si allega il testo.

 

LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140

"NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999

 

Art. 8.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

* 1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un tondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati> proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

 

* 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

* 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili a finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

 

(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99140l.htm)

 

Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato

CIRCOLARE N. 900354 DEL 23 GIUGNO 1999

APPLICAZIONE NORMATIVA

RELATIVA AL

“FONDO PER L’INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE”

 ART. 8 DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999 N. 140

 

Alle Regioni

Alle Imprese interessate

Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione

 

 

 

Come è noto l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999 n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 117 del 21 maggio 1999, istituisce presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario.

 

La legge affida la gestione delle agevolazioni alle Regioni e prevede che le stesse trasmettano al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma, le domande ai fini dell’emanazione, di concerto col Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del provvedimento con il quale vengono ripartite le risorse disponibili.

 

Ai fini della ripartizione, appare indispensabile provvedere alla individuazione di regole comuni relativamente agli aspetti connessi con la tipologia degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili in materia tale che si possa ottenere una omogenea ripartizione delle risorse.

 

La concessione delle agevolazioni è tuttavia subordinata all’autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione dell’Unione Europea. Pertanto l’entità delle agevolazioni e l’introduzione di eventuali ulteriori limitazioni potranno essere determinate soltanto a conclusione della procedura di notifica. A tal fine il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato notificherà nei tempi più brevi possibili il nuovo regime di aiuto.

Al fine della ripartizione dei fondi, le Regioni trasmetteranno entro il 21 agosto 1999 (termine previsto dall’articolo 8 comma 2 della legge 140/99) al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – Direzione Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – le istanze pervenute, con la propria valutazione di ammissibilità e l’indicazione dell’onere finanziario ad esso associato: In attesa di eventuali decisioni comunitarie, in questa fase si assume come onere quello previsto dalla legge (70% del costo del progetto)

 

Il Ministero provvede di concerto con quello dei Trasporti e della Navigazione, al riparto delle disponibilità finanziare alle Regioni proporzionalmente all’onere delle domande positivamente valutate dalla Regione.

 

 

1 - Aree di applicazione  e soggetti beneficiari

 

1.1 Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite da quelle appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario.

 

1.2 I soggetti beneficiari sono quelli pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, come individuati dalla legge 23 giugno 1927 n. 1110, modificata dal RDL 24 novembre 1930 n. 1632, dai DM 15 marzo 1982 n. 706, 2 gennaio 1985 n. 23 e 4 agosto 1998 n. 400 (funivie bifuni con movimento unidirezionale ed a va e vieni – sciovie in servizio pubblico). Nel caso di impianti dati in gestione, le agevolazioni sono disposte a favore dei soggetti che sopportano gli oneri degli investimenti, a condizione che sussista il consenso del proprietario e del gestore.

 

1.3 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

 

 

2 - Iniziative  e spese ammissibili

 

l2.1 Le iniziative e le spese ammissibili sono quelle rivolte all’acquisizione di beni per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune

 

2.2 Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l’acquisizione di

a)macchinari ed impianti ed opere edili ad esso correlati

b) attrezzature di controllo relative ai macchinari ed impianti di cui al punto a)

c) oneri vari per l’imballaggio, il trasporto, montaggio e collaudo, materiali di consumo ed accessori di prima dotazione

 

2.3 Gli investimenti devono possedere il requisito della “nuova fabbricazione”

 

2.4 Gli investimenti di cui alla lettera c) sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono. La pertinenza delle spese  ai macchinari ed agli impianti agevolati  esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono  alle esigenze minime per la messa in marcia del macchinario o dell’impianto.

 

2.5 Sono escluse dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione nonchè degli impianti accessori non indispensabili a garantire la sicurezza in esercizio (ad es. gli impianti di sorveglianza in stato di fermo o di riposo dell’impianto a fune), fatto salvo il caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione alla sicurezza  delle persone e beni. Non potendosi stabilire relazione certa  tra i beni agevolati ed il tipo per il quale è determinata l’agevolazione, sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i beni mobili nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare su di essi. Sono oltresì esclusi i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l’impianto a fune (quali ad esempio, i cannoni formatori di neve, i mezzi battipista etc.).

 

2.6 La domanda di prenotazione può essere presentata esclusivamente per investimenti ancora da eseguire. Si intendono “eseguiti” gli investimenti già fatturati. Le agevolazioni non sono cumulabili come altre, disposte a qualsiasi titolo  e da qualsiasi soggetto, per i medesimi investimenti.

 

2.7 Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili passivi ad oneri accessori

 

2.8 Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell’agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

 

 

3 - Misura dell’agevolazione

 

3.1 Salvo limitazioni che dovessero intervenire in sede di autorizzazione comunitaria dell’aiuto, la misura dell’agevolazione annua è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in misura massima pari al 3,5% dell’ammontare complessivo della spesa ammessa per venti anni. Qualora le risorse finanziarie assegnate alla Regione, sulla base del riparto effettuato con  riferimento a tutte le domande trasmesse entro il termine previsto dal comma 2 dell’art.8 della legge, non fossero sufficienti alla integrale copertura delle istanze presentate in detta Regione le domande saranno accolte, per ciascuna Regione, secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione, riducendo proporzionalmente tutte quelle presentate nel giorno in cui si verifica l’esaurimento dei fondi.

 

4 - Modalità  e procedure amministrative

 

4.1 Fermo restando la competenza regionale della misura e quindi della facoltà delle Regioni di indicare diverse modalità di compilazione delle domande, per accelerare i tempi di raccolta delle informazioni per il riparto delle risorse è stato predisposto l’unito schema di domanda ricalcato dalle procedure di prenotazione delle risorse di cui all’articolo 8-comma 2-della legge 266/97  (incentivi automatici per le Pmt), sulla base del quale le Regioni potrebbero rapidamente adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l’avvio dei procedimenti amministrativi.

 

4.2 Si richiama l’attenzione sul fatto che la legge ha definito la priorità in relazione all’ ordine cronologico di presentazione delle domande; per cui appare indispensabile che all’atto delle presentazione delle stesse, esse vengano opportunamente catalogate seguendo tale ordine  e che al presentatore venga rilasciata ricevuta con gli elementi necessari alla ricostruzione del momento della presentazione.

Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che qualora la domanda dovesse essere modificata o integrata, relativamente ad elementi sostanziali, successivamente alla presentazione, la data facente fede ai fini dell’inserimento nell’ordine cronologico dovrebbe essere quella dell’avvenuta modifica o integrazione.