Finanziamenti pubblici anche nelle regioni

a statuto ordinario

 

La cosa č ormai nota agli interessati, che attendevano da anni un'equiparazione con i gestori delle regioni a statuto speciale. E anche pM ne ha giā parlato.

Ora proponiamo il testo integrale del decreto che, favorendo gli investimenti negli impianti a fune, permette ai gestori di affrontarne altri con maggior agio, destinandoli ad altri interventi e a beni/strumenti quali battipista, generatori di neve ecc.

Di fatto, questa nuova e tanto auspicata situazione si traduce in concrete opportunitā di crescita del comparto: non solo in termini di miglioramento dell'offerta all'utente/sciatore, ma anche di potenziali incrementi del settore dei prodotti e servizi per il management montano.

 

DECRETO 24 novembre 1999

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione

tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza

degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

 

 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO  E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

 

 

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso

il Ministero dell'industria, del commmercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario;

Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8

della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con

l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili; Ritenuto che ai fini dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.140, per ammodernamento vanno compresi anche i progetti che prevedono

la sostituzione di impianti preesistenti con impianti a fune su nuovi tracciati;

Ritenuto che le regioni non debbano prendere in considerazione le integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data del 21

agosto 1999 che comportino aumenti dei costi di realizzazione del progetto precedentemente trasmesso;

Considerato che la legge 11 maggio 1999, n. 140, nel prevedere che i progetti agevolati debbano essere completati entro due anni dall'inizio dei lavori, introduce un principio di cantierabilita' e attualita' delle opere;

Ritenuto, pertanto, che siano da escludere dalle agevolazioni quei progetti che prevedano l'inizio dei lavori successivamente all'anno 2001, tenuto conto dei tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle normative vigenti;

Ritenuto che le regioni non debbano ammettere a contributo i progetti relativi alla realizzazione di impianti a fune che sono fermi da oltre 5 anni pari al periodo di tempo di vita tecnica intercorrente tra due revisioni speciali;

Tenuto conto dell'istruttoria delle regioni e di quanto precede, gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti,ai fini del riparto finale delle disponibilita' finanziarie, sono

determinati come segue:

Piemonte                      L.         56.144.000.000

Lombardia                    "           165.746.200.800

Veneto             "           162.521.800.000

Liguria                          "           38.389.800.000

Emilia e Romagna         "           49.052.980.300

Toscana           "           84.895.940.105

Marche             "           39.470.716.000

Umbria             "           6.197.000.000

Lazio                "           1.171.268.800

Abruzzo            "           106.734.260.830

Molise              "           2.396.000.000

Campania         "           9.993.100.000

Basilicata         "           2.739.000.000

 

Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti,comportanti una spesa totale di

L. 725.452.066.835, occorrerebbe una disponibilita' finanziaria per un totale di

L. 507.816.446.784, cosi' ripartita:

Piemonte          L.         39.300.800.000

Lombardia         "           116.022.340.560

Veneto "           113.765.260.000

Liguria              "           26.872.860.000

E. e Romagna   "           34.337.086.210

Toscana           "           59.427.158.073

Marche             "            27.629.501.200

Umbria             "           4.337.900.000

Lazio                "           819.888.160

Abruzzo            "           74.713.982.581

Molise              "           1.677.200.000

Campania         "            6.995.170.000

Basilicata         "           1.917.300.000

Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ammonta a lire 200.000 milioni pari al 39,384 per cento dell'importo di L. 507.816.446.784;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha ancora comunicato l'autorizzazione al regime di aiuto di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, chiesta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 30 settembre 1999, prot. n. 755240;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Il fondo di lire 10.000 milioni per 20 anni pari a complessive lire 200.000 milioni istituito con l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 ,e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario come qui di seguito:

 

Piemonte          L.         15.478.000.000

Lombardia         "           45.694.000.000

Veneto "           44.805.000.000

Liguria              "           10.584.000.000

E. e Romagna   "           13.523.000.000

Toscana           "           23.405.000.000

Marche             "           10.882.000.000

Umbria             "           1.709.000.000

Lazio                "           323.000.000

Abruzzo            "           29.425.000.000

Molise              "           661.000.000     

Campania         "           2.755.000.000

Basilicata         "           755.000.000

Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11maggio 1999, n. 140.

 

Art. 2.

Il contributo massimo concedibile e' fissato nella misura del 70 per cento della spesa del progetto agevolabile fatti salvi eventuali limiti inferiori fissati dalla Commissione dell'Unione europea a seguito della richiesta di autorizzazione di cui alle premesse.

 

Art. 3.

I fondi che si renderanno disponibili con l'esaurimento delle domande agevolabili sono riversati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, con successivo provvedimento, ripartira' le risorse residue tra le regioni in misura proporzionale alle domande idonee per le quali non sono stati concessi contributi

nei limiti di legge.

 

Art. 4.

A partire dal 1999 e all'inizio di ciascun anno per tutta la durata del limite di impegno ventennale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferira' alle regioni le somme qui di seguito indicate:

Piemonte          L.         773.900.000

Lombardia         "           2.284.700.000

Veneto "           2.240.250.000

Liguria              "           529.200.000

E. e Romagna   "           676.150.000

Toscana           "           1.170.250.000

Marche             "           544.100.000

Umbria             "           85.450.000

Lazio                "           16.150.000

Abruzzo            "           1.471.300.000

Molise              "           33.050.000

Campania         "           137.750.000

Basilicata         "           37.750.000

 

Art. 5.

Le regioni trasmetteranno, al Ministero dell'industria, del conmercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il mese di febbraio dell'anno 2001 e negli anni successivi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonche' sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica, secondo modelli standard che saranno definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

Art. 6.

La spesa di cui all'art. 1 sara' imputata al capitolo 7100 piano di gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sara' cosi' ripartita: per quanto riguarda lire 10.000 milioni a valere sulla competenza 1999 e per quanto riguarda lire 10.000 milioni su ciascuno

degli esercizi finanziari dal 2000 al 2019.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1999

 

 

 

Il Ministro dell'industria

del commercio

e dell'artigianato

Bersani

Il Ministro dei trasporti

e della navigazione

Treu