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Finanziamenti pubblici anche nelle
regioni a statuto ordinario La cosa č ormai nota agli interessati, che attendevano
da anni un'equiparazione con i gestori delle regioni a statuto speciale.
E anche pM ne ha giā parlato. Ora proponiamo il testo integrale del decreto che,
favorendo gli investimenti negli impianti a fune, permette ai gestori
di affrontarne altri con maggior agio, destinandoli ad altri interventi
e a beni/strumenti quali battipista, generatori di neve ecc. Di fatto, questa nuova e tanto auspicata situazione
si traduce in concrete opportunitā di crescita del comparto: non solo
in termini di miglioramento dell'offerta all'utente/sciatore, ma anche
di potenziali incrementi del settore dei prodotti e servizi per il management
montano. DECRETO 24 novembre 1999 Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999,
n. 140. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commmercio e dell'artigianato il fondo
per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto
ordinario; Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140; Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande
di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili; Ritenuto che
ai fini dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.140, per ammodernamento
vanno compresi anche i progetti che prevedono la sostituzione di impianti preesistenti con impianti a fune su nuovi
tracciati; Ritenuto che le regioni non debbano prendere in considerazione le integrazioni
alle domande pervenute successivamente alla data del 21 agosto 1999 che comportino aumenti dei costi di realizzazione del progetto
precedentemente trasmesso; Considerato che la legge 11 maggio 1999, n. 140, nel prevedere che
i progetti agevolati debbano essere completati entro due anni dall'inizio
dei lavori, introduce un principio di cantierabilita' e attualita' delle
opere; Ritenuto, pertanto, che siano da escludere dalle agevolazioni quei
progetti che prevedano l'inizio dei lavori successivamente all'anno
2001, tenuto conto dei tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni
e dei nulla osta previsti dalle normative vigenti; Ritenuto che le regioni non debbano ammettere a contributo i progetti
relativi alla realizzazione di impianti a fune che sono fermi da oltre
5 anni pari al periodo di tempo di vita tecnica intercorrente tra due
revisioni speciali; Tenuto conto dell'istruttoria delle regioni e di quanto precede, gli
importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti,ai fini
del riparto finale delle disponibilita' finanziarie, sono determinati come segue: Piemonte L.
56.144.000.000 Lombardia "
165.746.200.800 Veneto " 162.521.800.000 Liguria "
38.389.800.000 Emilia e Romagna "
49.052.980.300 Toscana " 84.895.940.105 Marche " 39.470.716.000 Umbria " 6.197.000.000 Lazio " 1.171.268.800 Abruzzo " 106.734.260.830 Molise " 2.396.000.000 Campania " 9.993.100.000 Basilicata " 2.739.000.000 Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti,comportanti
una spesa totale di L. 725.452.066.835, occorrerebbe una disponibilita' finanziaria per
un totale di L. 507.816.446.784, cosi' ripartita: Piemonte L. 39.300.800.000 Lombardia " 116.022.340.560 Veneto " 113.765.260.000 Liguria " 26.872.860.000 E. e Romagna " 34.337.086.210 Toscana " 59.427.158.073 Marche " 27.629.501.200 Umbria " 4.337.900.000 Lazio " 819.888.160 Abruzzo " 74.713.982.581 Molise " 1.677.200.000 Campania " 6.995.170.000 Basilicata "
1.917.300.000 Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140, ammonta a lire 200.000 milioni pari al 39,384 per cento
dell'importo di L. 507.816.446.784; Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha ancora comunicato
l'autorizzazione al regime di aiuto di cui all'art. 8 della legge 11
maggio 1999, n. 140, chiesta dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, con nota del 30 settembre 1999, prot. n. 755240; Decreta: Art. 1. Il fondo di lire 10.000 milioni per 20 anni pari a complessive lire
200.000 milioni istituito con l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140 ,e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario come qui di seguito: Piemonte L. 15.478.000.000 Lombardia " 45.694.000.000 Veneto " 44.805.000.000 Liguria " 10.584.000.000 E. e Romagna " 13.523.000.000 Toscana " 23.405.000.000 Marche " 10.882.000.000 Umbria " 1.709.000.000 Lazio " 323.000.000 Abruzzo " 29.425.000.000 Molise " 661.000.000 Campania " 2.755.000.000 Basilicata " 755.000.000 Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformita'
alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11maggio 1999, n.
140. Art. 2. Il contributo massimo concedibile e' fissato nella misura del 70 per
cento della spesa del progetto agevolabile fatti salvi eventuali limiti
inferiori fissati dalla Commissione dell'Unione europea a seguito della
richiesta di autorizzazione di cui alle premesse. Art. 3. I fondi che si renderanno disponibili con l'esaurimento delle domande
agevolabili sono riversati al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che, con successivo provvedimento, ripartira' le
risorse residue tra le regioni in misura proporzionale alle domande
idonee per le quali non sono stati concessi contributi nei limiti di legge. Art. 4. A partire dal 1999 e all'inizio di ciascun anno per tutta la durata
del limite di impegno ventennale, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato trasferira' alle regioni le somme qui di seguito
indicate: Piemonte L. 773.900.000 Lombardia " 2.284.700.000 Veneto " 2.240.250.000 Liguria " 529.200.000 E. e Romagna " 676.150.000 Toscana " 1.170.250.000 Marche " 544.100.000 Umbria " 85.450.000 Lazio " 16.150.000 Abruzzo " 1.471.300.000 Molise " 33.050.000 Campania " 137.750.000 Basilicata " 37.750.000 Art. 5. Le regioni trasmetteranno, al Ministero dell'industria, del conmercio
e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione,
entro il mese di febbraio dell'anno 2001 e negli anni successivi, una
relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni,
sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonche' sui miglioramenti
dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica, secondo modelli
standard che saranno definiti dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della
navigazione. Art. 6. La spesa di cui all'art. 1 sara' imputata al capitolo 7100 piano di
gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e sara' cosi' ripartita: per quanto
riguarda lire 10.000 milioni a valere sulla competenza 1999 e per quanto
riguarda lire 10.000 milioni su ciascuno degli esercizi finanziari dal 2000 al 2019. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu |