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Le diverse tipologie di incidente
sciistico “Al tempo dei Romani e di Napoleone, a cui risalgono
le origini del diritto odierno, lo sci non esisteva”. Con questa frase,
un noto avvocato esperto del “comparto neve” ha spiegato sinteticamente
le difficoltà e-a volte- le contraddizioni dell'orientamento giuridico
in materia. L'argomento è stato ripreso più volte sulle pagine
di pM, affrontato da varie angolazioni. In questo numero presentiamo lo scritto di un fresco
dottore in giurisprudenza che, oltre a portare un nome conosciuto dagli
addetti ai lavori, ha conquistato il suo diploma di laurea discutendo
una tesi già pubblicata in sunto. A Marco del Zotto, la materia sta
particolarmente a cuore, anche in virtù del fatto di essere, nel contempo,
un maestro di sci. Nell'articolo si fa riferimento anche alle due nuove
regole introdotte nel noto “decalogo dello sciatore”, la “bibbia” comportamentale
di chi scende in pista, scritta dalla F.I.S. Marco Del Zotto maestro di sci e dottore in giurisprudenza Il problema della responsabilità dello sciatore per i danni cagionati
nell’esercizio della sua attività sportiva è di difficile soluzione,
in quanto non esiste una normativa specifica che regoli la materia organicamente.
Solo a livello regionale, dalla fine degli anni ’70 in avanti, con
leggi piuttosto frammentarie e rivolte per lo più a disciplinare i problemi
inerenti le concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti
di risalita e delle piste di discesa, si ha una normativa specifica
che, pur cercando di risultare punto di riferimento per la pratica dello
sci, non si occupa certo dell’analisi dei diversi tipi di incedente
sciistico. Con il diffondersi dello sport dello sci e con la realizzazione di
piste di discesa appositamente costruite, chiaramente segnalate e delimitate,
assistite da una manutenzione periodica costante, affiancate solitamente
da impianti di risalita e frequentate, specie nei giorni festivi e durante
le vacanze invernali, da una vera folla di persone, si può sicuramente
affermare che la pista si è evoluta fino a divenire un vero e proprio
impianto sportivo al quale vi si può accedere a certe condizioni . In questa nuova situazione di fatto, gli sciatori che frequentano le
piste non sono più degli individui isolati, che si muovono in piena
libertà, ma vengono a costituire una collettività che si serve in comune
e simultaneamente degli impianti di risalita e delle piste di discesa
e che comincia a rilevare l’esigenza di essere sottoposta a una particolare
disciplina. La pratica dello sci ha subito un’evoluzione che ha portato lo sci
a poter essere definito come un’attività complessa che racchiude in
sè numerose componenti differenziate, quali possono essere la risalita
con gli impianti a fune, la discesa, gli incroci tra piste, l’affollamento
delle stesse con sciatori principianti ed esperti e così via. Oggi, in un momento in cui il mondo dello sci ha visto l’introduzione
di nuovi attrezzi, di nuove tecniche e di una nuova mentalità, il comportamento
dello sciatore assume una rilevanza primaria per stabilire i criteri
per l’attribuzione della responsabilità in caso di incidente. La giurisprudenza, in assenza di una specifica normativa, si attiene
alle regole di comune prudenza
e di conseguenza alla diligenza, in ossequio al principio del neminem
laedere e in molte delle sue decisioni definisce espressamente le Regole
contenute nel Decalogo dello sciatore quali “norme di comune prudenza
che devono essere conosciute e rispettate”. Si guarda ormai allo sci come uno sport di massa al quale sono legati,
di conseguenza, interessi di tipo economico, giuridico e ambientale.
La circolazione sulle piste è diventata un problema che, non avendo
soluzioni ricavabili da normative ad hoc, vede la giurisprudenza nei suoi interventi impegnata a dettare agli
sciatori criteri di comportamento di portata generale1. Senza dimenticare che si devono tenere in considerazione, oltre all’ambiente
in cui viene praticato questo sport, anche le peculiari caratteristiche
della montagna, che non solo oggettivamente, ma anche dal punto di vista
soggettivo, hanno un’incidenza da non sottovalutare ai fini dell’accertamento
della responsabilità. Appurato che lo sci è uno sport praticato da un numero sempre maggiore
di persone, che si ritrovano a dover condividere le piste di sci talvolta
non adeguate al numero degli sciatori che scendono a valle, appare necessario
provvedere alla regolamentazione del comportamento degli sciatori, nonchè
alla sorveglianza e alla prevenzione di possibili situazioni di pericolo. La materia riguardante lo studio degli incidenti che si verificano
sulle piste di sci è stata il fulcro da cui si è sviluppata quell’evoluzione
normativa, pretoria e dottrinaria che ha condotto alla costituzione
di un insieme di regole dirette a disciplinare in modo ancora insoddisfacente,
come detto in precedenza, i comportamenti degli sciatori sulle piste
e gli effetti giuridici da essi scaturenti. La giurisprudenza, ad eccezione di qualche rara pronuncia, si è attenuta
ai principi generali riconoscendo allo sciatore infortunato o comunque
danneggiato sulle piste, il diritto di ottenere il risarcimento del
danno subito, a seconda della dinamica dell’infortunio, dall’ente gestore
delle piste, dal maestro di sci o direttamente dalla persona fisica:
generalmente si tratta di un altro sciatore, autore del fatto dannoso,
semprechè colui che ha subito le lesioni sia in grado di dimostrare
il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa dell’altro soggetto.
Anche il maestro di sci può risultare soggetto di un eventuale contenzioso,
se un suo allievo procura a sé o a terzi lesioni più o meno gravi. Nel mondo dello sci non è possibile compiere una analisi generale dei
possibili infortuni che possono occorrere agli sciatori, ma è utile
fare una distinzione per tipologia, a seconda dei luoghi, delle modalità
e delle persone che di volta in volta sono coinvolte. Rapporto tra concedente e concessionario Il primo tipo di incidente che si può verificare riguarda lo sciatore
durante l’uso dell’impianto meccanico di risalita per portarsi da valle
a monte alla partenza delle piste di discesa. Generalmente, l’impianto di risalita può essere una funivia, una cabinovia,
una seggiovia o una sciovia che l’ente pubblico affida in concessione
a un soggetto privato. Le norme che disciplinano il rapporto tra concedente e concessionario
sono le comuni norme generali che regolano l’istituto delle concessioni
amministrative, mentre il rapporto che si crea tra il gestore dell’impianto
e l’utente sciatore rientra agevolmente in un tipico contratto di trasporto,
quale è quello regolato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice civile. Importante è inoltre, ai fini dell’imputazione per colpa di un incidente
verificatosi a uno sciatore che stava usufruendo dei mezzi di risalita,
la distinzione di tali impianti, quale -ad esempio- le sciovie, le seggiovie,
le funivie, secondo le loro caratteristiche tecniche. Nelle sciovie infatti, tipico mezzo messo a disposizione dal gestore
per la risalita, manca quell’elemento che può essere, sia pure in senso
improprio, definito come “completo affidamento del passeggero al vettore”,
in quanto la collaborazione dell’utente assume rilievo determinante
per il buon esito della salita, a differenza di quanto normalmente accade
con le altre forme di trasporto. Si può perciò conclusivamente ritenere che, a parte qualche specifica
peculiarità della risalita con sciovia, la normativa applicabile agli
incidenti che si verificano durante l’uso degli impianti a fune è quella
tipica del contratto di trasporto. Collisioni: l'incidente più diffuso Altro tipo di incidenti che si verificano sui campi di sci sono le
collisioni tra sciatori, durante la discesa, che possono avere modalità
molto differenti e conseguenze talvolta anche gravi. Oggi, a causa dell’affollamento delle piste, è il tipo di incidente
più diffuso. Nella valutazione della colpa, è necessario tenere presenti le condizioni
in cui l’esercizio dello sci si svolge, le sue caratteristiche sportive,
i rischi che ne derivano e che sono conosciuti ed accettati, una volta
che tale attività si pratica e, inoltre, il terreno su cui si pratica,
che non obbliga lo sciatore ad assumere precise traiettorie di discesa
e particolari limiti di velocità che gli sciatori desumono solo dalla
prudenza e dalla diligenza ricavate dall’esperienza. Queste considerazioni che, in prospettiva futura, devono avere un significato
di stimolo dell’attività legislativa di regolamentazione delle zone
adibite all’esercizio dello sci e del comportamento dello sciatore,
avvertono quanto sia difficile attribuire la responsabilità per colpa
e come cauti e prudenti, perchè il giudizio sia quanto più vicino possibile
alla situazione che caso per caso si presenta, debbano essere le valutazioni
e i parametri con i quali la colpa va accuratamente ricercata e accertata. La “bibbia” dello sciatore riconosciuta anche dal giudice Oggi la giurisprudenza, in assenza come detto di una normativa che
disciplini il comportamento degli sciatori durante la discesa, è unanime
nel fare riferimento alle Regole di condotta dello sciatore2. Le regole di condotta dello sciatore, infatti, racchiudono in modo
sintetico e preciso tutti quei suggerimenti derivati dall’esperienza,
a cui gli sciatori dovrebbero fare riferimento per assumere un comportamento
corretto sulle piste e per evitare il verificarsi di incidenti. Proprio quest’anno, il “decalogo” è stato rivisto e specificato maggiormente
con l’introduzione di altre due regole che non modificano nel modo più
assoluto i principi di buona educazione e correttezza, di rispetto per
gli altri, ma anche di indicazioni più concrete sulle precedenze in
caso di incroci o di sorpasso che bene sono espresse in queste poche
ma chiare e mirate “Regole dello sciatore”. La loro diffusione tra tutti gli appassionati sportivi e il loro rispetto
durante la discesa può sicuramente essere una valida soluzione al problema
degli incidenti sulle piste di sci. In primis devono essere coinvolti gli operatori delle stazioni invernali,
nel loro interesse e nell’interesse di dare allo sci una maggiore educazione.
I direttori delle stazioni invernali, i maestri di sci tutti, gli allenatori
di sci club e tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione di
uno sport come quello dello sci dovrebbero impegnarsi al fine di far
conoscere e far rispettare le
regole di condotta dello sciatore. Certo miglioramenti apprezzabili non si potranno avere nel breve periodo,
ma una sensibilizzazione diretta e capillare dell’importanza del rispetto
di tali regole non può che portare a risultati positivi; e l’A.M.S.I.,
con il contributo dato alla recente rielaborazione del Decalogo dello
sciatore, ha già iniziato a percorrere questa strada.
Queste regole sono state riconosciute dalla giurisprudenza che, pur
non comprendendole nell’art.43 III comma del Codice penale, ha ritenuto
di attribuire il valore di regole di comune prudenza che non possono
essere ignorate. Molte sono le sentenze che evidenziano il dovere dello sciatore di
mantenere, nel corso della discesa, la padronanza della velocità e del
comportamento, perchè è statisticamente accertato e concretamente verificabile
da chiunque frequenti una qualsiasi pista che la maggior parte degli
incidenti si verifica per l’eccessiva velocità con cui gli sciatori
affrontano le piste di discesa3. Le stesse considerazioni valgono anche nell’attività di insegnamento
dello sci. In questo caso, infatti, la colpa del maestro di sci può
ricondursi a una negligente, imprudente o imperita tecnica di insegnamento,
in un’errata valutazione delle capacità e delle possibilità di apprendimento
dell’allievo, in una maldestra sorveglianza sullo stesso in relazione
alle facoltà psicofisiche di colui che impara a sciare. Ma tale responsabilità colposa non potrà essere legata invincibilmente
quale causa ed effetto alla prestazione dell’insegnamento. E’ vero che ad essa si accompagna anche un dovere di assistenza, ma
vanno escluse le situazioni imprevedibili. Lo scrupolo e la cura del maestro di sci, soprattutto quando le lezioni
sono impartite ad allievi di minore età, devono essere sempre massime
e comprendere anche l’assistenza e la sorveglianza, entrambe rilevanti
per i comportamenti che il minore può tenere inconsciamente anche fuori
dell’ambito della precisa esercitazione, ma che possono richiamare ugualmente
la responsabilità del maestro di sci, perchè avvengono durante l’orario
di lezione. Non possono comunque rientrare in questi doveri i comportamenti dell’allievo che esploda in modo del tutto
irrazionale in atteggiamenti fuori da ogni possibilità di previsione. E se dipende da sci e attacchi? Altra componente causale rilevante ai fini dell’attribuzione della
responsabilità dell’evento è sicuramente lo stato di efficienza dell’attrezzatura.
Molte sono le situazioni in cui la colpa dell’incidente è attribuibile
alla struttura degli sci che, usciti dalla fabbrica, presentavano già
dei difetti di tipo tecnico, ovvero al cattivo stato degli sci dovuto
all’usura delle lamine che rende difficile il controllo dello sci o
all’errata o difettosa regolazione degli attacchi. Analoghe considerazioni valgono per la regolazione degli attacchi il
cui momento di sgancio può essere determinante per la soluzione di una
situazione estrema e per la conseguente gravità delle eventuali lesioni
derivanti dall’incidente. La nozione di “pericolo evidente” Altro tipo di incidenti che si possono verificare possono essere riferibili
allo stato di manutenzione della pista, che però deve a sua volta essere
sempre messo in rapporto all’ambiente in cui lo sport dello sci si pratica. Il compito del gestore della pista è quello di garantire all’utente
l’assenza di insidie e di pericoli imprevedibili nell’ambito del tracciato
della pista, relativamente alle caratteristiche di difficoltà di ciascuna. Ovviamente, le piste più “protette” dovranno essere le piste facili,
destinate agli sciatori principianti; ma per le piste difficili sarà
lo sciatore a dover valutare preventivamente il livello della propria
capacità tecnica. Una scelta erronea, o peggio, avventurosa e imprudente, non gli consentirà
che di imputare a se stesso l’eventuale infortunio. In ogni caso, in genere lo sciatore non subisce lesioni a causa di
carenze sull’idoneità della pista sotto l’aspetto costruttivo, quanto
a causa di carenze nella manutenzione. E’ infatti nel corso dell’esercizio della pista, che, con il passaggio di migliaia di sciatori, emergono
rapidamente inconvenienti che il gestore spesso non è organizzato ad
eliminare con la prontezza necessaria. Ad esempio, può capitare che lungo il tracciato della pista possano
affiorare dei sassi, che manchino i tappettini di plastica all’arrivo
a monte delle seggiovie, con la conseguente presenza di sassi e ghiaccio,
che non vengano prontamente segnalate le zone della pista scarsamente
innevate. In questi casi è possibile configurare la responsabilità del gestore
per incuria nella manutenzione e per non aver tempestivamente segnalato
le insidie presenti. Se invece vi è la presenza di ostacoli o di pericoli che si possono
considerare evidenti, parte della giurisprudenza è concorde nel ritenere
non responsabile il gestore delle piste di sci. Vi è quindi una differenziazione netta tra quella che è la nozione
di pericolo evidente, e quindi evitabile usando la normale diligenza
mediante il controllo degli sci e della velocità, da quelle che sono
le insidie del terreno e della montagna in genere, caratterizzate dalla
imprevedibilità, la cui presenza deve essere opportunamente segnalata
dal gestore, se non è possibile ottenerne la rimozione. Nell’esercizio di questo sport si può quindi ritenere che, in ogni
caso vi è un’area di rischio che non si può eliminare e che lo sciatore
deve consapevolmente accettare, facendosi carico di osservare tutte
quelle regole di prudenza che l’esperienza suggerisce. 1Pretore di Caldaro (BZ), 24 settembre 1969, in Riv. giur. dell’Alto
Adige, 1970, pag.108: “Comporta la responsabilità civile dello sciatore
la violazione generica di prudenza quale quello di ben accertarsi della
libertà del percorso, ove la visuale lo consente, quello di tenere una
velocità moderata sui campetti delle piste, frequentati da principianti,
bambini e turisti a piedi, e quello di moderare la velocità in relazione
alla propria inesperienza”. 2Sono le 10 regole che disciplinano la discesa degli sciatori sulle
piste di sci, approvate ufficialmente dalla Federazione Internazionale
dello Sci a Beirut nel 1967, che proprio quest’anno hanno visto una
loro rivisitazione con l’aggiunta di altre due Regole. 3Si veda su tutte: Pretore di Bolzano, 22 dicembre 1983, in Responsabilità
civile e previdenza,1984, pag. 244. |