Le diverse tipologie di incidente sciistico

 

“Al tempo dei Romani e di Napoleone, a cui risalgono le origini del diritto odierno, lo sci non esisteva”. Con questa frase, un noto avvocato esperto del “comparto neve” ha spiegato sinteticamente le difficoltà e-a volte- le contraddizioni dell'orientamento giuridico in materia.

L'argomento è stato ripreso più volte sulle pagine di pM, affrontato da varie angolazioni.

In questo numero presentiamo lo scritto di un fresco dottore in giurisprudenza che, oltre a portare un nome conosciuto dagli addetti ai lavori, ha conquistato il suo diploma di laurea discutendo una tesi già pubblicata in sunto. A Marco del Zotto, la materia sta particolarmente a cuore, anche in virtù del fatto di essere, nel contempo, un maestro di sci.

Nell'articolo si fa riferimento anche alle due nuove regole introdotte nel noto “decalogo dello sciatore”, la “bibbia” comportamentale di chi scende in pista, scritta dalla F.I.S.

 

Marco Del Zotto

maestro di sci

e dottore in giurisprudenza

 

 

Il problema della responsabilità dello sciatore per i danni cagionati nell’esercizio della sua attività sportiva è di difficile soluzione, in quanto non esiste una normativa specifica che regoli la materia organicamente.

 

Solo a livello regionale, dalla fine degli anni ’70 in avanti, con leggi piuttosto frammentarie e rivolte per lo più a disciplinare i problemi inerenti le concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di risalita e delle piste di discesa, si ha una normativa specifica che, pur cercando di risultare punto di riferimento per la pratica dello sci, non si occupa certo dell’analisi dei diversi tipi di incedente sciistico.

 

Con il diffondersi dello sport dello sci e con la realizzazione di piste di discesa appositamente costruite, chiaramente segnalate e delimitate, assistite da una manutenzione periodica costante, affiancate solitamente da impianti di risalita e frequentate, specie nei giorni festivi e durante le vacanze invernali, da una vera folla di persone, si può sicuramente affermare che la pista si è evoluta fino a divenire un vero e proprio impianto sportivo al quale vi si può accedere a certe condizioni .

 

In questa nuova situazione di fatto, gli sciatori che frequentano le piste non sono più degli individui isolati, che si muovono in piena libertà, ma vengono a costituire una collettività che si serve in comune e simultaneamente degli impianti di risalita e delle piste di discesa e che comincia a rilevare l’esigenza di essere sottoposta a una particolare disciplina.

 

La pratica dello sci ha subito un’evoluzione che ha portato lo sci a poter essere definito come un’attività complessa che racchiude in sè numerose componenti differenziate, quali possono essere la risalita con gli impianti a fune, la discesa, gli incroci tra piste, l’affollamento delle stesse con sciatori principianti ed esperti e così via.

Oggi, in un momento in cui il mondo dello sci ha visto l’introduzione di nuovi attrezzi, di nuove tecniche e di una nuova mentalità, il comportamento dello sciatore assume una rilevanza primaria per stabilire i criteri per l’attribuzione della responsabilità in caso di incidente.

La giurisprudenza, in assenza di una specifica normativa, si attiene alle  regole di comune prudenza e di conseguenza alla diligenza, in ossequio al principio del neminem laedere e in molte delle sue decisioni definisce espressamente le Regole contenute nel Decalogo dello sciatore quali “norme di comune prudenza che devono essere conosciute e rispettate”.

 

Si guarda ormai allo sci come uno sport di massa al quale sono legati, di conseguenza, interessi di tipo economico, giuridico e ambientale.

La circolazione sulle piste è diventata un problema che, non avendo soluzioni ricavabili da normative ad hoc, vede la giurisprudenza  nei suoi interventi impegnata a dettare agli sciatori criteri di comportamento di portata generale1.

Senza dimenticare che si devono tenere in considerazione, oltre all’ambiente in cui viene praticato questo sport, anche le peculiari caratteristiche della montagna, che non solo oggettivamente, ma anche dal punto di vista soggettivo, hanno un’incidenza da non sottovalutare ai fini dell’accertamento della responsabilità.

 

Appurato che lo sci è uno sport praticato da un numero sempre maggiore di persone, che si ritrovano a dover condividere le piste di sci talvolta non adeguate al numero degli sciatori che scendono a valle, appare necessario provvedere alla regolamentazione del comportamento degli sciatori, nonchè alla sorveglianza e alla prevenzione di possibili situazioni di pericolo.

La materia riguardante lo studio degli incidenti che si verificano sulle piste di sci è stata il fulcro da cui si è sviluppata quell’evoluzione normativa, pretoria e dottrinaria che ha condotto alla costituzione di un insieme di regole dirette a disciplinare in modo ancora insoddisfacente, come detto in precedenza, i comportamenti degli sciatori sulle piste e gli effetti giuridici da essi scaturenti.

 

La giurisprudenza, ad eccezione di qualche rara pronuncia, si è attenuta ai principi generali riconoscendo allo sciatore infortunato o comunque danneggiato sulle piste, il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito, a seconda della dinamica dell’infortunio, dall’ente gestore delle piste, dal maestro di sci o direttamente dalla persona fisica: generalmente si tratta di un altro sciatore, autore del fatto dannoso, semprechè colui che ha subito le lesioni sia in grado di dimostrare il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa dell’altro soggetto.

Anche il maestro di sci può risultare soggetto di un eventuale contenzioso, se un suo allievo procura a sé o a terzi lesioni più o meno gravi.

Nel mondo dello sci non è possibile compiere una analisi generale dei possibili infortuni che possono occorrere agli sciatori, ma è utile fare una distinzione per tipologia, a seconda dei luoghi, delle modalità e delle persone che di volta in volta sono coinvolte.

 

Rapporto tra concedente

e concessionario

Il primo tipo di incidente che si può verificare riguarda lo sciatore durante l’uso dell’impianto meccanico di risalita per portarsi da valle a monte alla partenza delle piste di discesa.

Generalmente, l’impianto di risalita può essere una funivia, una cabinovia, una seggiovia o una sciovia che l’ente pubblico affida in concessione a un soggetto privato.

 

Le norme che disciplinano il rapporto tra concedente e concessionario sono le comuni norme generali che regolano l’istituto delle concessioni amministrative, mentre il rapporto che si crea tra il gestore dell’impianto e l’utente sciatore rientra agevolmente in un tipico contratto di trasporto, quale è quello regolato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice civile.

Importante è inoltre, ai fini dell’imputazione per colpa di un incidente verificatosi a uno sciatore che stava usufruendo dei mezzi di risalita, la distinzione di tali impianti, quale -ad esempio- le sciovie, le seggiovie, le funivie, secondo le loro caratteristiche tecniche.

Nelle sciovie infatti, tipico mezzo messo a disposizione dal gestore per la risalita, manca quell’elemento che può essere, sia pure in senso improprio, definito come “completo affidamento del passeggero al vettore”, in quanto la collaborazione dell’utente assume rilievo determinante per il buon esito della salita, a differenza di quanto normalmente accade con le altre forme di trasporto.

 

Si può perciò conclusivamente ritenere che, a parte qualche specifica peculiarità della risalita con sciovia, la normativa applicabile agli incidenti che si verificano durante l’uso degli impianti a fune è quella tipica del contratto di trasporto.

 

Collisioni:

l'incidente più diffuso

Altro tipo di incidenti che si verificano sui campi di sci sono le collisioni tra sciatori, durante la discesa, che possono avere modalità molto differenti e conseguenze talvolta anche gravi.

Oggi, a causa dell’affollamento delle piste, è il tipo di incidente più diffuso.

 

Nella valutazione della colpa, è necessario tenere presenti le condizioni in cui l’esercizio dello sci si svolge, le sue caratteristiche sportive, i rischi che ne derivano e che sono conosciuti ed accettati, una volta che tale attività si pratica e, inoltre, il terreno su cui si pratica, che non obbliga lo sciatore ad assumere precise traiettorie di discesa e particolari limiti di velocità che gli sciatori desumono solo dalla prudenza e dalla diligenza ricavate dall’esperienza.

Queste considerazioni che, in prospettiva futura, devono avere un significato di stimolo dell’attività legislativa di regolamentazione delle zone adibite all’esercizio dello sci e del comportamento dello sciatore, avvertono quanto sia difficile attribuire la responsabilità per colpa e come cauti e prudenti, perchè il giudizio sia quanto più vicino possibile alla situazione che caso per caso si presenta, debbano essere le valutazioni e i parametri con i quali la colpa va accuratamente ricercata e accertata.

 

 

La “bibbia” dello sciatore riconosciuta

anche dal giudice

Oggi la giurisprudenza, in assenza come detto di una normativa che disciplini il comportamento degli sciatori durante la discesa, è unanime nel fare riferimento alle Regole di condotta dello sciatore2.

 

Le regole di condotta dello sciatore, infatti, racchiudono in modo sintetico e preciso tutti quei suggerimenti derivati dall’esperienza, a cui gli sciatori dovrebbero fare riferimento per assumere un comportamento corretto sulle piste e per evitare il verificarsi di incidenti.

 

Proprio quest’anno, il “decalogo” è stato rivisto e specificato maggiormente con l’introduzione di altre due regole che non modificano nel modo più assoluto i principi di buona educazione e correttezza, di rispetto per gli altri, ma anche di indicazioni più concrete sulle precedenze in caso di incroci o di sorpasso che bene sono espresse in queste poche ma chiare e mirate “Regole dello sciatore”.

La loro diffusione tra tutti gli appassionati sportivi e il loro rispetto durante la discesa può sicuramente essere una valida soluzione al problema degli incidenti sulle piste di sci.

 

In primis devono essere coinvolti gli operatori delle stazioni invernali, nel loro interesse e nell’interesse di dare allo sci una maggiore educazione.

I direttori delle stazioni invernali, i maestri di sci tutti, gli allenatori di sci club e tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione di uno sport come quello dello sci dovrebbero impegnarsi al fine di far conoscere e  far rispettare le regole di condotta dello sciatore.

Certo miglioramenti apprezzabili non si potranno avere nel breve periodo, ma una sensibilizzazione diretta e capillare dell’importanza del rispetto di tali regole non può che portare a risultati positivi; e l’A.M.S.I., con il contributo dato alla recente rielaborazione del Decalogo dello sciatore, ha già iniziato a percorrere questa strada. 

 

Queste regole sono state riconosciute dalla giurisprudenza che, pur non comprendendole nell’art.43 III comma del Codice penale, ha ritenuto di attribuire il valore di regole di comune prudenza che non possono essere ignorate.

 

Molte sono le sentenze che evidenziano il dovere dello sciatore di mantenere, nel corso della discesa, la padronanza della velocità e del comportamento, perchè è statisticamente accertato e concretamente verificabile da chiunque frequenti una qualsiasi pista che la maggior parte degli incidenti si verifica per l’eccessiva velocità con cui gli sciatori affrontano le piste di discesa3.

Le stesse considerazioni valgono anche nell’attività di insegnamento dello sci. In questo caso, infatti, la colpa del maestro di sci può ricondursi a una negligente, imprudente o imperita tecnica di insegnamento, in un’errata valutazione delle capacità e delle possibilità di apprendimento dell’allievo, in una maldestra sorveglianza sullo stesso in relazione alle facoltà psicofisiche di colui che impara a sciare.

Ma tale responsabilità colposa non potrà essere legata invincibilmente quale causa ed effetto alla prestazione dell’insegnamento.

E’ vero che ad essa si accompagna anche un dovere di assistenza, ma vanno escluse le situazioni imprevedibili.

Lo scrupolo e la cura del maestro di sci, soprattutto quando le lezioni sono impartite ad allievi di minore età, devono essere sempre massime e comprendere anche l’assistenza e la sorveglianza, entrambe rilevanti per i comportamenti che il minore può tenere inconsciamente anche fuori dell’ambito della precisa esercitazione, ma che possono richiamare ugualmente la responsabilità del maestro di sci, perchè avvengono durante l’orario di lezione.

 

Non possono comunque rientrare in questi doveri i comportamenti  dell’allievo che esploda in modo del tutto irrazionale in atteggiamenti fuori da ogni possibilità di previsione.

 

E se dipende

da sci e attacchi?

Altra componente causale rilevante ai fini dell’attribuzione della responsabilità dell’evento è sicuramente lo stato di efficienza dell’attrezzatura. Molte sono le situazioni in cui la colpa dell’incidente è attribuibile alla struttura degli sci che, usciti dalla fabbrica, presentavano già dei difetti di tipo tecnico, ovvero al cattivo stato degli sci dovuto all’usura delle lamine che rende difficile il controllo dello sci o all’errata o difettosa regolazione degli attacchi.

Analoghe considerazioni valgono per la regolazione degli attacchi il cui momento di sgancio può essere determinante per la soluzione di una situazione estrema e per la conseguente gravità delle eventuali lesioni derivanti  dall’incidente.

 

La nozione

di “pericolo evidente”

Altro tipo di incidenti che si possono verificare possono essere riferibili allo stato di manutenzione della pista, che però deve a sua volta essere sempre messo in rapporto all’ambiente in cui lo sport dello sci si pratica.

 

Il compito del gestore della pista è quello di garantire all’utente l’assenza di insidie e di pericoli imprevedibili nell’ambito del tracciato della pista, relativamente alle caratteristiche di difficoltà di ciascuna.

Ovviamente, le piste più “protette” dovranno essere le piste facili, destinate agli sciatori principianti; ma per le piste difficili sarà lo sciatore a dover valutare preventivamente il livello della propria capacità tecnica.

Una scelta erronea, o peggio, avventurosa e imprudente, non gli consentirà che di imputare a se stesso l’eventuale infortunio.

In ogni caso, in genere lo sciatore non subisce lesioni a causa di carenze sull’idoneità della pista sotto l’aspetto costruttivo, quanto a causa di carenze nella manutenzione.

E’ infatti nel corso dell’esercizio

della pista, che, con il passaggio di migliaia di sciatori, emergono rapidamente inconvenienti che il gestore spesso non è organizzato ad eliminare con la prontezza necessaria.

Ad esempio, può capitare che lungo il tracciato della pista possano affiorare dei sassi, che manchino i tappettini di plastica all’arrivo a monte delle seggiovie, con la conseguente presenza di sassi e ghiaccio, che non vengano prontamente segnalate le zone della pista scarsamente innevate.

In questi casi è possibile configurare la responsabilità del gestore per incuria nella manutenzione e per non aver tempestivamente segnalato le insidie presenti.

 

Se invece vi è la presenza di ostacoli o di pericoli che si possono considerare evidenti, parte della giurisprudenza è concorde nel ritenere non responsabile il gestore delle piste di sci.

Vi è quindi una differenziazione netta tra quella che è la nozione di pericolo evidente, e quindi evitabile usando la normale diligenza mediante il controllo degli sci e della velocità, da quelle che sono le insidie del terreno e della montagna in genere, caratterizzate dalla imprevedibilità, la cui presenza deve essere opportunamente segnalata dal gestore, se non è possibile ottenerne la rimozione.

 

Nell’esercizio di questo sport si può quindi ritenere che, in ogni caso vi è un’area di rischio che non si può eliminare e che lo sciatore deve consapevolmente accettare, facendosi carico di osservare tutte quelle regole di prudenza che l’esperienza suggerisce.

 

1Pretore di Caldaro (BZ), 24 settembre 1969, in Riv. giur. dell’Alto Adige, 1970, pag.108: “Comporta la responsabilità civile dello sciatore la violazione generica di prudenza quale quello di ben accertarsi della libertà del percorso, ove la visuale lo consente, quello di tenere una velocità moderata sui campetti delle piste, frequentati da principianti, bambini e turisti a piedi, e quello di moderare la velocità in relazione alla propria inesperienza”.

2Sono le 10 regole che disciplinano la discesa degli sciatori sulle piste di sci, approvate ufficialmente dalla Federazione Internazionale dello Sci a Beirut nel 1967, che proprio quest’anno hanno visto una loro rivisitazione con l’aggiunta di altre due Regole.

3Si veda su tutte: Pretore di Bolzano, 22 dicembre 1983, in Responsabilità civile e previdenza,1984, pag. 244.