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Lombardia - § 4.4.146 - L.R. 29
giugno 1998, n. 10. Disposizioni per la valorizzazione,
lo sviluppo e la tutela del territorio [...] Sommario Testo
Riferimenti Giurisprudenza Settore: Codici Regionali Regione: Lombardia Materia: 4. assetto del territorio Capitolo: 4.4 tutela dell'ambiente Data: 29/06/1998 Numero: 10 __________________________________________________________________________ Sommario Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione). 1. La Regione Lombardia,
ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume [...] Art. 2. (Soggetti attuatori). 1. Sono soggetti attuatori
della presente legge, in armonia con i [...] Art. 3. (Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali). 1. In conformità a
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge [...] Art. 4. (Programmazione degli interventi). 1. Le Comunità montane
individuano nel piano di sviluppo socio- [...] Art. 5. (Classificazione del territorio montano). 1. La Giunta regionale,
sentiti la Commissione consiliare competente, [...] Art. 6. (Obiettivi). 1. La Regione considera
la tutela e lo sviluppo del territorio montano [...] Art. 7. (Tutela del patrimonio forestale e boschivo). 1. La Regione affida
alle Comunità montane il compito di manutenzione [...] Art. 8. (Tutela delle aree a verde agricolo). 1. Gli strumenti urbanistici
dei Comuni ricompresi nell'ambito di [...] Art. 9. (Interventi di conservazione ambientale). 1. Le Comunità montane,
nell'ambito dei propri piani pluriennali di [...] Art. 10. (Sistema della viabilità locale). 1. La Regione impegna
le proprie risorse per realizzare e migliorare [...] Art. 11. (Sistema dei trasporti pubblici). 1. La Regione impegna
le proprie risorse per migliorare le condizioni [...] Art. 12. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane). 1. Ai sensi di quanto
disposto dall'art. 19 della legge 97/1994, allo [...] Art. 13. (Obiettivi). 1. La Regione considera
lo sviluppo economico del proprio territorio [...] Art. 14. (Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno). 1. Le Comunità montane
ed i Comuni classificati montani di cui al [...] Art. 15. (Strutture di gestione forestale). 1. Le strutture per
la gestione delle unità territoriali forestali e [...] Art. 16. (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali). Art. 17. (Attività produttive agricole). 1. L'agricoltura è
riconosciuta quale attività produttiva prioritaria [...] Art. 18. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori). Art. 19. (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco). 1. Nei Comuni montani
la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti [...] Art. 20. (Tutela dei prodotti tipici). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni [...] Art. 21. (Turismo rurale e ambiente montano). 1. Allo scopo di valorizzare
le potenzialità produttive, ricreative e [...] Art. 22. (Autoproduzione e benefici in campo energetico). 1. La concessione
regionale per l'installazione di piccoli generatori [...] Art. 23. (Insediamenti produttivi). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni [...] Art. 24. (Artigianato e mestieri tradizionali). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni [...] Art. 25. (Attività di cava). 1. L'attività di cava
di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e [...] Art. 26. (Acque minerali). 1. La Regione, nel
disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo delle [...] Art. 27. (Attività Commerciali). 1. La Giunta regionale
individua i centri abitati con meno di 500 [...] Art. 28. (Turismo montano). 1. La Regione incentiva,
quale momento di sviluppo sociale, economico [...] Art. 29. (Tutela e sicurezza del turismo montano). 1. Le comunità montane,
sentiti i Comuni, le Province e le Camere di [...] Art. 30. (Norme in materia di feste popolari). 1. In occasione di
feste popolari o di sagre di paese che si svolgono [...] Art. 31. (Obiettivi). 1. La Regione, in
armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e [...] Art. 32. (Decentramento di attività e di servizi). 1. La Giunta regionale,
in conformità a quanto stabilito dal CIPE ai [...] Art. 33. (Esercizio associato di funzioni). 1. Ai sensi dell'articolo
29 della 142/1990 e dell'art. 11 della legge [...] Art. 34. (Informatizzazione). 1. Al fine di ovviare
agli svantaggi e alle difficoltà di [...] Art. 35. (Servizi sociali). 1. Le Comunità montane
sono individuate quali istituzioni alle quali [...] Art. 36. (Servizio sanitario). 1. La Giunta regionale,
nella definizione dei criteri di [...] Art. 37. (Interventi in favore della famiglia). 1. La Regione riconosce
il ruolo determinante svolto dalla famiglia [...] Art. 38. (Edilizia residenziale). 1. La Regione incentiva
la realizzazione di alloggi di edilizia [...] Art. 39. (Servizio scolastico). 1. Le Comunità montane
e i Comuni classificati montani di cui al comma [...] Art. 40. (Istituzione della scuola per la montagna e collaborazione con le università
lombarde). Art. 41. (Trasporti pubblici). 1. Per i Comuni montani
con meno di 5.000 abitanti nonché per le [...] Art. 42. (Interventi di razionalizzazione dei servizi). 1. I processi di razionalizzazione
dei servizi regionali territoriali, [...] Art. 43. (Obiettivi). 1. La Regione considera
il territorio montano quale parte fondamentale [...] Art. 44. (Catalogazione dei beni storico-culturali). 1. Ai fini di cui
all'art. 43, la Giunta regionale realizza, con la [...] Art. 45. (Itinerari storici). 1. La Regione considera
e valorizza i percorsi storici della montagna [...] Art. 46. (Valorizzazione della cultura della montagna). 1. La Giunta regionale,
in accordo con le Comunità montane, provvede [...] Art. 47. (Osservatorio della montagna). 1. E' istituito l'"Osservatorio
regionale della montagna" con lo scopo [...] Art. 48. (Promozione della ricerca applicata sulla montagna). 1. L'istituto di ricerca
per l'ecologia e l'economia applicate alle [...] Art. 49. (Progetti pilota). 1. La Giunta
regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 51, può [...] Art. 50. (Organi di coordinamento e consultazione). 1. Al fine di assicurare
la partecipazione degli enti locali e delle [...] Art. 51. (Comitato per la montagna). 1. Il Comitato per
la montagna è nominato con decreto del Presidente [...] Art. 52. (Consulta per la montagna). 1. La Consulta per
la montagna è composta da: [...] Art. 53. (Legislazione specifica per la montagna). 1. Gli atti legislativi
della Regione devono contenere normative [...] Art. 54. (Adempimenti dei soggetti attuatori). 1. Per l'attuazione
della presente legge la Giunta regionale: [...] Art. 55. (Norma finanziaria). 1. Agli oneri finanziari
conseguenti alle azioni previste dagli [...] Art. 56. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati gli
artt. 22 e 23 della l.r. 13/1993. __________________________________________________________________________ § 4.4.146 - L.R. 29 giugno 1998, n. 10. Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio
montano in attuazione della legge 97/1994. (B.U. 29 giugno 1998, n. 26 - 1° suppl. ord.). Titolo I FINALITA' E NORME GENERALI Art. 1. (Finalità ed ambito
di applicazione). 1. La Regione Lombardia,
ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume tra gli obiettivi preminenti
dell'azione politico amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione
del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale ed economico
delle popolazioni ivi residenti investendo adeguate risorse finanziarie
a beneficio dell'intera comunità regionale. 2. La Regione Lombardia
favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea
e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate
allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino. 3. La presente legge, in
armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa nazionale
ed in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni
per le zone montane", disciplina gli interventi speciali sulla
montagna, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento
istituzionale con il sistema delle autonomie locali. 4. Le disposizioni della
presente legge si applicano nei territori delle Comunità montane ridelimitate,
ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento
delle autonomie locali", con l.r. 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento
delle comunità montane", nonché nei Comuni classificati montani
di cui al comma 3 dell'art. 6 della citata l.r. 13/1993 e non ricompresi
nelle suddette zone omogenee. Art. 2. (Soggetti attuatori). 1. Sono soggetti attuatori
della presente legge, in armonia con i disposti della legge 142/1990
e dello Statuto regionale, i Comuni, le Comunità montane e le Province,
nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio e la Giunta
regionali. Art. 3. (Fondo regionale
della montagna per gli interventi speciali). 1. In conformità a quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 97/1994, è istituito il
"Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali",
nel seguito denominato semplicemente "Fondo". 2. Alla alimentazione del
"Fondo" si provvede destinando allo stesso, a partire dall'esercizio
finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, le seguenti disponibilità: a) la quota di competenza
regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della
legge 97/1994; b) gli stanziamenti a carico
del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio,
tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni
in materia di caccia e pesca; dall'anno 1999 e per i 5 anni successivi
l'impegno è assunto in misura non inferiore a L. 35 miliardi l'anno; c) i finanziamenti specificatamente
destinati allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello
Stato, di Enti pubblici e dell'Unione europea. 3. Il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale definisce annualmente le leggi di spesa
sulle cui disponibilità viene definita una priorità a favore del territorio
montano. La priorità opera per entità non inferiori: a) al 30% per gli interventi
in materia di agricoltura ambiente, energia, trasporti e viabilità,
urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria; b) al 20% per i rimanenti
settori. Tali percentuali sono calcolate
al netto dei contributi regionali corrisposti alle Comunità montane.
In sede di legge di programmazione economico-finanziaria la Giunta regionale,
acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 51, può proporre modificazioni
alle percentuali sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché
adeguatamente motivate. Tali modificazioni non possono essere superiori
all'8%. 4. Il Consiglio regionale,
decorsi i 5 anni di cui al comma 2, lett. b), su proposta della Giunta
regionale, che accerta il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale
delle zone montane rispetto alla generalità del territorio lombardo
secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera,
in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate,
anche in modo diversificato per ciascun settore. 5. Il fondo di cui al comma
2 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri: a) il 30% in parti uguali
fra tutte le Comunità montane; b) il 20% in proporzione
alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati ufficiali
dell'ISTAT; c) il 20% in modo inversamente
proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni Comunità montana; d) il 30% in proporzione
alla superficie territoriale di ogni Comunità montana. 6. I Comuni classificati
montani di cui al comma 4 dell'art. 1 concorrono con le Comunità montane
al riparto del fondo nell'ambito delle percentuali di cui alle lettere
b) e d) del comma 5. 7. Gli stanziamenti di
cui al comma 3 sono attribuiti dalla Giunta regionale secondo le leggi
vigenti, con priorità per le situazioni a più elevato svantaggio in
relazione alle delimitazioni di cui all'art. 5. Art. 4. (Programmazione
degli interventi). 1. Le Comunità montane
individuano nel piano di sviluppo socio- economico e nei programmi pluriennali
delle opere di cui agli artt. 18 e 19 della l.r. 13/1993 e successive
modifiche e integrazioni, le azioni previste nei titoli II, III, IV
e V della presente legge. Analogo provvedimento è assunto dai Comuni
classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1. 2. I piani e i programmi di cui al comma 1, una volta approvati,
vengono trasmessi dalla Provincia competente al comitato per la montagna
di cui all'art. 51. 3. Le Comunità montane
supportano tecnicamente i Comuni che lo richiedono nella predisposizione
delle domande di finanziamento e nell'allestimento delle progettazioni. 4. Le Comunità montane
e i Comuni di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
dall'anno 2000, provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti loro
assegnati, accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi avviati. La relazione viene trasmessa nei successivi 30 giorni
al Comitato per la montagna. Art. 5. (Classificazione
del territorio montano). 1. La Giunta regionale,
sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato di cui all'art.
51, l'Unione regionale province lombarde (URPL), l'Unione nazionale
comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e l'associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione
delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici. 2. I criteri per la delimitazione
delle zone omogenee devono, in particolare, tener conto della dimensione
del Comune sia territoriale che demografica, dell'indice di spopolamento,
dell'indice di ruralità, della pendenza dei terreni dell'altimetria
del livello dei servizi e delle attività extra agricole, ivi comprese
quelle turistiche, presenti sul territorio, della presenza di particolari
situazioni amministrative ai confini. 3. Le Comunità montane
ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, applicando
i parametri elaborati dalla Giunta regionale per tutto il territorio
montano lombardo, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori
nelle seguenti tre zone omogenee: - Zona "A" corrispondente
ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio basso; - Zona "B" corrispondente
ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio medio; - Zona "C" corrispondente
ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio elevato. 4. La classificazione di
cui al comma 3 è sottoposta alla approvazione della Giunta regionale. 5. I soggetti di cui al
comma 3 aggiornano con cadenza triennale la classificazione del territorio
di loro competenza secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, per tenere conto delle trasformazioni intervenute. 6. I benefici previsti
dalla presente legge per le attività di tutela e gestione del patrimonio
forestale e per l'agricoltura di montagna si applicano indistintamente
a tutto il territorio montano a prescindere dalla classificazione di
cui al comma 3. Titolo II AZIONI TERRITORIALI Art. 6. (Obiettivi). 1. La Regione considera
la tutela e lo sviluppo del territorio montano e la promozione delle
sue risorse ambientali quale obiettivo prioritario delle azioni da attivare,
garantendo altresì condizioni di sviluppo alle popolazioni ivi residenti. 2. L'obiettivo di cui al
comma 1 viene perseguito mediante: strumenti di controllo delle trasformazioni
territoriali incentivi all'insediamento e al mantenimento della popolazione
interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e
delle comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete. Art. 7. (Tutela del patrimonio
forestale e boschivo). 1. La Regione affida alle Comunità montane il compito di manutenzione
e di conservazione del patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di
tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale
e sorveglianza dei boschi. 2. Le Comunità montane
svolgono i compiti di cui al comma 1 operando d'intesa con i responsabili
territoriali del Corpo forestale dello Stato, l'Azienda regionale delle
foreste e con i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Qualora nel territorio
siano presenti le strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16, i
compiti di cui al comma 1 sono assunti da dette strutture per i territori
di rispettiva competenza. Alle Comunità montane restano demandati i
controlli di legge. 4. In applicazione dell'art.
9, comma 2, della legge 97/1994, i finanziamenti per interventi di forestazione
sono prioritariamente assegnati ai soggetti di cui al comma 3. Art. 8. (Tutela delle aree
a verde agricolo). 1. Gli strumenti urbanistici
dei Comuni ricompresi nell'ambito di applicazione della presente legge
non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio
delle attività agro-silvo- pastorali, ovvero dotati di infrastrutture
ed impianti a supporto delle medesime. 2. E' consentita la deroga
a quanto previsto al comma 1 solo per la realizzazione di strutture,
infrastrutture e servizi pubblici, di interesse collettivo o per eccezionali
esigenze da motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non localizzabili. 3. Al fine di incentivare
il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente per
scopi connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentita la
possibilità di ampliamento, per una sola volta, dei volumi esistenti
fino ad un massimo del 20%. Art. 9. (Interventi di
conservazione ambientale). 1. Le Comunità montane,
nell'ambito dei propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico,
e i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1 indicano gli interventi
prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi
sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla
gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni
e degli edifici rurali. 2. Gli interventi di cui
al comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei
piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". 3. Le Comunità montane
ed i Comuni di cui al comma 1 gestiscono la realizzazione degli interventi
di sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale, soprattutto avvalendosi
delle strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16. 4. La Regione riconosce
e remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse
generale svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni in ambito
montano anche non imprenditore agricolo. 5. Le Comunità montane,
in applicazione dell'art. 7 della legge 97/1994, concedono contributi,
nei limiti delle disponibilità a bilancio, sino ad un massimo del 50%
del costo, per piccole opere di manutenzione ambientale all'interno
dell'azienda o dell'area di proprietà, per la tutela delle tradizionali
tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche;
la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà di enti pubblici;
possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli singoli
od associati. 6. La Giunta regionale,
sentito il Comitato di cui all'art. 51, definisce i criteri e gli ambiti
applicativi per i contributi di cui al presente articolo. Art. 10. (Sistema della
viabilità locale). 1. La Regione impegna le
proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza
delle strade, in particolare: a) dei collegamenti tra i centri comunali e la strada statale o
principale di accesso; b) dei collegamenti tra
i centri comunali e le frazioni; c) della viabilità interpoderale
e silvo-pastorale come definita nel comma 2. 2. La viabilità a servizio
dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", viene
così classificata: a) interpoderale, se collega
alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta
al pubblico transito motorizzato; b) silvo-pastorale, se
collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive
e non è soggetta al pubblico transito. 3. La classificazione di
cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità montane sentiti i Comuni. 4. La disciplina del traffico
sulle strade di montagna non soggette al pubblico transito motorizzato
viene definita dalla Giunta regionale con regolamento-tipo che viene
adottato dai singoli Comuni con le specificazioni del caso. Le Comunità
montane, in accordo con i Comuni nelle stesse ricompresi, e tra di loro,
possono individuare circuiti per l'uso dei mezzi fuoristrada motorizzati
e ne regolamentano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta
regionale. Art. 11. (Sistema dei trasporti
pubblici). 1. La Regione impegna le
proprie risorse per migliorare le condizioni di accessibilità delle
zone montane al rimanente territorio regionale ed alle aree confinanti. 2. I finanziamenti di cui
al comma 1 sono prioritariamente destinati per: a) il recupero e la riqualificazione
delle linee ferroviarie, in concorso con aziende pubbliche e private; b) il collegamento dei
capoluoghi di provincia alla rete stradale a rapido scorrimento (autostrade
e superstrade); c) la realizzazione o il
miglioramento delle strutture di trasporto aereo, anche in connessione
con le aree aeroportuali del sistema lombardo; d) la realizzazione di
stazioni di interscambio. Art. 12. (Incentivi per
l'insediamento nelle zone montane). 1. Ai sensi di quanto disposto
dall'art. 19 della legge 97/1994, allo scopo di favorire il riequilibrio
insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Regione
contribuisce nella misura massima del 30% alle spese di trasferimento,
nonché di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a
prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza,
unitamente alla propria attività economica prevalente, da Comuni non
montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 6. 2. Gli stessi benefici
sono concessi a coloro che, già residenti in Comune montano avente le
caratteristiche di cui al comma 6, vi trasferiscono la propria attività
lavorativa da un Comune non montano. In questo caso la percentuale di
cui al comma 1 è riferita alle spese di trasferimento, acquisto e ristrutturazione
di immobili destinati all'attività trasferita. 3. I contributi di cui
ai commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura massima di 50 milioni per
ciascun beneficiario per i casi di cui al comma 1 e di 25 milioni per
quelli di cui al comma 2, esclusivamente a favore di artigiani commercianti
al dettaglio, coltivatori diretti, imprenditori agricoli ed esercenti
attività libero-professionali. 4. Le Comunità montane
ed i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1, a valere sul finanziamento
loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono
erogare contributi a favore di residenti in territori montani per l'allacciamento
ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone
perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione
residenziale. 5. Gli incentivi di cui
ai commi 1, 2 e 3 sono concessi previa sottoscrizione di impegno al
mantenimento dell'attività e della residenza per almeno 10 anni. 6. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano prioritariamente nei Comuni con meno
di 5.000 abitanti, situati in territorio classificato zona "B"
o "C" ai sensi dell'art. 5. Titolo III AZIONI SUL SISTEMA ECONOMICO Art. 13. (Obiettivi). 1. La Regione considera
lo sviluppo economico del proprio territorio montano quale parte essenziale
del programma di sviluppo della Lombardia. 2. L'economia montana deve
accomunare nel processo di sviluppo, accanto alle tradizionali attività
agro-zootecniche e turistiche, quelle dell'artigianato tradizionale,
del commercio e della piccola e media impresa insediata nel fondo valle,
nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini. 3. Le istituzioni locali
sono i soggetti primari di garanzia degli obiettivi previsti al comma
2 ed a loro sono demandate le azioni positive al riguardo, in particolare
in materia di tutela ambientale, congiuntamente ad iniziative di semplificazione
dei procedimenti amministrativi. Art. 14. (Gestione del
patrimonio forestale ed economia del legno). 1. Le Comunità montane
ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 promuovono
la gestione del patrimonio agro-silvo- pastorale. 2. I soggetti individuati
dalle Comunità montane e dai Comuni di cui al comma 1 come strutture
di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, come definite nell'art.
15, formulano entro 90 giorni dall'incarico, un piano-programma per
lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle
aree protette, l'esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura
eco-compatibili, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale,
la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico-forestale. 3. Il piano-programma di
cui al comma 2 è approvato dalle comunità montane. 4. I Comuni e le Comunità
montane possono delegare i consorzi forestali a svolgere compiti di
guardia boschiva o di polizia forestale ai sensi della l.r. 5 dicembre
1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale". 5. Le Comunità montane
e i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 possono
affidare ai coltivatori diretti singoli o associati, nonché a cooperative
agricole, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, la
realizzazione delle opere ed azioni previste dalla presente legge o
individuate dai piani-programma, con priorità per coloro che risiedano
o esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani. 6. La Regione, anche con
l'intervento dell'Azienda regionale delle foreste, promuove lo sviluppo
dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano
di settore, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali
e boschive in una prospettiva di "filiera". Il piano viene
approvato dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane. 7. La Giunta regionale
concede alle Comunità montane un contributo nella misura massima del
75% per finanziare gli interventi di forestazione e agricoltura eco-compatibile. Art. 15. (Strutture di
gestione forestale). 1. Le strutture per la
gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono: a) il consorzio forestale
costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto-legge
30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani" e successive integrazioni
e modificazioni; b) il consorzio forestale
costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata
di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico
o generale di cui al citato r.d.l. 3267/1923; c) il consorzio forestale
costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata
di proprietà private; d) il consorzio di miglioramento
fondiario costituito ai sensi degli artt. 71 e seguenti del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale"; e) le associazioni di proprietari. 2. Le Comunità montane
promuovono la costituzione di strutture di gestione in relazione: alle
caratteristiche forestali e boschive ed alla intensità degli interventi
attivabili; all'ampliamento della sfera operativa per le strutture già
esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi
di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di patrimoni di
proprietà privata; alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti
locali o demani civici idonei a contenere il degrado fondiario; alla
presenza di aziende diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità
nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione
di pluriattività ai sensi dell'art. 17 della legge 97/1994; alla gestione
nei parchi o nelle aree protette regionali dei servizi di manutenzione
del territorio. 3. La Comunità montana
competente concede un contributo per le attività delle strutture di
gestione di cui al comma 2. 4. La Comunità montana
può utilizzare personale reperibile sulla base delle previsioni e delle
provvidenze della legge per i lavori socialmente utili, assegnandolo
alle strutture di gestione. 5. Per le attività di cui
al presente articolo, la Comunità montana di riferimento è quella nel
cui territorio ha sede la struttura di gestione, fermo restando il rispetto,
per il territorio compreso in altre Comunità, dei programmi e delle
norme ivi operanti. Art. 16. (Organizzazioni
montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali). 1. La Regione riconosce
le organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali
in proprietà collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti
alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio- economico del territorio
montano e ne favorisce la ricostituzione. 2. Alle organizzazioni
di cui al comma 1 viene attribuita, su richiesta, la personalità giuridica
di diritto privato. 3. Ciascuna organizzazione
è retta da uno statuto e dalle consuetudini. 4. I beni costituenti il
patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili
ed inusucapibili, con destinazione di uso agro- silvo-pastorale. Le
organizzazioni montane, nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono
modificare la destinazione dei beni per consentire la realizzazione
di interventi funzionali ad attività del settore primario e di impianti
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro- silvo-pastorali. 5. La Giunta regionale,
sentite le organizzazioni interessate, emana le norme relative all'organizzazione
e alla gestione patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al
presente articolo, nonché alle forme di coordinamento operativo fra
le stesse e gli enti locali. Art. 17. (Attività produttive
agricole). 1. L'agricoltura è riconosciuta
quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio
montano. 2. La Regione promuove
la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano attraverso
incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi,
lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza
delle strutture agrarie. 3. Al fine di agevolare
il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera
delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento
di redditi adeguati, le Comunità montane possono concedere agli imprenditori
agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della
proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468
"Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" nel rispetto
dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge,
nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli
allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e 2069/92
del Consiglio, del 30 giugno 1992. 4. Al fine di mantenere
diffusa la pratica dell'alpeggio, ai conduttori di malghe e pascoli
nel territorio regionale possono essere concessi annualmente contributi
per: a) la permanenza estiva
sull'alpeggio del conduttore e del personale di aiuto; b) ciascun capo monticato. 5. Ai proprietari degli
alpeggi possono essere altresì concessi contributi per il recupero,
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture
accessorie funzionali all'attività svolta. 6. Possono inoltre essere
concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su
versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti. 7. Il Sindaco del Comune,
sul cui territorio si svolge l'attività di alpeggio e pascolo, certifica
il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6 ed inoltra
alla Comunità montana competente la relativa richiesta di contributo. Art. 18. (Interventi per
la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori). 1. Al fine di favorire
l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione
delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni
di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge
97/1994, la Regione accorda la priorità nel finanziamento per l'acquisto
di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà
coltivatrice, ai seguenti soggetti: a) coltivatori diretti
di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, residenti nelle zone montane; b) eredi considerati affittuari,
ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme
sui contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese
nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che
intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime
secondo le modalità ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge
97/1994; c) cooperative e consorzi
agricoli con sede in territorio montano nelle quali la compagine dei
soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da giovani di età
compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti in Comuni montani. 2. La priorità di cui al
comma 1 è concessa fino alla concorrenza del 30% delle disponibilità
finanziarie messe a disposizione della Regione dalla Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina. 3. Per le stesse finalità
di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi a copertura
totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta
dei terreni. 4. Qualora i terreni di
cui al comma 3, nei 10 anni successivi alla data di concessione dei
contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga
modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai
contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti
ricevuti, maggiorati degli interessi legali. Art. 19. (Caccia, pesca
e prodotti del sottobosco). 1. Nei Comuni montani la
caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono
fonte rilevante dell'economia e vanno finalizzate alla creazione di
posti di lavoro, anche part-time, e di attività imprenditoriali locali. 2. La Regione modifica
e integra la legislazione vigente nella materia di cui al comma 1 anche
mediante il riconoscimento del diritto dei conduttori dei boschi sui
prodotti del sottobosco. 3. Gli organi di gestione
degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia di cui
alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria" provvedono all'attribuzione preferenziale
degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici
la cui azienda sia ubicata nelle zone montane come individuate dalla
presente legge. Art. 20. (Tutela dei prodotti
tipici). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al
comma 4 dell'art. 1 e le Camere di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura, definisce e realizza progetti e programmi di interesse
regionale nell'ambito della promozione, valorizzazione e commercializzazione
delle produzioni tipiche agro- alimentari che possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana". 2. La Giunta regionale
promuove, sentiti gli enti locali, la costituzione di organizzazioni
di produttori o di trasformatori ai sensi dei regolamenti (CEE) nn.
2081/92 e 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativi alla protezione
della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica
Protetta (I.G.P.) ed alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli
ed alimentari. L'iniziativa è volta a consentire adeguato riconoscimento,
tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone montane. Per tali
finalità la Giunta regionale, di concerto con gli Enti locali, finanzia
interventi per il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche
e per l'adeguamento delle strutture produttive e di trasformazione ai
requisiti previsti dalla normativa comunitaria. 3. La Giunta regionale
integra il titolo IV del regolamento di igiene- tipo, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 5/33946 del 16 marzo 1993 e
successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la produzione
e commercializzazione di prodotti freschi derivati dal latte o dalla
macellazione di animali nelle malghe ed in maggenghi (prodotti di nicchia). Art. 21. (Turismo rurale
e ambiente montano). 1. Allo scopo di valorizzare
le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale
e naturale, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di
cui al comma 4 dell'art. 1, sentite le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, promuovono lo sviluppo del turismo rurale
mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il
mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano
alla tutela dell'ambiente naturale, anche utilizzando le potenzialità
dell'agriturismo. 2. Le Comunità montane
ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, possono
concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale
di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché
per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando
le tipologie edilizie tradizionali. Art. 22. (Autoproduzione
e benefici in campo energetico). 1. La concessione regionale
per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30
KW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità
di condizioni, prioritariamente ai residenti nelle Comunità montane
e nei Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, nonché
a società ed imprese che svolgono la loro attività nei medesimi ambiti. 2. Il rilascio di nuove
concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque per la produzione
di energia elettrica superiori a 30 KW, e fino a 3 MW, è sospeso fino
alla predisposizione di una studio complessivo delle risorse disponibili,
che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale nel termine di cui
all'art. 54, comma 1, lett. b). La sospensione non riguarda le concessioni
in corso di rilascio per impianti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso il termine suddetto le concessioni
possono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto al comma 3. 3. Le concessioni di cui
al comma 2 sono rilasciate prioritariamente a società pubbliche o a
società miste pubblico-private, con la partecipazione dei Comuni direttamente
interessati dal corso d'acqua utilizzato, o di Consorzi costituiti ai
sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificatrici
del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici".
In assenza di iniziative sovracomunali, la priorità spetta alla richiesta
di analoghi organismi comunali. 4. In relazione a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 97/1994, la Giunta regionale
predispone l'elenco dei territori montani da proporre al Comitato Interministeriale
Prezzi (CIP) per una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi
domestici dei residenti e sui consumi delle attività produttive, in
ragione del disagio ambientale sopportato, valutato in base alla classificazione
di cui all'art. 5. Art. 23. (Insediamenti
produttivi). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al
comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale e le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, definisce i criteri di compatibilità degli
insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando in particolare
le lavorazioni per le quali occorre condurre preliminari e specifiche
verifiche. 2. La Giunta, nell'assegnazione
di contributi agli insediamenti produttivi, assegna priorità agli interventi
a più elevata compatibilità ambientale. 3. Al fine di consentire
l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge
97/1994, la Giunta regionale, sulla scorta dei criteri e delle procedure
applicative determinati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), applica le provvidenze per la promozione e lo sviluppo
della imprenditorialità giovanile nei Comuni montani individuati ai
sensi del comma 6 dell'art. 12. Art. 24. (Artigianato e
mestieri tradizionali). 1. La Giunta regionale,
sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al
comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale, le associazioni di categoria
degli artigiani e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
delle zone montane, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali
da considerare come espressioni autentiche della montagna lombarda e
definisce per questi le azioni di sostegno e promozione alla produzione
e commercializzazione dei prodotti. 2. Le Comunità montane
ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 definiscono
gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali
espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati
da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione
per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle more delle
azioni regionali, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani
agiscono sulla base della propria programmazione. Art. 25. (Attività di cava). 1. L'attività di cava di
monte e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione
a fenomeni di sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza
naturale delle zone montane, da utilizzare in osservanza alle normative
ed ai piani specifici predisposti dai competenti livelli istituzionali. 2. L'apertura di cave nei
terreni alluvionali di fondovalle è consentita solo ove espressamente
prevista dal piano provinciale delle cave. 3. La Giunta regionale
destina una quota delle risorse alla riqualificazione, aggiornamento
tecnologico ed ampliamento degli impianti per l'attività di cava di
monte e la lavorazione della pietra, nonché per la promozione commerciale
dei manufatti. Art. 26. (Acque minerali). 1. La Regione, nel disciplinare
lo sfruttamento e l'utilizzo delle risorse idriche di qualità presenti
nel territorio montano, assegna, a parità di condizioni, prioritariamente
i diritti di sfruttamento a persone fisiche residenti od a società con
sede legale e operanti nell'area montana interessata. 2. La Giunta regionale
provvede al censimento delle risorse idriche di qualità sul proprio
territorio. 3. La Giunta regionale,
al fine di non compromettere la transitabilità delle strade, promuove
il potenziamento del trasporto merci per via ferroviaria e la realizzazione
di strutture di interscambio ferrovia-gomma nei luoghi di produzione
od in prossimità di questi. Art. 27. (Attività Commerciali). 1. La Giunta regionale
individua i centri abitati con meno di 500 abitanti dei Comuni montani
con altre 1000 abitanti per i quali, unitamente ai medesimi Comuni montani
fino a 1000 abitanti, trovano applicazione le disposizioni del comma
1 dell'art. 16 della legge 97/1994 in materia di semplificazione fiscale
e contabile. 2. Gli esercizi commerciali
ubicati nei Comuni e nei centri abitati di cui al comma 1, e in subordine
quelli ubicati nei Comuni montani fino a 5000 abitanti, usufruiscono
di priorità nella assegnazione di contributi a valere sulle disponibilità
destinate del Settore. 3. Le Province e le Comunità
montane, sentite le associazioni di categoria e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, promuovono intese tra il comparto
della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma
2 per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi
di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio
dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla
classificazione di cui all'art. 5. 4. In considerazione delle
difficoltà al mantenimento di strutture commerciali nei piccoli centri
del territorio della montagna lombarda e dell'utilità sociale del commercio
ambulante per la permanenza della popolazione, la Giunta regionale definisce
i criteri per la corresponsione di un contributo agli ambulanti che
assicurino la presenza dell'attività commerciale sul territorio montano. Art. 28. (Turismo montano). 1. La Regione incentiva,
quale momento di sviluppo sociale, economico e culturale, il turismo
montano. A questo fine la Giunta regionale, sentite le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le Province e le Comunità Montane
sviluppa programmi ed azioni intese alla riqualificazione degli impianti
e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione
dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli enti locali
ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed incentivazione
della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi
turistico-sportivi, alla messa in sicurezza della utenza anche con il
sostegno di garanzie assicurative. 2. Gli esercenti di impianti
di funicolare e funiviari svolgono un servizio pubblico nell'interesse
generale; le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono
considerate di pubblica utilità. L'area sciabile prevista negli strumenti
urbanistici comunali è parimenti considerata area di pubblica utilità. Art. 29. (Tutela e sicurezza
del turismo montano). 1. Le comunità montane,
sentiti i Comuni, le Province e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, promuovono azioni intese a sensibilizzare il turista-utente
per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano
i servizi di supporto logistico, l'organizzazione sanitaria e di soccorso
esistenti. 2. La Giunta regionale
promuove opportune intese ed iniziative con le forze dell'ordine, la
guardia forestale e le associazioni di volontariato riconosciute, per
il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti di rischio
per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza. 3. La Giunta regionale
promuove la sottoscrizione di convenzioni con le compagnie di assicurazione
intese a promuovere forme automatiche di copertura assicurativa dell'utente
della montagna lombarda, correlate all'emissione del documento di utilizzo
degli impianti ed alla utilizzazione delle strutture ricettive. La Regione
sostiene con i contributi di cui all'art. 28 i gestori che attivano
le suddette azioni di garanzia. Art. 30. (Norme in materia
di feste popolari). 1. In occasione di feste
popolari o di sagre di paese che si svolgono in territori montani e
che vedono la somministrazione saltuaria di cibi e di bevande in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni
previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente. 2. La deroga è consentita
per manifestazioni che non superino le tre giornate continuative di
svolgimento ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi
di sicurezza igienica per la manipolazione, trasporto, conservazione,
distribuzione e vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le
persone addette. L'Azienda sanitaria competente per territorio esprime
parere preventivo al riguardo, su richiesta del Sindaco. Titolo IV AZIONI SUL SISTEMA SOCIALE Art. 31. (Obiettivi). 1. La Regione, in armonia
con gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché
la presenza dell'uomo nei territori montani sia incentivata e tutelata. 2. A tal fine essa considera
prioritaria la realizzazione di una rete integrata di servizi sociali
ed amministrativi di base per le zone montane e ne tiene conto nella
elaborazione dei propri programmi di settore. 3. La Regione assicura
per le zone montane l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza
previsti dalla legislazione nazionale ed altresì livelli più elevati
per zone particolarmente isolate, sulla base di proprie risorse. Dispone
contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del
Fondo sanitario regionale nel quadro delle disponibilità individuate
al comma 3 dell'articolo 3. Art. 32. (Decentramento
di attività e di servizi). 1. La Giunta regionale,
in conformità a quanto stabilito dal CIPE ai sensi dell'art. 14 della
legge 97/1994, emana direttive per il decentramento nei Comuni montani
di attività e di servizi. 2. Le direttive riguardano
in particolare attività di ricerca e di studio, uffici operativi e tecnici
per la gestione del territorio, infrastrutture culturali, ricreative
e sportive, strutture sanitarie e socio-assistenziali di cui non sia
indispensabile la presenza in aree cittadine non montane. 3. Il decentramento di
cui al comma 1 comporta l'assegnazione delle necessarie risorse a valere
sui fondi ordinari di bilancio della Regione. Art. 33. (Esercizio associato
di funzioni). 1. Ai sensi dell'articolo
29 della 142/1990 e dell'art. 11 della legge 97/1994, le Comunità montane,
anche in consorzio tra loro o con comuni classificati montani di cui
al comma 4 dell'art. 1, promuovono l'esercizio associato di funzioni
comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti
ai Comuni. 2. I Comuni possono delegare
alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e
per loro conto presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti
di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi
aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano
coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico. Art. 34. (Informatizzazione). 1. Al fine di ovviare agli
svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane
dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali
sportelli del cittadino mediante un sistema informatico ai sensi dell'articolo
24 della legge 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni
e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. 2. La Giunta regionale,
sentita l'autorità per la informatica nella pubblica Amministrazione,
emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico
e determina i relativi finanziamenti. Art. 35. (Servizi sociali). 1. Le Comunità montane
sono individuate quali istituzioni alle quali attribuire le funzioni
comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione. 2. Nel quadro generale
di programmazione e nella normativa di Settore in particolare, le Comunità
montane, al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata
nei Comuni montani, promuovono: a) la realizzazione di
servizi e di strutture sociali e socio- assistenziali per anziani e
persone svantaggiate; b) la realizzazione di
strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i giovani. 3. L'autorizzazione al
funzionamento di strutture residenziali per persone che necessitano
di assistenza sociale e socio-sanitaria può essere rilasciata, previa
autorizzazione del competente settore regionale.   |