Lombardia - § 4.4.146 - L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio [...]

Sommario     Testo     Riferimenti     Giurisprudenza

 

Settore:  Codici Regionali

Regione:  Lombardia

Materia:  4. assetto del territorio

Capitolo: 4.4  tutela dell'ambiente

Data:     29/06/1998

Numero:   10

 

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Sommario

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

            1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume [...]

Art. 2. (Soggetti attuatori).

            1. Sono soggetti attuatori della presente legge, in armonia con i [...]

Art. 3. (Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali).

            1. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge [...]

Art. 4. (Programmazione degli interventi).

            1. Le Comunità montane individuano nel piano di sviluppo socio- [...]

Art. 5. (Classificazione del territorio montano).

            1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, [...]

Art. 6. (Obiettivi).

            1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo del territorio montano [...]

Art. 7. (Tutela del patrimonio forestale e boschivo).

            1. La Regione affida alle Comunità montane il compito di manutenzione [...]

Art. 8. (Tutela delle aree a verde agricolo).

            1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi nell'ambito di [...]

Art. 9. (Interventi di conservazione ambientale).

            1. Le Comunità montane, nell'ambito dei propri piani pluriennali di [...]

Art. 10. (Sistema della viabilità locale).

            1. La Regione impegna le proprie risorse per realizzare e migliorare [...]

Art. 11. (Sistema dei trasporti pubblici).

            1. La Regione impegna le proprie risorse per migliorare le condizioni [...]

Art. 12. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

            1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge 97/1994, allo [...]

Art. 13. (Obiettivi).

            1. La Regione considera lo sviluppo economico del proprio territorio [...]

Art. 14. (Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno).

            1. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al [...]

Art. 15. (Strutture di gestione forestale).

            1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e [...]

Art. 16. (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-

            pastorali).

Art. 17. (Attività produttive agricole).

            1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria [...]

Art. 18. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani

            agricoltori).

Art. 19. (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco).

            1. Nei Comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti [...]

Art. 20. (Tutela dei prodotti tipici).

            1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni [...]

Art. 21. (Turismo rurale e ambiente montano).

            1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e [...]

Art. 22. (Autoproduzione e benefici in campo energetico).

            1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori [...]

Art. 23. (Insediamenti produttivi).

            1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni [...]

Art. 24. (Artigianato e mestieri tradizionali).

            1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni [...]

Art. 25. (Attività di cava).

            1. L'attività di cava di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e [...]

Art. 26. (Acque minerali).

            1. La Regione, nel disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo delle [...]

Art. 27. (Attività Commerciali).

            1. La Giunta regionale individua i centri abitati con meno di 500 [...]

Art. 28. (Turismo montano).

            1. La Regione incentiva, quale momento di sviluppo sociale, economico [...]

Art. 29. (Tutela e sicurezza del turismo montano).

            1. Le comunità montane, sentiti i Comuni, le Province e le Camere di [...]

Art. 30. (Norme in materia di feste popolari).

            1. In occasione di feste popolari o di sagre di paese che si svolgono [...]

Art. 31. (Obiettivi).

            1. La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e [...]

Art. 32. (Decentramento di attività e di servizi).

            1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal CIPE ai [...]

Art. 33. (Esercizio associato di funzioni).

            1. Ai sensi dell'articolo 29 della 142/1990 e dell'art. 11 della legge [...]

Art. 34. (Informatizzazione).

            1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di [...]

Art. 35. (Servizi sociali).

            1. Le Comunità montane sono individuate quali istituzioni alle quali [...]

Art. 36. (Servizio sanitario).

            1. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri di [...]

Art. 37. (Interventi in favore della famiglia).

            1. La Regione riconosce il ruolo determinante svolto dalla famiglia [...]

Art. 38. (Edilizia residenziale).

            1. La Regione incentiva la realizzazione di alloggi di edilizia [...]

Art. 39. (Servizio scolastico).

            1. Le Comunità montane e i Comuni classificati montani di cui al comma [...]

Art. 40. (Istituzione della scuola per la montagna e collaborazione

            con le università lombarde).

Art. 41. (Trasporti pubblici).

            1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonché per le [...]

Art. 42. (Interventi di razionalizzazione dei servizi).

            1. I processi di razionalizzazione dei servizi regionali territoriali, [...]

Art. 43. (Obiettivi).

            1. La Regione considera il territorio montano quale parte fondamentale [...]

Art. 44. (Catalogazione dei beni storico-culturali).

            1. Ai fini di cui all'art. 43, la Giunta regionale realizza, con la [...]

Art. 45. (Itinerari storici).

            1. La Regione considera e valorizza i percorsi storici della montagna [...]

Art. 46. (Valorizzazione della cultura della montagna).

            1. La Giunta regionale, in accordo con le Comunità montane, provvede [...]

Art. 47. (Osservatorio della montagna).

            1. E' istituito l'"Osservatorio regionale della montagna" con lo scopo [...]

Art. 48. (Promozione della ricerca applicata sulla montagna).

            1. L'istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle [...]

Art. 49. (Progetti pilota).

            1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 51, può [...]

Art. 50. (Organi di coordinamento e consultazione).

            1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle [...]

Art. 51. (Comitato per la montagna).

            1. Il Comitato per la montagna è nominato con decreto del Presidente [...]

Art. 52. (Consulta per la montagna).

            1. La Consulta per la montagna è composta da: [...]

Art. 53. (Legislazione specifica per la montagna).

            1. Gli atti legislativi della Regione devono contenere normative [...]

Art. 54. (Adempimenti dei soggetti attuatori).

            1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale: [...]

Art. 55. (Norma finanziaria).

            1. Agli oneri finanziari conseguenti alle azioni previste dagli [...]

Art. 56. (Abrogazioni).

            1. Sono abrogati gli artt. 22 e 23 della l.r. 13/1993.

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§ 4.4.146 - L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994.

(B.U. 29 giugno 1998, n. 26 - 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

FINALITA' E NORME GENERALI

 

 

     Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti investendo adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.

     2. La Regione Lombardia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.

     3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa nazionale ed in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina gli interventi speciali sulla montagna, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali.

     4. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", con l.r. 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento delle comunità montane", nonché nei Comuni classificati montani di cui al comma 3 dell'art. 6 della citata l.r. 13/1993 e non ricompresi nelle suddette zone omogenee.

 

 

     Art. 2. (Soggetti attuatori).

     1. Sono soggetti attuatori della presente legge, in armonia con i disposti della legge 142/1990 e dello Statuto regionale, i Comuni, le Comunità montane e le Province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio e la Giunta regionali.

 

 

     Art. 3. (Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali).

     1. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 97/1994, è istituito il "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali", nel seguito denominato semplicemente "Fondo".

     2. Alla alimentazione del "Fondo" si provvede destinando allo stesso, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disponibilità:

     a) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 97/1994;

     b) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca; dall'anno 1999 e per i 5 anni successivi l'impegno è assunto in misura non inferiore a L. 35 miliardi l'anno;

     c) i finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione europea.

     3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce annualmente le leggi di spesa sulle cui disponibilità viene definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:

     a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura ambiente, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;

     b) al 20% per i rimanenti settori.

     Tali percentuali sono calcolate al netto dei contributi regionali corrisposti alle Comunità montane. In sede di legge di programmazione economico-finanziaria la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 51, può proporre modificazioni alle percentuali sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate. Tali modificazioni non possono essere superiori all'8%.

     4. Il Consiglio regionale, decorsi i 5 anni di cui al comma 2, lett. b), su proposta della Giunta regionale, che accerta il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio lombardo secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera, in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore.

     5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

     a) il 30% in parti uguali fra tutte le Comunità montane;

     b) il 20% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT;

     c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni Comunità montana;

     d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comunità montana.

     6. I Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 concorrono con le Comunità montane al riparto del fondo nell'ambito delle percentuali di cui alle lettere b) e d) del comma 5.

     7. Gli stanziamenti di cui al comma 3 sono attribuiti dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti, con priorità per le situazioni a più elevato svantaggio in relazione alle delimitazioni di cui all'art. 5.

 

 

     Art. 4. (Programmazione degli interventi).

     1. Le Comunità montane individuano nel piano di sviluppo socio- economico e nei programmi pluriennali delle opere di cui agli artt. 18 e 19 della l.r. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni, le azioni previste nei titoli II, III, IV e V della presente legge. Analogo provvedimento è assunto dai Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1.

     2. I piani e i programmi di cui al comma 1, una volta approvati, vengono trasmessi dalla Provincia competente al comitato per la montagna di cui all'art. 51.

     3. Le Comunità montane supportano tecnicamente i Comuni che lo richiedono nella predisposizione delle domande di finanziamento e nell'allestimento delle progettazioni.

     4. Le Comunità montane e i Comuni di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2000, provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi avviati. La relazione viene trasmessa nei successivi 30 giorni al Comitato per la montagna.

 

 

     Art. 5. (Classificazione del territorio montano).

     1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato di cui all'art. 51, l'Unione regionale province lombarde (URPL), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici.

     2. I criteri per la delimitazione delle zone omogenee devono, in particolare, tener conto della dimensione del Comune sia territoriale che demografica, dell'indice di spopolamento, dell'indice di ruralità, della pendenza dei terreni dell'altimetria del livello dei servizi e delle attività extra agricole, ivi comprese quelle turistiche, presenti sul territorio, della presenza di particolari situazioni amministrative ai confini.

     3. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, applicando i parametri elaborati dalla Giunta regionale per tutto il territorio montano lombardo, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle seguenti tre zone omogenee:

     - Zona "A" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio basso;

     - Zona "B" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio medio;

     - Zona "C" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio elevato.

     4. La classificazione di cui al comma 3 è sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.

     5. I soggetti di cui al comma 3 aggiornano con cadenza triennale la classificazione del territorio di loro competenza secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per tenere conto delle trasformazioni intervenute.

     6. I benefici previsti dalla presente legge per le attività di tutela e gestione del patrimonio forestale e per l'agricoltura di montagna si applicano indistintamente a tutto il territorio montano a prescindere dalla classificazione di cui al comma 3.

 

Titolo II

AZIONI TERRITORIALI

 

 

     Art. 6. (Obiettivi).

     1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo del territorio montano e la promozione delle sue risorse ambientali quale obiettivo prioritario delle azioni da attivare, garantendo altresì condizioni di sviluppo alle popolazioni ivi residenti.

     2. L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito mediante: strumenti di controllo delle trasformazioni territoriali incentivi all'insediamento e al mantenimento della popolazione interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e delle comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete.

 

 

     Art. 7. (Tutela del patrimonio forestale e boschivo).

     1. La Regione affida alle Comunità montane il compito di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi.

     2. Le Comunità montane svolgono i compiti di cui al comma 1 operando d'intesa con i responsabili territoriali del Corpo forestale dello Stato, l'Azienda regionale delle foreste e con i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

     3. Qualora nel territorio siano presenti le strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16, i compiti di cui al comma 1 sono assunti da dette strutture per i territori di rispettiva competenza. Alle Comunità montane restano demandati i controlli di legge.

     4. In applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 97/1994, i finanziamenti per interventi di forestazione sono prioritariamente assegnati ai soggetti di cui al comma 3.

 

 

     Art. 8. (Tutela delle aree a verde agricolo).

     1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi nell'ambito di applicazione della presente legge non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo- pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.

     2. E' consentita la deroga a quanto previsto al comma 1 solo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi pubblici, di interesse collettivo o per eccezionali esigenze da motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non localizzabili.

     3. Al fine di incentivare il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente per scopi connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentita la possibilità di ampliamento, per una sola volta, dei volumi esistenti fino ad un massimo del 20%.

 

 

     Art. 9. (Interventi di conservazione ambientale).

     1. Le Comunità montane, nell'ambito dei propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico, e i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1 indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli edifici rurali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

     3. Le Comunità montane ed i Comuni di cui al comma 1 gestiscono la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale, soprattutto avvalendosi delle strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16.

     4. La Regione riconosce e remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse generale svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni in ambito montano anche non imprenditore agricolo.

     5. Le Comunità montane, in applicazione dell'art. 7 della legge 97/1994, concedono contributi, nei limiti delle disponibilità a bilancio, sino ad un massimo del 50% del costo, per piccole opere di manutenzione ambientale all'interno dell'azienda o dell'area di proprietà, per la tutela delle tradizionali tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà di enti pubblici; possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli singoli od associati.

     6. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 51, definisce i criteri e gli ambiti applicativi per i contributi di cui al presente articolo.

 

 

     Art. 10. (Sistema della viabilità locale).

     1. La Regione impegna le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, in particolare:

     a) dei collegamenti tra i centri comunali e la strada statale o principale di accesso;

     b) dei collegamenti tra i centri comunali e le frazioni;

     c) della viabilità interpoderale e silvo-pastorale come definita nel comma 2.

     2. La viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", viene così classificata:

     a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta al pubblico transito motorizzato;

     b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito.

     3. La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità montane sentiti i Comuni.

     4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna non soggette al pubblico transito motorizzato viene definita dalla Giunta regionale con regolamento-tipo che viene adottato dai singoli Comuni con le specificazioni del caso. Le Comunità montane, in accordo con i Comuni nelle stesse ricompresi, e tra di loro, possono individuare circuiti per l'uso dei mezzi fuoristrada motorizzati e ne regolamentano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta regionale.

 

 

     Art. 11. (Sistema dei trasporti pubblici).

     1. La Regione impegna le proprie risorse per migliorare le condizioni di accessibilità delle zone montane al rimanente territorio regionale ed alle aree confinanti.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati per:

     a) il recupero e la riqualificazione delle linee ferroviarie, in concorso con aziende pubbliche e private;

     b) il collegamento dei capoluoghi di provincia alla rete stradale a rapido scorrimento (autostrade e superstrade);

     c) la realizzazione o il miglioramento delle strutture di trasporto aereo, anche in connessione con le aree aeroportuali del sistema lombardo;

     d) la realizzazione di stazioni di interscambio.

 

 

     Art. 12. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

     1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge 97/1994, allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Regione contribuisce nella misura massima del 30% alle spese di trasferimento, nonché di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica prevalente, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 6.

     2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 6, vi trasferiscono la propria attività lavorativa da un Comune non montano. In questo caso la percentuale di cui al comma 1 è riferita alle spese di trasferimento, acquisto e ristrutturazione di immobili destinati all'attività trasferita.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura massima di 50 milioni per ciascun beneficiario per i casi di cui al comma 1 e di 25 milioni per quelli di cui al comma 2, esclusivamente a favore di artigiani commercianti al dettaglio, coltivatori diretti, imprenditori agricoli ed esercenti attività libero-professionali.

     4. Le Comunità montane ed i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per l'allacciamento ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

     5. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi previa sottoscrizione di impegno al mantenimento dell'attività e della residenza per almeno 10 anni.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, situati in territorio classificato zona "B" o "C" ai sensi dell'art. 5.

 

Titolo III

AZIONI SUL SISTEMA ECONOMICO

 

 

     Art. 13. (Obiettivi).

     1. La Regione considera lo sviluppo economico del proprio territorio montano quale parte essenziale del programma di sviluppo della Lombardia.

     2. L'economia montana deve accomunare nel processo di sviluppo, accanto alle tradizionali attività agro-zootecniche e turistiche, quelle dell'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola e media impresa insediata nel fondo valle, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini.

     3. Le istituzioni locali sono i soggetti primari di garanzia degli obiettivi previsti al comma 2 ed a loro sono demandate le azioni positive al riguardo, in particolare in materia di tutela ambientale, congiuntamente ad iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

 

     Art. 14. (Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno).

     1. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo- pastorale.

     2. I soggetti individuati dalle Comunità montane e dai Comuni di cui al comma 1 come strutture di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, come definite nell'art. 15, formulano entro 90 giorni dall'incarico, un piano-programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l'esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura eco-compatibili, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico-forestale.

     3. Il piano-programma di cui al comma 2 è approvato dalle comunità montane.

     4. I Comuni e le Comunità montane possono delegare i consorzi forestali a svolgere compiti di guardia boschiva o di polizia forestale ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

     5. Le Comunità montane e i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 possono affidare ai coltivatori diretti singoli o associati, nonché a cooperative agricole, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, la realizzazione delle opere ed azioni previste dalla presente legge o individuate dai piani-programma, con priorità per coloro che risiedano o esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani.

     6. La Regione, anche con l'intervento dell'Azienda regionale delle foreste, promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di "filiera". Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane.

     7. La Giunta regionale concede alle Comunità montane un contributo nella misura massima del 75% per finanziare gli interventi di forestazione e agricoltura eco-compatibile.

 

 

     Art. 15. (Strutture di gestione forestale).

     1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono:

     a) il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e successive integrazioni e modificazioni;

     b) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di cui al citato r.d.l. 3267/1923;

     c) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà private;

     d) il consorzio di miglioramento fondiario costituito ai sensi degli artt. 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale";

     e) le associazioni di proprietari.

     2. Le Comunità montane promuovono la costituzione di strutture di gestione in relazione: alle caratteristiche forestali e boschive ed alla intensità degli interventi attivabili; all'ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di patrimoni di proprietà privata; alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali o demani civici idonei a contenere il degrado fondiario; alla presenza di aziende diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione di pluriattività ai sensi dell'art. 17 della legge 97/1994; alla gestione nei parchi o nelle aree protette regionali dei servizi di manutenzione del territorio.

     3. La Comunità montana competente concede un contributo per le attività delle strutture di gestione di cui al comma 2.

     4. La Comunità montana può utilizzare personale reperibile sulla base delle previsioni e delle provvidenze della legge per i lavori socialmente utili, assegnandolo alle strutture di gestione.

     5. Per le attività di cui al presente articolo, la Comunità montana di riferimento è quella nel cui territorio ha sede la struttura di gestione, fermo restando il rispetto, per il territorio compreso in altre Comunità, dei programmi e delle norme ivi operanti.

 

 

     Art. 16. (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali).

     1. La Regione riconosce le organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio- economico del territorio montano e ne favorisce la ricostituzione.

     2. Alle organizzazioni di cui al comma 1 viene attribuita, su richiesta, la personalità giuridica di diritto privato.

     3. Ciascuna organizzazione è retta da uno statuto e dalle consuetudini.

     4. I beni costituenti il patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili, con destinazione di uso agro- silvo-pastorale. Le organizzazioni montane, nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono modificare la destinazione dei beni per consentire la realizzazione di interventi funzionali ad attività del settore primario e di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro- silvo-pastorali.

     5. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, emana le norme relative all'organizzazione e alla gestione patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al presente articolo, nonché alle forme di coordinamento operativo fra le stesse e gli enti locali.

 

 

     Art. 17. (Attività produttive agricole).

     1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano.

     2. La Regione promuove la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano attraverso incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     3. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi adeguati, le Comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e 2069/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

     4. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'alpeggio, ai conduttori di malghe e pascoli nel territorio regionale possono essere concessi annualmente contributi per:

     a) la permanenza estiva sull'alpeggio del conduttore e del personale di aiuto;

     b) ciascun capo monticato.

     5. Ai proprietari degli alpeggi possono essere altresì concessi contributi per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali all'attività svolta.

     6. Possono inoltre essere concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti.

     7. Il Sindaco del Comune, sul cui territorio si svolge l'attività di alpeggio e pascolo, certifica il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6 ed inoltra alla Comunità montana competente la relativa richiesta di contributo.

 

 

     Art. 18. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione accorda la priorità nel finanziamento per l'acquisto di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti soggetti:

     a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti in Comuni montani.

     2. La priorità di cui al comma 1 è concessa fino alla concorrenza del 30% delle disponibilità finanziarie messe a disposizione della Regione dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

     3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi a copertura totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

     4. Qualora i terreni di cui al comma 3, nei 10 anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

 

 

     Art. 19. (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco).

     1. Nei Comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono fonte rilevante dell'economia e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro, anche part-time, e di attività imprenditoriali locali.

     2. La Regione modifica e integra la legislazione vigente nella materia di cui al comma 1 anche mediante il riconoscimento del diritto dei conduttori dei boschi sui prodotti del sottobosco.

     3. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia di cui alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" provvedono all'attribuzione preferenziale degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici la cui azienda sia ubicata nelle zone montane come individuate dalla presente legge.

 

 

     Art. 20. (Tutela dei prodotti tipici).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce e realizza progetti e programmi di interesse regionale nell'ambito della promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni tipiche agro- alimentari che possono fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana".

     2. La Giunta regionale promuove, sentiti gli enti locali, la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativi alla protezione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ed alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. L'iniziativa è volta a consentire adeguato riconoscimento, tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone montane. Per tali finalità la Giunta regionale, di concerto con gli Enti locali, finanzia interventi per il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche e per l'adeguamento delle strutture produttive e di trasformazione ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

     3. La Giunta regionale integra il titolo IV del regolamento di igiene- tipo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5/33946 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la produzione e commercializzazione di prodotti freschi derivati dal latte o dalla macellazione di animali nelle malghe ed in maggenghi (prodotti di nicchia).

 

 

     Art. 21. (Turismo rurale e ambiente montano).

     1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente naturale, anche utilizzando le potenzialità dell'agriturismo.

     2. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

 

 

     Art. 22. (Autoproduzione e benefici in campo energetico).

     1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 KW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente ai residenti nelle Comunità montane e nei Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, nonché a società ed imprese che svolgono la loro attività nei medesimi ambiti.

     2. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 KW, e fino a 3 MW, è sospeso fino alla predisposizione di una studio complessivo delle risorse disponibili, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale nel termine di cui all'art. 54, comma 1, lett. b). La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso il termine suddetto le concessioni possono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

     3. Le concessioni di cui al comma 2 sono rilasciate prioritariamente a società pubbliche o a società miste pubblico-private, con la partecipazione dei Comuni direttamente interessati dal corso d'acqua utilizzato, o di Consorzi costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". In assenza di iniziative sovracomunali, la priorità spetta alla richiesta di analoghi organismi comunali.

     4. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 97/1994, la Giunta regionale predispone l'elenco dei territori montani da proporre al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) per una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi delle attività produttive, in ragione del disagio ambientale sopportato, valutato in base alla classificazione di cui all'art. 5.

 

 

     Art. 23. (Insediamenti produttivi).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce i criteri di compatibilità degli insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando in particolare le lavorazioni per le quali occorre condurre preliminari e specifiche verifiche.

     2. La Giunta, nell'assegnazione di contributi agli insediamenti produttivi, assegna priorità agli interventi a più elevata compatibilità ambientale.

     3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 97/1994, la Giunta regionale, sulla scorta dei criteri e delle procedure applicative determinati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), applica le provvidenze per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nei Comuni montani individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 12.

 

 

     Art. 24. (Artigianato e mestieri tradizionali).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale, le associazioni di categoria degli artigiani e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle zone montane, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna lombarda e definisce per questi le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti.

     2. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle more delle azioni regionali, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani agiscono sulla base della propria programmazione.

 

 

     Art. 25. (Attività di cava).

     1. L'attività di cava di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione a fenomeni di sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza naturale delle zone montane, da utilizzare in osservanza alle normative ed ai piani specifici predisposti dai competenti livelli istituzionali.

     2. L'apertura di cave nei terreni alluvionali di fondovalle è consentita solo ove espressamente prevista dal piano provinciale delle cave.

     3. La Giunta regionale destina una quota delle risorse alla riqualificazione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento degli impianti per l'attività di cava di monte e la lavorazione della pietra, nonché per la promozione commerciale dei manufatti.

 

 

     Art. 26. (Acque minerali).

     1. La Regione, nel disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo delle risorse idriche di qualità presenti nel territorio montano, assegna, a parità di condizioni, prioritariamente i diritti di sfruttamento a persone fisiche residenti od a società con sede legale e operanti nell'area montana interessata.

     2. La Giunta regionale provvede al censimento delle risorse idriche di qualità sul proprio territorio.

     3. La Giunta regionale, al fine di non compromettere la transitabilità delle strade, promuove il potenziamento del trasporto merci per via ferroviaria e la realizzazione di strutture di interscambio ferrovia-gomma nei luoghi di produzione od in prossimità di questi.

 

 

     Art. 27. (Attività Commerciali).

     1. La Giunta regionale individua i centri abitati con meno di 500 abitanti dei Comuni montani con altre 1000 abitanti per i quali, unitamente ai medesimi Comuni montani fino a 1000 abitanti, trovano applicazione le disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della legge 97/1994 in materia di semplificazione fiscale e contabile.

     2. Gli esercizi commerciali ubicati nei Comuni e nei centri abitati di cui al comma 1, e in subordine quelli ubicati nei Comuni montani fino a 5000 abitanti, usufruiscono di priorità nella assegnazione di contributi a valere sulle disponibilità destinate del Settore.

     3. Le Province e le Comunità montane, sentite le associazioni di categoria e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono intese tra il comparto della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma 2 per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui all'art. 5.

     4. In considerazione delle difficoltà al mantenimento di strutture commerciali nei piccoli centri del territorio della montagna lombarda e dell'utilità sociale del commercio ambulante per la permanenza della popolazione, la Giunta regionale definisce i criteri per la corresponsione di un contributo agli ambulanti che assicurino la presenza dell'attività commerciale sul territorio montano.

 

 

     Art. 28. (Turismo montano).

     1. La Regione incentiva, quale momento di sviluppo sociale, economico e culturale, il turismo montano. A questo fine la Giunta regionale, sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province e le Comunità Montane sviluppa programmi ed azioni intese alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli enti locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistico-sportivi, alla messa in sicurezza della utenza anche con il sostegno di garanzie assicurative.

     2. Gli esercenti di impianti di funicolare e funiviari svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale; le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono considerate di pubblica utilità. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è parimenti considerata area di pubblica utilità.

 

 

     Art. 29. (Tutela e sicurezza del turismo montano).

     1. Le comunità montane, sentiti i Comuni, le Province e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono azioni intese a sensibilizzare il turista-utente per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto logistico, l'organizzazione sanitaria e di soccorso esistenti.

     2. La Giunta regionale promuove opportune intese ed iniziative con le forze dell'ordine, la guardia forestale e le associazioni di volontariato riconosciute, per il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti di rischio per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza.

     3. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di convenzioni con le compagnie di assicurazione intese a promuovere forme automatiche di copertura assicurativa dell'utente della montagna lombarda, correlate all'emissione del documento di utilizzo degli impianti ed alla utilizzazione delle strutture ricettive. La Regione sostiene con i contributi di cui all'art. 28 i gestori che attivano le suddette azioni di garanzia.

 

 

     Art. 30. (Norme in materia di feste popolari).

     1. In occasione di feste popolari o di sagre di paese che si svolgono in territori montani e che vedono la somministrazione saltuaria di cibi e di bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente.

     2. La deroga è consentita per manifestazioni che non superino le tre giornate continuative di svolgimento ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione, trasporto, conservazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette. L'Azienda sanitaria competente per territorio esprime parere preventivo al riguardo, su richiesta del Sindaco.

 

Titolo IV

AZIONI SUL SISTEMA SOCIALE

 

 

     Art. 31. (Obiettivi).

     1. La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché la presenza dell'uomo nei territori montani sia incentivata e tutelata.

     2. A tal fine essa considera prioritaria la realizzazione di una rete integrata di servizi sociali ed amministrativi di base per le zone montane e ne tiene conto nella elaborazione dei propri programmi di settore.

     3. La Regione assicura per le zone montane l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed altresì livelli più elevati per zone particolarmente isolate, sulla base di proprie risorse. Dispone contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del Fondo sanitario regionale nel quadro delle disponibilità individuate al comma 3 dell'articolo 3.

 

 

     Art. 32. (Decentramento di attività e di servizi).

     1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal CIPE ai sensi dell'art. 14 della legge 97/1994, emana direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e di servizi.

     2. Le direttive riguardano in particolare attività di ricerca e di studio, uffici operativi e tecnici per la gestione del territorio, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, strutture sanitarie e socio-assistenziali di cui non sia indispensabile la presenza in aree cittadine non montane.

     3. Il decentramento di cui al comma 1 comporta l'assegnazione delle necessarie risorse a valere sui fondi ordinari di bilancio della Regione.

 

 

     Art. 33. (Esercizio associato di funzioni).

     1. Ai sensi dell'articolo 29 della 142/1990 e dell'art. 11 della legge 97/1994, le Comunità montane, anche in consorzio tra loro o con comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, promuovono l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.

     2. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.

 

 

     Art. 34. (Informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica.

     2. La Giunta regionale, sentita l'autorità per la informatica nella pubblica Amministrazione, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e determina i relativi finanziamenti.

 

 

     Art. 35. (Servizi sociali).

     1. Le Comunità montane sono individuate quali istituzioni alle quali attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione.

     2. Nel quadro generale di programmazione e nella normativa di Settore in particolare, le Comunità montane, al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei Comuni montani, promuovono:

     a) la realizzazione di servizi e di strutture sociali e socio- assistenziali per anziani e persone svantaggiate;

     b) la realizzazione di strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i giovani.

     3. L'autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali per persone che necessitano di assistenza sociale e socio-sanitaria può essere rilasciata, previa autorizzazione del competente settore regionale.