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"Gli aspetti giuridici, civili
e penali dell’attività funiviaria" Responsabilità civile del gestore
di un comprensorio sciistico La problematica della responsabilità derivante dal
verificarsi di incidenti all’interno dei c.d. comprensori sciistici
(e cioè di quelle aree organizzate e gestite appositamente per consentire
l’esercizio dell’attività sciatoria) è emersa negli ultimi anni all’attenzione
degli operatori del diritto; infatti per un lungo periodo di tempo,
le uniche aspettative di sicurezza degli sciatori si incentravano unicamente
sui mezzi utilizzati per la risalita dei pendii nevosi e non sui pendii
stessi. A causa della crescente diffusione del fenomeno
sciistico alla figura del proprietario e del gestore di impianti di
risalita si venne ad affiancare, prima, e a sovrapporre poi quella del
proprietario o gestore di piste (1). Questi soggetti si immedesimano, oggigiorno, nella
stessa persona fisica o giuridica, tuttavia, per dare una risposta ai
quesiti sulla responsabilità da incidente sciistico, è opportuno scindere
le due componenti che formano i comprensori sciistici, vale a dire l’impianto
di risalita e la pista. Responsabilità relativa alla questione di impianti di risalita Innanzitutto è indispensabile chiarire il quadro normativo più generale
oggi in vigore per tutta la materia del servizio pubblico di trasporto
di persone attraverso funivie bifune, monofune, funicolari, sciovie.
Qualsiasi discorso, d’altra parte, sui compiti, gli obblighi, le mansioni
e le responsabilità degli addetti agli impianti di sci, postula inevitabilmente
un chiarimento e la conoscenza precisa delle norme applicabili e dei
destinatari diretti delle stesse. Tralasciando, perché ormai superata, tutta la normativa anteriore agli
anni Cinquanta e relativa alle ferrovie, tramvie e funicolari, occorre
prendere le mosse dal D.P.R. 18 ottobre 1957 n. 1367, che costituisce
tuttora, salvo alcune modifiche successive riguardanti soprattutto la
competenza o le modalità di esercizio, regolamento basilare per la costruzione
ed esercizio delle funicolari aeree. Tale regolamento detta norme su come devono essere costruiti gli impianti,
la resistenza delle funi, l’altezza minima e massima da terra delle
seggiovie, la possibilità di soccorsi immediati, la stabilità e la robustezza
degli impianti, la concessione per la loro costruzione ed esercizio.
L’esercizio dell’impianto deve svolgersi con le modalità indicate in
apposito regolamento dall’ispettorato M.C.T.C. (Motorizzazione Civile
dei Trasporti in Concessione). Il regolamento deve contenere prescrizioni riguardanti il personale,
le modalità del trasporto e i viaggiatori e deve essere portato a conoscenza
di tutto il personale. Il testo delle norme riguardanti i viaggiatori deve essere esposto
al pubblico. Sono prescritte per i viaggiatori pene pecuniarie per le trasgressioni
meno gravi: tali sanzioni sono ormai depenalizzate e costituiscono solo
illeciti amministrativi. Particolarmente importante, anche per le numerose sanzioni penali e
amministrative che contiene, è il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, che
detta nuove norme per la pulizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, tra cui
gli impianti sciistici. Vanno infine ricordati il d.m. 15 marzo 1982 (che detta norme tecniche
specifiche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio
pubblico) e il d.m. 5 giugno 1985 n. 1533 (disposizioni per i direttori
e i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti, per gli assistenti
tecnici preposti al servizio di pubblico trasporto mediante funicolare
aeree o terrestri). Tale ultimo decreto ha, in pratica, modificato le
norme del d.m. del 1980 riguardanti le mansioni e gli obblighi del personale
delle sciovie e funivie, individuando in particolare con più precisione
le mansioni e responsabilità dei D.E. e R.E. e degli assistenti tecnici. Premettiamo che, nella disamina delle leggi, tralasceremo l’esame delle
prescrizioni tecniche stabilite per la progettazione, costruzione, ecc...
degli impianti in quanto trattasi di materia specialistica e complessa.
Ciò, ovviamente, non significa che esse non siano rilevanti: qualora
si accerti che un incidente sia dovuto a difetti di costruzione, collaudo,
o comunque a violazione di tali norme, il gestore potrà essere ritenuto
responsabile, eventualmente in concorso con il progettista, costruttore,
collaudatore o altri soggetti incaricati di mansioni tecniche. Vediamo ora quali sono i principali obblighi imposti al gestore di
impianti a fune da norme statali: * obbligo di effettuare revisioni periodiche (generali e speciali)
degli impianti; * obbligo di provvedersi dei mezzi necessari per assicurare l’espletamento
del servizio e per eseguire l’ordinata manutenzione dei veicoli, degli
impianti e delle apparecchiature; * obbligo di mantenere gli impianti in buono stato di efficienza e
di provvedersi del personale necessario a garantire la sicurezza e la
regolarità del servizio; * obbligo di adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica
e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. Gli obblighi facenti capo al personale possono essere così sintetizzati: * obbligo, in caso di incidente, di prestare tutti i possibili soccorsi
e di mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare
le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri; * obbligo di adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle
norme, ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio. Per quanto riguarda, in particolare, le sciovie, segnaliamo: * l’obbligo dell’esercente, negli impianti che sorgono in località
ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi
per il pronto soccorso di sciatori infortunati, di predisporre l’attrezzatura
necessaria (ad esempio, cassette di medicazione) e di organizzarsi in
modo tale da reperire facilmente il personale da impiegare per il primo
soccorso; * l’obbligo dell’esercente la sciovia di: - a) eseguire tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli
impianti, effettuando inoltre, dopo i periodi di inattività e comunque
prima della riapertura, una accurata revisione dei medesimi onde accertarne
la piena efficienza ed il buono stato di conservazione; - b) far sì che gli agenti addetti seguano con attenzione il funzionamento
degli impianti in modo da avere costanti garanzie che tutto funzioni
in condizioni di sicurezza; - c) provvedere a rendere costantemente disponibili le attrezzature
di pronto soccorso; - d) mantenere la buona conservazione e visibilità dei cartelli e dei
dispositivi di segnalazione; - e) scegliere una velocità adeguata in relazione alle condizioni della
pista di risalita; f) provvedere alla battitura
della pista medesima quando ciò si renda necessario (particolarmente
in caso di caduta di sciatori), riportandovi anche neve fresca in modo
da evitare comunque che il fondo sia ghiacciato; * obbligo degli agenti di essere presenti ai punti di attacco e distacco
degli sciatori, comportandosi in modo da agevolare il servizio; * obbligo di sospendere il servizio in casi determinati, tra cui quelli
di: - guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto; - non operatività del circuito di sicurezza; - condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento,
specialmente in caso di vento intenso; -
pista ghiacciata
che costituisca pericolo per lo sciatore; -
• obbligo dell’esercente di provvedere alla manutenzione, ordinaria
e straordinaria, dell’impianto, e di effettuare verifiche e prove giornaliere,
settimanali, periodiche, stagionali e straordinarie. Per le seggiovie, infine, fermi gli obblighi generalmente posti riguardo
alla manutenzione ed alle verifiche e prove, segnaliamo l’obbligo del
personale addetto alle stazioni di partenza e di arrivo di assistere
gli sciatori: - alla partenza, guidando il seggiolino per agevolare la salita dello
sciatore, aiutando quest’ultimo a chiudere la barra di sicurezza ed
accompagnando il seggiolino per evitare eccessive oscillazioni; - arrestando brevemente l’impianto quando gli sciatori siano in difficoltà
nella salita o nella discesa. Si noti che, nei confronti dei gestori dei mezzi di trasporto in continuo
movimento, la responsabilità del vettore per danni a persone e cose
è particolarmente estesa sotto il profilo temporale: infatti, non termina
nel momento in cui il passeggero scende, ma in un momento successivo
e cioè dopo il compimento dei pochi metri indispensabili per neutralizzare
la spinta della corsa. Passando ad esaminare la normativa civile applicabile in caso di incidenti
o guasti agli impianti che provocano danni a terzi, va rilevato che
la responsabilità del gestore nei confronti dell’utente è di tipo contrattuale.
In sostanza, il gestore si impegna a trasportare incolume lo sciatore
a destinazione secondo le modalità specifiche del mezzo prescelto. In capo allo sciatore troviamo dunque il diritto al rispetto, da parte
del gestore, di tutte le prescrizioni dettate in generale in materia
di impianti di risalita ed in particolare delle norme “tecniche” che
stabiliscono i criteri e le modalità di costruzione e di funzionamento
degli impianti, ivi comprese quelli in materia di scelta dei luoghi
dal punto di vista idrogeologico e di pericolo di valanghe; nonché delle
norme che si possono definire “di sicurezza”, quali quelle che impongono
al gestore di indicare a mezzo di appositi avvisi il comportamento che
lo sciatore deve tenere durante il trasporto sui mezzi di risalita,
e gli orari di apertura e chiusura dei medesimi. Inoltre lo sciatore ha il diritto ad essere coadiuvato dal personale
addetto agli impianti sia nella fase di partenza, al momento dell’accesso
al mezzo di risalita, che in quello di arrivo, all’atto della discesa
(questo vale evidentemente soprattutto per il trasporto su seggiovie
e con sciovie). Determinante ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità
da parte del gestore è infine, oltre l’inosservanza delle regole della
comune prudenza, soprattutto la trasgressione di tutte le norme e prescrizioni
poste di volta in volta dalla legge, o dai regolamenti di esercizio
interni all’impianto, o ancora dai funzionari della M.C.T.C. o regionali. Dal lato “passivo” lo sciatore ha il dovere di rispettare, a sua volta,
il patto concluso con il gestore, e quindi di pagare il prezzo richiesto
per il trasporto; in caso di acquisto di skipass, che consente, generalmente,
un numero illimitato di corse, di utilizzare il medesimo secondo le
condizioni in esso riportate (ad es. non cederlo a terzi); di rispettare
le regole di condotta da tenere durante l’utilizzo dei mezzi di risalita,
segnalata mediante gli appositi cartelli, già sopra menzionati, posti
alla partenza, all’arrivo e talvolta anche durante il tragitto. Circa il regime probatorio relativo alla responsabilità del gestore,
va osservato che il rapporto giuridico che si instaura tra utente e
gestore relativamente alla fase di risalita è regolato dalle norme che
disciplinano il contratto di trasporto ed è quindi soggetto all’art.
1681 c.c. alla luce del quale “il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita
o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova
di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Va segnalato, peraltro, che la risalita tramite skilift, secondo alcuni
autori richiede una collaborazione del trasportato e configura perciò
un contratto atipico. La responsabilità del gestore trova un limite nella condotta inadeguata
dell’utente, infatti, come è giusto che il gestore, che è in grado,
per la sua posizione, di prevedere ed entro certi limiti di evitare
le possibili insidie che un impianto sciistico può presentare per gli
utenti, ponga in essere tutte le soluzioni idonee a tal fine, così è
altrettanto giusto che anche gli sciatori si assumano la loro parte
di responsabilità, in modo che non si verifichi di fatto un’indebita
traslazione di responsabilità a carico del gestore anche per i casi
in cui, pur con tutti i mezzi a disposizione, egli non avrebbe comunque
potuto evitare il danno perché ascrivibile unicamente a colpa dello
sciatore medesimo. Proprio per sottolineare l’importanza della condotta dell’utente, il
legislatore ha ritenuto opportuno dettare il d.m. 30 novembre 1970,
contenente “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si
servono di impianti scioviari”. Rispondenti alla stessa ratio troviamo anche alcune norme di polizia
dirette specificamente nei confronti degli utenti del servizio di trasporto
pubblico di persone dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Fra tali norme, di particolare importanza ai fini di un regolare esercizio
degli impianti di sci è l’art. 18 secondo cui “nei servizi di pubblico
trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo ... i viaggiatori
... devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi
manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono comunque
comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni”. Responsabilità relativa all’apprestamento o manutenzione di piste da sci In passato, quando gli sciatori sceglievano da soli il proprio itinerario
lasciando una traccia o tutt’al più una serie di tracce, non si poteva
parlare dell’esistenza di “piste”. Con l’avvento dei mezzi di risalita ed il conseguente ripetersi del
passaggio di molti sciatori su uno stesso tracciato, quest’ultimo cominciò
a presentarsi come un manto continuo di neve compressa. La “pista”, non veniva, peraltro, “preparata”, sicché gli sciatori
non avevano alcuna certezza di percorrere un tracciato uniforme, “battuto”,
con regolarità di sviluppo, di larghezza, con assenza di rocce o di
salti, con presenza di neve ecc., in definitiva senza insidie. Tuttavia le cosiddette piste, in un primo tempo tracciate da persone
di buona volontà o interessate all’afflusso turistico, si sono poi trasformate:
in ogni importante località turistica, ad ogni mezzo di risalita corrispondono
una o più piste di discesa preparate grazie ad opere di un certo impegno,
quali abbattimento di piante, riporti di terra, deviazioni di falde
d’acqua suscettibili di creare pericolose lastre di ghiaccio, ponticelli
su corsi d’acqua. In assenza di una legge statale, varie Regioni hanno emanato disposizioni
che governano la costruzione e la gestione di piste da sci. A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, di esecuzioni e di
verifiche) viene concesso il “riconoscimento” di “pista da sci”, garanzia
per l’utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo, tra l’altro,
di insidie inopinabili, possibili produttrici di incidenti. Sotto un profilo strettamente giuridico, la denominazione “pista da
sci” andrebbe dunque riservata esclusivamente ai tracciati sottoposti
ad una attenta valutazione sul piano tecnico e formale e ad una serie
di interventi materiali in seguito ai quali detti tracciati ricevono
il “riconoscimento” regionale di “pista da sci”. Questa accezione tecnica è già tassativa nelle Regioni dotate del citato
ordinamento specifico. Il fatto che le “piste da sci”, nel loro significato tecnico giuridico,
debbano rispondere a certe condizioni tecniche e giuridiche ed abbiano
un gestore o esercente sul quale converge la responsabilità per eventuali
incidenti derivanti da insidie non eliminate, non conduce, per converso,
alla conclusione opposta che nelle altre piste, sprovviste del citato
riconoscimento (forse anche perché non esiste ancora la regolamentazione
regionale specifica), il gestore vada esente da ogni responsabilità. Nell’affrontare l’analisi del rapporto intercorrente tra l’utente di
un mezzo di risalita (il quale confida di percorrere una pista di discesa
esente da insidie inopinate) e il soggetto cui addossare il compito
di soddisfare tale aspettativa (con opere ed interventi, la cui carenza
risulti poi in nesso di causalità specifica con esiti lesivi, subiti
dall’utente), tratteremo separatamente la responsabilità derivante dalla
gestione delle piste riconosciute da quella cui possono dar luogo le
piste non provviste di riconoscimento. Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di foreste, di turismo
e di urbanistica (art. 117 Cost.). E’ logico e conseguente che abbiano
competenza anche nel legiferare in materia di piste da sci. Le Regioni che hanno provveduto finora ad emanare leggi sulle piste
da sci sono, in ordine alfabetico: Abruzzo, Emilia/Romagna, Friuli/Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino/Alto Adige, Valle d’Aosta
e Veneto, oltre alle Province autonome Bolzano e Trento (2). Riepiloghiamo brevemente gli aspetti più comuni contenuti nelle citate
discipline legislative: * a) Per pista si intende “un’area naturalmente od artificialmente
innevata, destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione
degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento”.
Questa dizione è comune a quasi tutti gli ordinamenti regionali. * b) Le piste vengono classificate a seconda delle loro caratteristiche
tecniche in campo-scuola, facilissime, facili, di media difficoltà,
difficili. Qualche Regione riduce questa qualificazione a soli tre o quattro tipi. * c) Sono prescritti una serie di requisiti tecnici: in primo luogo
la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente
non soggetta a valanghe o frane durante il periodo di esercizio. Sono poi previsti interventi sul terreno idonei ad allontanare insidie
per l’utente: l’andamento della pista deve essere tale da non provocare,
in condizioni di media velocità, l’involontario od improvviso stacco
degli sci dal fondo (ovvero non deve obbligare lo sciatore a saltare
involontariamente); gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere
opportunamente raccordati; inoltre non devono esserci ostacoli o sporgenze
tali che, durante il periodo di normale innevamento delle piste, possano
affiorare o costituire pericolo. Le piste devono avere determinati requisiti di larghezza (generalmente
20 metri) e di franchi in altezza (la misura standard è di m. 3,50 in
condizioni di medio innevamento); tuttavia su tratti brevi e segnalati,
la larghezza può essere ridotta. Le piste non devono avere attraversamenti con strade carrozzabili:
tale divieto è in alcuni casi derogabile subordinatamente all’adozione
di severe misure precauzionali. Si richiede infine che la parte terminale
delle piste sia tale, per larghezza e profilo, da permettere l’agevole
e sicuro arresto degli sciatori in relazione al tipo di pista, tenuta
presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona. * d) Grande importanza è rivestita dalle norme in tema di segnaletica:
un suo idoneo apprestamento, infatti, risolve, almeno sul piano giuridico,
la gran massa dei più probabili incidenti. Il gestore deve curare che
durante il periodo di innevamento le piste siano munite della prescritta
segnaletica, rimuovendo eventuali tabelle o segnali abusivi. A volte si prevede che la segnaletica debba essere conforme alle Unificate
Norme Italiane (U.N.I.) e realizzata con materiale di prevenzione e
protezione per la sicurezza dello sciatore. Il gestore deve segnalare la presenza di piste non battute, che si
intendono perciò chiuse e non agibili, ed informare gli utenti della
non percorribilità o non agibilità delle piste mediante appositi avvisi
da apporre sia sulle piste medesime che presso le stazioni degli impianti
di risalita ad esse adducenti. Ordinariamente il legislatore regionale prescrive, inoltre, che alla
partenza ed all’arrivo degli impianti di risalita o alla partenza delle
piste siano installati tabelloni, informatori sulla pista, sul suo nome
e difficoltà, sulla lunghezza ed il dislivello, sull’ora di apertura
e di chiusura, possibilmente sulle condizioni della neve e stato delle
piste, nonché sull’ora di passaggio dei “chiudi pista”. Spesso, infine, è prescritta adeguata segnaletica in materia di direzione,
eventuali strettoie, di curve pericolose, di pericolo generico, di pronto
soccorso, di punti fissi telefonici per chiamata di soccorso, di sbarramento,
di valanghe, di battitura meccanica in corso, di diramazioni di pista,
di confluenza di pista, di pericolo generico di cadute ecc. L’apprestamento puntuale dei prescritti segnali, sistemati nei punti
giusti, finisce con l’addossare la responsabilità dell’evento alla parte
lesa che non ne abbia tenuto conto. * e) La pista deve essere delimitata da paline consistenti in aste
a sezione circolare o comunque prive di spigoli poste a una distanza
sufficientemente ravvicinata, tale da non far perdere l’orientamento
allo sciatore in caso di scarsa visibilità. * f) La pista sottostà a manutenzione sia invernale si estiva. In inverno, affinché il fondo nevoso diventi consistente e sicuro,
occorre lavorare sulla neve sin dalle prime nevicate, riportandola nei
punti di maggior necessità e comprimendo successivamente ogni strato
nevoso al fine di evitare pericolosi cedimenti nel corso della stagione
e delle successive nevicate: qualora, per l’eccessiva usura o per le
cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve
ventata) vengano meno i requisiti tecnici per l’agibilità della pista,
essa deve essere chiusa per provvedere ai necessari riporti di neve
o, se ciò non fosse possibile o conveniente per attendere nuove nevicate.
Durante il periodo di non innevamento, invece, si deve procedere alla
sistemazione dei terreni interessati dalla pista, al fine di evitare
il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della
loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque;
deve essere inoltre assicurata la copertura vegetativa, la efficienza
di drenaggi, canalette ecc. * g) La generalità degli ordinamenti regionali prevede il servizio
di “chiudi pista”. Il tabellone posto all’entrata dell’impianto a valle ed all’uscita
della stazione a monte deve indicare, oltre all’ora di chiusura, quella
ovviamente successiva in cui viene effettuato l’ultimo controllo della
pista, onde rastrellare gli sciatori in difficoltà. * h) E’ poi generalmente previsto anche un servizio di soccorso. Di volta in volta si prescrive che il personale sia “dotato di attrezzature
e di equipaggiamenti necessari ed idonei per una prima medicazione e
per il trasporto dell’infortunato (Regolamento di esecuzione della Prov.
Aut. Bolzano) o che il titolare delle piste sia tenuto a “istituire
un apposito servizio soccorso dotato dalle necessarie attrezzature”
(L. Emilia-Romagna 1/95; L. Bolzano 6/81; L. Veneto 18/90); ad “assicurare
i primi soccorsi agli infortunati ed il trasporto degli stessi alla
più vicina guardia medica” (L. Lazio 59/83); a garantire
il servizio di “trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro
avviamento ad un centro medico” (L. Prov. Trento 7/87); ad “assicurare un adeguato servizio di soccorso
sulle piste” (L. Valle d’Aosta 9/92). Talvolta (come ad es. nella L.
Toscana 93/93) le prescrizioni in materia di attività di soccorso agli
utenti sono demandate al provvedimento emesso in sede di autorizzazione
all’esercizio dell’impianto. Recentemente la Valle d’Aosta ha emanato una legge (3), recante “Disciplina
del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”, che istituisce
le figure di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso,
denominato pisteur-secouriste: tale provvedimento normativo rappresenta
il traguardo finora raggiunto in tema di sicurezza sulle piste. * i) In talune circostanze, infine, è imposto l’obbligo di sospensione
dell’esercizio, con conseguente chiusura della pista interessata. Ciò accade quando:
si presentino situazioni di pericolo per gli sciatori (L. Friuli 26/91);
vi sia pericolo di valanghe (L. Prov. Trento 7/87, L. Valle d’Aosta
9/92); la pista presenti cattive condizioni di agibilità o situazioni
di pericolo atipico (L. Prov. Trento 7/87, L. Valle d’Aosta 9/92, L.
Veneto 18/80, L. Emilia-Romagna 1/95); vengano effettuate operazioni
di lavorazione meccanica (L. Veneto 8/80); siano in corso di svolgimento
competizioni agonistiche (L. Valle d’Aosta 9/92, L. Veneto 18/80, L.
Prov. Trento 7/87, che prevede anche l’ipotesi di chiusura parziale). Gli obblighi fin qui delineati, raggruppabili in quattro categorie
generali (di manutenzione, di segnaletica ed avvisi, di chiusura e di
soccorso), fanno capo a chi ottiene il riconoscimento, ossia al gestore
o concessionario della pista; costui, qualora si verifichi un evento
lesivo legato da nesso di causalità al mancato esatto adempimento di
uno di questi obblighi, dovrà risarcire i danni. Passiamo ora ad esaminare la situazione delle piste non provviste di
“riconoscimento”. Il tema riguarda gli incidenti derivati da insidie delle piste che
si verificano in tutte le piste delle Regioni in cui manca la normativa
speciale, nonché nelle piste non “riconosciute” delle Regioni che pur
hanno l’or detta normativa speciale. Prima dell’intervento dell’uomo sugli itinerari sciistici, non si poteva
profilare una responsabilità di chicchessia per le insidie che queste
presentavano. Successivamente, dopo l’intervento generalizzato dell’uomo sui tracciati,
si sono affacciati seri problemi sia in ordine all’individuazione di
chi (se esiste) possa essere responsabile dell’apprestamento della pista,
sia in ordine all’accertamento di quali interventi debba espletare. Vale la pena ricordare che in questi casi, frequentemente, la condotta
rilevante nella causazione del sinistro consiste in una omissione, ovvero
nel non aver provveduto a svolgere quella attività che, se effettuata,
avrebbe evitato il danno. Nel nostro ordinamento, per far si che l’omissione sia equiparata all’azione,
ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è necessaria la configurabilità
in capo al soggetto agente di un obbligo giuridico di attivarsi (si
veda l’art. 40 comma II c.p. secondo cui “Non impedire l’evento, che
si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), ed in
particolare di quelle forme di obbligo che la dottrina e la giurisprudenza
definiscono “obbligo di garanzia”, quale obbligo giuridico del soggetto,
dotato dei necessari poteri, di impedire l’evento offensivo di beni
affidati alla sua tutela. I doveri di impedire rilevanti sono limitati ai soli doveri giuridici,
le cui fonti sono costituite dalla legge (o atti equivalenti) penale
o extrapenale (di diritto pubblico o privato), dal contratto (che pur
sempre fonda la sua forza vincolante nella legge: art. 1372 c.c.) e
dalla assunzione volontaria (che viene ricondotta sotto l’istituto della
negotiorum gestio: art. 2028 c.c.). Atteso che, per quanto riguarda le piste non “riconosciute”, nessun
obbligo è previsto dalla legge, parte della dottrina risalente sostenne
che in questi casi “non esiste un gestore della pista, che si obblighi
a rispettare norme stabilite per la maggior sicurezza dell’utente, senza
che con ciò ne derivi alcun obbligo da parte del proprietario”. Dal che l’ovvia conclusione che “lo sciatore sa che non esistono disposizioni
che regolano l’uso della pista o imposizioni che disciplinano la sua
manutenzione e la sua segnalazione” (4). Da tali premesse si trassero gli argomenti per escludere che potessero
profilarsi obblighi di natura contrattuale. L’esclusione appare troppo categorica, soprattutto se applicata a varie
situazioni concrete. Sono, infatti, frequenti le ipotesi in cui il gestore di un impianto
di risalita, pur senza esprimere impegni scritti (riprodotti ad esempio
nel biglietto per la salita), si presenta all’utente con precise “offerte”.
Queste possono consistere nella predisposizione di tabelloni, situati
presso la biglietteria o la base di partenza degli impianti, che segnalano
la presenza e la fruibilità di piste indicandole come “aperte” o “battute”,
ingenerando così negli utenti un affidamento circa la sussistenza di
piste preparate, ossia prive di insidie inopinate ed idonee di per sé
a produrre danno. L’utente che acquista il biglietto per la risalita (a maggior ragione
se si tratta di uno skipass, che consente un numero illimitato di risalite
nell’arco temporale di validità per cui è emesso) lo fa proprio per
usufruire delle piste da discesa, evidentemente confidando nella loro
rispondenza a quanto offerto. L’incontro tra offerta del gestore ed accettazione dell’utente (che
avviene con l’acquisto del biglietto) perfezionerebbe, così, la conclusione
di un contratto, che alcuni ritengono atipico, ed altri identificano
con l’appalto di servizi, ma che indubbiamente comporta degli obblighi
di garanzia per il gestore che superano la sfera strettamente legata
alla fase di trasporto (5). In opposizione alla tesi presentata viene obiettato che parlare di
rapporto contrattuale tra gestore e utente è scorretto, in quanto la
messa a disposizione della pista non implicherebbe né un proseguimento
del contratto di trasporto di risalita né formerebbe oggetto di un autonomo
ed ulteriore accordo tra le parti. Mancherebbe, infatti, un accordo esplicito e preciso che, sebbene sottinteso,
implichi il mantenimento di determinati comportamenti da parte del gestore
(6). Si potrebbe controbattere che la dottrina riconosce la possibilità
che sorgano rapporti contrattuali, pur in assenza di volontà negoziale
da parte dei soggetti interessati; tale rapporto nasce e produce i suoi
effetti sulla base di quello che viene definito un “contratto sociale”,
ossia un insieme di circostanze e comportamenti, riconosciuti socialmente
tipici, che determinano situazioni di fatto che vincolano le parti,
creando così i cosiddetti rapporti contrattuali di fatto. Tale ricostruzione, però, non è completamente sostenuta dalla giurisprudenza
che spesso assoggetta gli “obblighi da contratto sociale” alla disciplina
della responsabilità extracontrattuale. In realtà, sebbene accertare l’esistenza di una responsabilità contrattuale
sia importante in quanto determina il regime probatorio, il danno risarcibile
e il termine di prescrizione dell’azione, va rilevato che anche chi
nega la sussistenza di un rapporto negoziale riconosce a carico del
gestore dell’impianto di risalita un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale,
e dunque, comunque, l’obbligo di impedire eventi dannosi a chi percorre
le piste. La soluzione preferibile appare quella di ritenere che, quando il gestore
di un impianto di risalita sollecita i potenziali utenti assicurando
con vistosi cartelloni il godimento di piste preparate senza le quali
i trasportati non stipulerebbero il contratto di risalita, si sia in
presenza di una offerta al pubblico (art. 1336 c.c.): il contratto si
conclude nel momento in cui lo sciatore acquista il biglietto munito
di sci (manifestando, anche con tale inequivoca ostensione, la volontà
di usufruire della discesa “offerta” dal gestore). Laddove, invece, il gestore dell’impianto non abbia ostentato alcuna
“offerta” esplicita di pista agibile (mancanza totale di tabelloni),
ma abbia ugualmente provveduto spontaneamente alla battitura della pista,
non siamo in presenza di un contratto, ma vi è comunque una responsabilità
del gestore che, come visto, crea un affidamento (7). Se procede alla battitura, incrementando la vendita dei biglietti per
la risalita, deve anche adottare tutti gli accorgimenti suggeriti dalla
comune diligenza, per evitare danni agli sciatori percorrenti la pista,
fra i quali sono compresi pure sciatori di modeste capacità tecniche. Gli interventi sulle piste rispetto alle quali esiste una “offerta”,
al pubblico degli sciatori, di preparazione della pista, annunciata
dai tabelloni esposti presso l’impianto, coincidono, in genere, con
quelli che vengono precisati negli Ordinamenti specifici regionali (emanati,
difatti, sul fondamento della consuetudine che aveva disciplinato in
precedenza la gestione delle piste migliori). Il richiamo è valido soprattutto per quegli accorgimenti che sono diretti
a tutelare specificamente la sicurezza fisica dell’utente, precipuamente
di fronte all’insidia inopinata, mentre le norme eventualmente rivolte
ad altre finalità sono irrilevanti. Chi provvede alla battitura delle piste, pur in mancanza di una esplicita
offerta al pubblico, assume obblighi di manutenzione e segnalazione;
deve quindi provvedere all’eliminazione di insidie e trabocchetti osservando
le regole di condotta che tendono a scongiurare eventi dannosi prevedibili
secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico e dello
specifico settore. In capo al responsabile sussiste il dovere di preparare e mantenere
una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il grado
di difficoltà commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata
(8). E’ questo il criterio alla stregua del quale individuare gli eventi
dannosi prevedibili addebitabili a titolo di colpa: le cautele che i
responsabili delle piste dovranno adottare non potranno prescindere
dalle caratteristiche tecniche dello sciatore di una certa pista, perché
l’esperienza insegna che un certo pericolo, facilmente evitato da uno
sciatore di una pista nera, potrebbe esser fatale per uno sciatore di
una pista azzurra. Occorre dunque adottare precauzioni contro quegli eventi dannosi del
cui pericolo di verificazione un comune sciatore non s’avvede; il tutto,
si ripete, rapportato al grado di difficoltà della singola pista e al
suo correlativo sciatore. Al fine di individuare il grado di capacità di avvedersi dei pericoli
dello sciatore medio di una pista, offrono un discreto aiuto i dati
statistici: se in una data situazione di relativo pericolo non si verificano
mai o quasi mai eventi dannosi, significa che chi affronta quella difficoltà
è normalmente in grado di fronteggiarla. Da ciò consegue che il responsabile della pista non è tenuto ad adottare
particolari cautele per scongiurare il pericolo. Quando, invece, la situazione non venga fronteggiata con padronanza
dallo sciatore, ma superata al limite delle capacità, e in qualsiasi
altro caso in cui il responsabile della pista abbia dei dubbi, farà
bene ad assumere le misure necessarie ad eliminare o quantomeno a ridurre
considerevolmente il pericolo. Da quanto esposto emerge un’attribuzione di responsabilità al gestore
dell’impianto di risalita indubbiamente gravosa. La sua posizione è tuttavia mitigata dai doveri incombenti sullo sciatore.
Costui dovrà: * 1) durante il trasporto da valle a monte, comportarsi secondo quanto
specificato negli avvisi posti alla base degli impianti e lungo il percorso
di risalita; * 2) durante la discesa, prestare attenzione alla segnaletica presente
sulla pista e recante delimitazioni, divieti, avvisi; * 3) sciare “a vista”, ovvero controllando dove si va a finire secondo
una ragionevole valutazione della situazione, in termini di velocità
e di terreno (non è ammesso correre dove non si vede la pista, percorrendo
curve a visuale coperta ad una velocità che impedisca un arresto tempestivo,
compiere salti senza la certezza che il terreno sottostante sia innevato
e preparato, ecc.); * 4) rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti, evitando
di trattenersi sulla pista dopo la chiusura della stessa, anche perché,
chi scia su una pista chiusa, e quindi anche fuori orario, lo fa a proprio
rischio e pericolo; * 5) servirsi solo della pista tracciata, evitando il fuoripista. L’argomento “fuoripista” è particolarmente attuale, in quanto le caratteristiche
della neve non battuta e le difficoltà costituite dalla presenza di
ostacoli naturali rendono questo tipo di percorso particolarmente appetibile
per gli sciatori più spericolati. Peraltro, non si ritiene generalmente configurabile alcun diritto dello
sciatore ed alcun correlativo dovere del gestore delle piste relativamente
a tale tipo di percorso. Per definizione, infatti, gli itinerari fuoripista sono costituiti
da tratti di pendio che si collocano al di là dei limiti delle piste
battute e segnalate per le quali il gestore ha ottenuto l’autorizzazione
all’esercizio assumendosi i relativi obblighi. Del resto, il fascino del fuoripista consiste proprio nell’essere un
percorso del tutto naturale, non modificato dall’uomo, con tutti i rischi
connessi. Conseguentemente, nessun obbligo, se non quello, accessorio alla delimitazione
della pista, di segnalare l’esistenza di tratti non battuti oltre i
confini delle piste stesse, può ascriversi in proposito al gestore. La giurisprudenza ritiene inutile un’eventuale segnalazione di pericolo,
dovendo tale situazione di pericolo essere ben nota a chiunque si allontana
dalle piste battute e segnalate. Recentemente al tema del rischio in montagna, viene sempre più di frequente
affiancato quello della necessità di assicurarsi. L’assicurazione di responsabilità civile è un contratto, disciplinato
dall’art. 1917 c.c., mediante il quale l’assicuratore, contro il pagamento
di un premio, tiene indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni
involontariamente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività dedotta
nel contratto. I soggetti assicurabili sono tanto le persone fisiche quanto le persone
giuridiche per attività individuali od organizzate in forma di impresa. Nell’ambito dei rischi della montagna, quelli di responsabilità civile
di maggiore rilevanza e complessità ai fini assicurativi sono quelli
relativi alla gestione degli impianti a fune, in ordine ai quali occorre
sottolineare le copiose legislazioni regionali (citiamo a titolo d’esempio
l’art. 19 l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15/1981, l’art. 57 l. prov.
Trento 21.4.1987,
l’art. 31 l. reg. Veneto
n. 18/1990). Indubbiamente impegnativa sotto il profilo finanziario è tale copertura,
a causa dell’elevatezza dei massimali richiesti: è intuitivo che, per
il numero delle persone contemporaneamente sotto rischio, possono essere
posti in gioco risarcimenti per decine di miliardi. Anche per questo motivo, la gestione dell’impianto sciistico è, generalmente,
considerata un alto rischio per la compagnia di assicurazione. I rischi di questo tipo sono definiti “direzionali” perché è a discrezione
della direzione della compagnia di assicurazione fare questa polizza
o meno. La polizza della responsabilità civile nella gestione dell’impianto
è appunto un rischio direzionale e la semplice agenzia di solito non
può dunque farla senza il consenso della direzione. Per quanto riguarda i dipendenti, sono opportune due osservazioni:
innanzitutto il gestore dovrebbe avere anche una copertura della responsabilità
civile verso i dipendenti, in secondo luogo il gestore risponde anche
degli atti dei suoi dipendenti ex art. 2049 c.c.. Passando all’esame della posizione degli sciatori, non infrequenti
si presentano i danni arrecati da questi ultimi ad altri sciatori durante
l’esercizio dell’attività sciistica. Anche qui non mancano norme di comportamento dettate da leggi regionali,
da numerose sentenze e da decaloghi emanati da organi sportivi. La responsabilità degli utenti della montagna sarà sempre extracontrattuale,
per cui il mancato rispetto delle norme di prudenza anzidette darà diritto
all’utente danneggiato di chiedere il risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. Lo strumento assicurativo disponibile per coprire la responsabilità
civile del singolo sciatore è rappresentato dalla polizza di assicurazione
della responsabilità civile per tutti i fatti della vita privata (la
cosiddetta polizza di responsabilità civile della famiglia) che, coprendo
gli innumerevoli rischi riguardanti la vita privata, garantisce anche
quasi tutte le attività sportive, sia del contraente, sia del suo coniuge,
sia degli altri familiari con lui conviventi. Nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità
civile per gli utenti della montagna: d’altronde anche una polizza infortuni
potrebbe essere importante per rendere il rischio insito nello sci un
po’ meno gravoso. L’assicurazione infortuni è una copertura di tipo volontario e facoltativo
che l’assicurato stipula per sé ed eventualmente per i suoi familiari,
per essere indennizzato, sulla base di valori predeterminati convenzionalmente,
in caso di morte, d’invalidità permanente o d’inabilità temporanea per
gli infortuni sofferti durante lo svolgimento di attività professionali
od extraprofessionali. Sono normalmente compresi gli infortuni derivanti dalla pratica non
professionale di qualsiasi sport con esclusione, per quanto qui interessa,
del salto dal trampolino, sci alpinismo, acrobatico od estremo. Sono anche esclusi gli infortuni sofferti in seguito alla partecipazione
a gare di sci e relativi allenamenti. "Gli aspetti giuridici, civili
e penali dell’attività funiviaria" Responsabilità civile del gestore
di un comprensorio sciistico La problematica della responsabilità derivante dal
verificarsi di incidenti all’interno dei c.d. comprensori sciistici
(e cioè di quelle aree organizzate e gestite appositamente per consentire
l’esercizio dell’attività sciatoria) è emersa negli ultimi anni all’attenzione
degli operatori del diritto; infatti per un lungo periodo di tempo,
le uniche aspettative di sicurezza degli sciatori si incentravano unicamente
sui mezzi utilizzati per la risalita dei pendii nevosi e non sui pendii
stessi. A causa della crescente diffusione del fenomeno
sciistico alla figura del proprietario e del gestore di impianti di
risalita si venne ad affiancare, prima, e a sovrapporre poi quella del
proprietario o gestore di piste (1). Questi soggetti si immedesimano, oggigiorno, nella
stessa persona fisica o giuridica, tuttavia, per dare una risposta ai
quesiti sulla responsabilità da incidente sciistico, è opportuno scindere
le due componenti che formano i comprensori sciistici, vale a dire l’impianto
di risalita e la pista. Responsabilità relativa alla questione di impianti di risalita Innanzitutto è indispensabile chiarire il quadro normativo più generale
oggi in vigore per tutta la materia del servizio pubblico di trasporto
di persone attraverso funivie bifune, monofune, funicolari, sciovie.
Qualsiasi discorso, d’altra parte, sui compiti, gli obblighi, le mansioni
e le responsabilità degli addetti agli impianti di sci, postula inevitabilmente
un chiarimento e la conoscenza precisa delle norme applicabili e dei
destinatari diretti delle stesse. Tralasciando, perché ormai superata, tutta la normativa anteriore agli
anni Cinquanta e relativa alle ferrovie, tramvie e funicolari, occorre
prendere le mosse dal D.P.R. 18 ottobre 1957 n. 1367, che costituisce
tuttora, salvo alcune modifiche successive riguardanti soprattutto la
competenza o le modalità di esercizio, regolamento basilare per la costruzione
ed esercizio delle funicolari aeree. Tale regolamento detta norme su come devono essere costruiti gli impianti,
la resistenza delle funi, l’altezza minima e massima da terra delle
seggiovie, la possibilità di soccorsi immediati, la stabilità e la robustezza
degli impianti, la concessione per la loro costruzione ed esercizio.
L’esercizio dell’impianto deve svolgersi con le modalità indicate in
apposito regolamento dall’ispettorato M.C.T.C. (Motorizzazione Civile
dei Trasporti in Concessione). Il regolamento deve contenere prescrizioni riguardanti il personale,
le modalità del trasporto e i viaggiatori e deve essere portato a conoscenza
di tutto il personale. Il testo delle norme riguardanti i viaggiatori deve essere esposto
al pubblico. Sono prescritte per i viaggiatori pene pecuniarie per le trasgressioni
meno gravi: tali sanzioni sono ormai depenalizzate e costituiscono solo
illeciti amministrativi. Particolarmente importante, anche per le numerose sanzioni penali e
amministrative che contiene, è il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, che
detta nuove norme per la pulizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, tra cui
gli impianti sciistici. Vanno infine ricordati il d.m. 15 marzo 1982 (che detta norme tecniche
specifiche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio
pubblico) e il d.m. 5 giugno 1985 n. 1533 (disposizioni per i direttori
e i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti, per gli assistenti
tecnici preposti al servizio di pubblico trasporto mediante funicolare
aeree o terrestri). Tale ultimo decreto ha, in pratica, modificato le
norme del d.m. del 1980 riguardanti le mansioni e gli obblighi del personale
delle sciovie e funivie, individuando in particolare con più precisione
le mansioni e responsabilità dei D.E. e R.E. e degli assistenti tecnici. Premettiamo che, nella disamina delle leggi, tralasceremo l’esame delle
prescrizioni tecniche stabilite per la progettazione, costruzione, ecc...
degli impianti in quanto trattasi di materia specialistica e complessa.
Ciò, ovviamente, non significa che esse non siano rilevanti: qualora
si accerti che un incidente sia dovuto a difetti di costruzione, collaudo,
o comunque a violazione di tali norme, il gestore potrà essere ritenuto
responsabile, eventualmente in concorso con il progettista, costruttore,
collaudatore o altri soggetti incaricati di mansioni tecniche. Vediamo ora quali sono i principali obblighi imposti al gestore di
impianti a fune da norme statali: * obbligo di effettuare revisioni periodiche (generali e speciali)
degli impianti; * obbligo di provvedersi dei mezzi necessari per assicurare l’espletamento
del servizio e per eseguire l’ordinata manutenzione dei veicoli, degli
impianti e delle apparecchiature; * obbligo di mantenere gli impianti in buono stato di efficienza e
di provvedersi del personale necessario a garantire la sicurezza e la
regolarità del servizio; * obbligo di adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica
e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. Gli obblighi facenti capo al personale possono essere così sintetizzati: * obbligo, in caso di incidente, di prestare tutti i possibili soccorsi
e di mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare
le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri; * obbligo di adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle
norme, ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio. Per quanto riguarda, in particolare, le sciovie, segnaliamo: * l’obbligo dell’esercente, negli impianti che sorgono in località
ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi
per il pronto soccorso di sciatori infortunati, di predisporre l’attrezzatura
necessaria (ad esempio, cassette di medicazione) e di organizzarsi in
modo tale da reperire facilmente il personale da impiegare per il primo
soccorso; * l’obbligo dell’esercente la sciovia di: - a) eseguire tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli
impianti, effettuando inoltre, dopo i periodi di inattività e comunque
prima della riapertura, una accurata revisione dei medesimi onde accertarne
la piena efficienza ed il buono stato di conservazione; - b) far sì che gli agenti addetti seguano con attenzione il funzionamento
degli impianti in modo da avere costanti garanzie che tutto funzioni
in condizioni di sicurezza; - c) provvedere a rendere costantemente disponibili le attrezzature
di pronto soccorso; - d) mantenere la buona conservazione e visibilità dei cartelli e dei
dispositivi di segnalazione; - e) scegliere una velocità adeguata in relazione alle condizioni della
pista di risalita; f) provvedere alla battitura
della pista medesima quando ciò si renda necessario (particolarmente
in caso di caduta di sciatori), riportandovi anche neve fresca in modo
da evitare comunque che il fondo sia ghiacciato; * obbligo degli agenti di essere presenti ai punti di attacco e distacco
degli sciatori, comportandosi in modo da agevolare il servizio; * obbligo di sospendere il servizio in casi determinati, tra cui quelli
di: - guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto; - non operatività del circuito di sicurezza; - condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento,
specialmente in caso di vento intenso; -
pista ghiacciata
che costituisca pericolo per lo sciatore; -
• obbligo dell’esercente di provvedere alla manutenzione, ordinaria
e straordinaria, dell’impianto, e di effettuare verifiche e prove giornaliere,
settimanali, periodiche, stagionali e straordinarie. Per le seggiovie, infine, fermi gli obblighi generalmente posti riguardo
alla manutenzione ed alle verifiche e prove, segnaliamo l’obbligo del
personale addetto alle stazioni di partenza e di arrivo di assistere
gli sciatori: - alla partenza, guidando il seggiolino per agevolare la salita dello
sciatore, aiutando quest’ultimo a chiudere la barra di sicurezza ed
accompagnando il seggiolino per evitare eccessive oscillazioni; - arrestando brevemente l’impianto quando gli sciatori siano in difficoltà
nella salita o nella discesa. Si noti che, nei confronti dei gestori dei mezzi di trasporto in continuo
movimento, la responsabilità del vettore per danni a persone e cose
è particolarmente estesa sotto il profilo temporale: infatti, non termina
nel momento in cui il passeggero scende, ma in un momento successivo
e cioè dopo il compimento dei pochi metri indispensabili per neutralizzare
la spinta della corsa. Passando ad esaminare la normativa civile applicabile in caso di incidenti
o guasti agli impianti che provocano danni a terzi, va rilevato che
la responsabilità del gestore nei confronti dell’utente è di tipo contrattuale.
In sostanza, il gestore si impegna a trasportare incolume lo sciatore
a destinazione secondo le modalità specifiche del mezzo prescelto. In capo allo sciatore troviamo dunque il diritto al rispetto, da parte
del gestore, di tutte le prescrizioni dettate in generale in materia
di impianti di risalita ed in particolare delle norme “tecniche” che
stabiliscono i criteri e le modalità di costruzione e di funzionamento
degli impianti, ivi comprese quelli in materia di scelta dei luoghi
dal punto di vista idrogeologico e di pericolo di valanghe; nonché delle
norme che si possono definire “di sicurezza”, quali quelle che impongono
al gestore di indicare a mezzo di appositi avvisi il comportamento che
lo sciatore deve tenere durante il trasporto sui mezzi di risalita,
e gli orari di apertura e chiusura dei medesimi. Inoltre lo sciatore ha il diritto ad essere coadiuvato dal personale
addetto agli impianti sia nella fase di partenza, al momento dell’accesso
al mezzo di risalita, che in quello di arrivo, all’atto della discesa
(questo vale evidentemente soprattutto per il trasporto su seggiovie
e con sciovie). Determinante ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità
da parte del gestore è infine, oltre l’inosservanza delle regole della
comune prudenza, soprattutto la trasgressione di tutte le norme e prescrizioni
poste di volta in volta dalla legge, o dai regolamenti di esercizio
interni all’impianto, o ancora dai funzionari della M.C.T.C. o regionali. Dal lato “passivo” lo sciatore ha il dovere di rispettare, a sua volta,
il patto concluso con il gestore, e quindi di pagare il prezzo richiesto
per il trasporto; in caso di acquisto di skipass, che consente, generalmente,
un numero illimitato di corse, di utilizzare il medesimo secondo le
condizioni in esso riportate (ad es. non cederlo a terzi); di rispettare
le regole di condotta da tenere durante l’utilizzo dei mezzi di risalita,
segnalata mediante gli appositi cartelli, già sopra menzionati, posti
alla partenza, all’arrivo e talvolta anche durante il tragitto. Circa il regime probatorio relativo alla responsabilità del gestore,
va osservato che il rapporto giuridico che si instaura tra utente e
gestore relativamente alla fase di risalita è regolato dalle norme che
disciplinano il contratto di trasporto ed è quindi soggetto all’art.
1681 c.c. alla luce del quale “il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita
o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova
di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Va segnalato, peraltro, che la risalita tramite skilift, secondo alcuni
autori richiede una collaborazione del trasportato e configura perciò
un contratto atipico. La responsabilità del gestore trova un limite nella condotta inadeguata
dell’utente, infatti, come è giusto che il gestore, che è in grado,
per la sua posizione, di prevedere ed entro certi limiti di evitare
le possibili insidie che un impianto sciistico può presentare per gli
utenti, ponga in essere tutte le soluzioni idonee a tal fine, così è
altrettanto giusto che anche gli sciatori si assumano la loro parte
di responsabilità, in modo che non si verifichi di fatto un’indebita
traslazione di responsabilità a carico del gestore anche per i casi
in cui, pur con tutti i mezzi a disposizione, egli non avrebbe comunque
potuto evitare il danno perché ascrivibile unicamente a colpa dello
sciatore medesimo. Proprio per sottolineare l’importanza della condotta dell’utente, il
legislatore ha ritenuto opportuno dettare il d.m. 30 novembre 1970,
contenente “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si
servono di impianti scioviari”. Rispondenti alla stessa ratio troviamo anche alcune norme di polizia
dirette specificamente nei confronti degli utenti del servizio di trasporto
pubblico di persone dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Fra tali norme, di particolare importanza ai fini di un regolare esercizio
degli impianti di sci è l’art. 18 secondo cui “nei servizi di pubblico
trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo ... i viaggiatori
... devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi
manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono comunque
comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni”. Responsabilità relativa all’apprestamento o manutenzione di piste da sci In passato, quando gli sciatori sceglievano da soli il proprio itinerario
lasciando una traccia o tutt’al più una serie di tracce, non si poteva
parlare dell’esistenza di “piste”. Con l’avvento dei mezzi di risalita ed il conseguente ripetersi del
passaggio di molti sciatori su uno stesso tracciato, quest’ultimo cominciò
a presentarsi come un manto continuo di neve compressa. La “pista”, non veniva, peraltro, “preparata”, sicché gli sciatori
non avevano alcuna certezza di percorrere un tracciato uniforme, “battuto”,
con regolarità di sviluppo, di larghezza, con assenza di rocce o di
salti, con presenza di neve ecc., in definitiva senza insidie. Tuttavia le cosiddette piste, in un primo tempo tracciate da persone
di buona volontà o interessate all’afflusso turistico, si sono poi trasformate:
in ogni importante località turistica, ad ogni mezzo di risalita corrispondono
una o più piste di discesa preparate grazie ad opere di un certo impegno,
quali abbattimento di piante, riporti di terra, deviazioni di falde
d’acqua suscettibili di creare pericolose lastre di ghiaccio, ponticelli
su corsi d’acqua. In assenza di una legge statale, varie Regioni hanno emanato disposizioni
che governano la costruzione e la gestione di piste da sci. A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, di esecuzioni e di
verifiche) viene concesso il “riconoscimento” di “pista da sci”, garanzia
per l’utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo, tra l’altro,
di insidie inopinabili, possibili produttrici di incidenti. Sotto un profilo strettamente giuridico, la denominazione “pista da
sci” andrebbe dunque riservata esclusivamente ai tracciati sottoposti
ad una attenta valutazione sul piano tecnico e formale e ad una serie
di interventi materiali in seguito ai quali detti tracciati ricevono
il “riconoscimento” regionale di “pista da sci”. Questa accezione tecnica è già tassativa nelle Regioni dotate del citato
ordinamento specifico. Il fatto che le “piste da sci”, nel loro significato tecnico giuridico,
debbano rispondere a certe condizioni tecniche e giuridiche ed abbiano
un gestore o esercente sul quale converge la responsabilità per eventuali
incidenti derivanti da insidie non eliminate, non conduce, per converso,
alla conclusione opposta che nelle altre piste, sprovviste del citato
riconoscimento (forse anche perché non esiste ancora la regolamentazione
regionale specifica), il gestore vada esente da ogni responsabilità. Nell’affrontare l’analisi del rapporto intercorrente tra l’utente di
un mezzo di risalita (il quale confida di percorrere una pista di discesa
esente da insidie inopinate) e il soggetto cui addossare il compito
di soddisfare tale aspettativa (con opere ed interventi, la cui carenza
risulti poi in nesso di causalità specifica con esiti lesivi, subiti
dall’utente), tratteremo separatamente la responsabilità derivante dalla
gestione delle piste riconosciute da quella cui possono dar luogo le
piste non provviste di riconoscimento. Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di foreste, di turismo
e di urbanistica (art. 117 Cost.). E’ logico e conseguente che abbiano
competenza anche nel legiferare in materia di piste da sci. Le Regioni che hanno provveduto finora ad emanare leggi sulle piste
da sci sono, in ordine alfabetico: Abruzzo, Emilia/Romagna, Friuli/Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino/Alto Adige, Valle d’Aosta
e Veneto, oltre alle Province autonome Bolzano e Trento (2). Riepiloghiamo brevemente gli aspetti più comuni contenuti nelle citate
discipline legislative: * a) Per pista si intende “un’area naturalmente od artificialmente
innevata, destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione
degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento”.
Questa dizione è comune a quasi tutti gli ordinamenti regionali. * b) Le piste vengono classificate a seconda delle loro caratteristiche
tecniche in campo-scuola, facilissime, facili, di media difficoltà,
difficili. Qualche Regione riduce questa qualificazione a soli tre o quattro tipi. * c) Sono prescritti una serie di requisiti tecnici: in primo luogo
la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente
non soggetta a valanghe o frane durante il periodo di esercizio. Sono poi previsti interventi sul terreno idonei ad allontanare insidie
per l’utente: l’andamento della pista deve essere tale da non provocare,
in condizioni di media velocità, l’involontario od improvviso stacco
degli sci dal fondo (ovvero non deve obbligare lo sciatore a saltare
involontariamente); gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere
opportunamente raccordati; inoltre non devono esserci ostacoli o sporgenze
tali che, durante il periodo di normale innevamento delle piste, possano
affiorare o costituire pericolo. Le piste devono avere determinati requisiti di larghezza (generalmente
20 metri) e di franchi in altezza (la misura standard è di m. 3,50 in
condizioni di medio innevamento); tuttavia su tratti brevi e segnalati,
la larghezza può essere ridotta. Le piste non devono avere attraversamenti con strade carrozzabili:
tale divieto è in alcuni casi derogabile subordinatamente all’adozione
di severe misure precauzionali. Si richiede infine che la parte terminale
delle piste sia tale, per larghezza e profilo, da permettere l’agevole
e sicuro arresto degli sciatori in relazione al tipo di pista, tenuta
presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona. * d) Grande importanza è rivestita dalle norme in tema di segnaletica:
un suo idoneo apprestamento, infatti, risolve, almeno sul piano giuridico,
la gran massa dei più probabili incidenti. Il gestore deve curare che
durante il periodo di innevamento le piste siano munite della prescritta
segnaletica, rimuovendo eventuali tabelle o segnali abusivi. A volte si prevede che la segnaletica debba essere conforme alle Unificate
Norme Italiane (U.N.I.) e realizzata con materiale di prevenzione e
protezione per la sicurezza dello sciatore. Il gestore deve segnalare la presenza di piste non battute, che si
intendono perciò chiuse e non agibili, ed informare gli utenti della
non percorribilità o non agibilità delle piste mediante appositi avvisi
da apporre sia sulle piste medesime che presso le stazioni degli impianti
di risalita ad esse adducenti. Ordinariamente il legislatore regionale prescrive, inoltre, che alla
partenza ed all’arrivo degli impianti di risalita o alla partenza delle
piste siano installati tabelloni, informatori sulla pista, sul suo nome
e difficoltà, sulla lunghezza ed il dislivello, sull’ora di apertura
e di chiusura, possibilmente sulle condizioni della neve e stato delle
piste, nonché sull’ora di passaggio dei “chiudi pista”. Spesso, infine, è prescritta adeguata segnaletica in materia di direzione,
eventuali strettoie, di curve pericolose, di pericolo generico, di pronto
soccorso, di punti fissi telefonici per chiamata di soccorso, di sbarramento,
di valanghe, di battitura meccanica in corso, di diramazioni di pista,
di confluenza di pista, di pericolo generico di cadute ecc. L’apprestamento puntuale dei prescritti segnali, sistemati nei punti
giusti, finisce con l’addossare la responsabilità dell’evento alla parte
lesa che non ne abbia tenuto conto. |