"Gli aspetti giuridici, civili e penali

dell’attività funiviaria"

 

Responsabilità civile del gestore

di un comprensorio sciistico

 

 

La problematica della responsabilità derivante dal verificarsi di incidenti all’interno dei c.d. comprensori sciistici (e cioè di quelle aree organizzate e gestite appositamente per consentire l’esercizio dell’attività sciatoria) è emersa negli ultimi anni all’attenzione degli operatori del diritto; infatti per un lungo periodo di tempo, le uniche aspettative di sicurezza degli sciatori si incentravano unicamente sui mezzi utilizzati per la risalita dei pendii nevosi e non sui pendii stessi.

 

A causa della crescente diffusione del fenomeno sciistico alla figura del proprietario e del gestore di impianti di risalita si venne ad affiancare, prima, e a sovrapporre poi quella del proprietario o gestore di piste (1).

Questi soggetti si immedesimano, oggigiorno, nella stessa persona fisica o giuridica, tuttavia, per dare una risposta ai quesiti sulla responsabilità da incidente sciistico, è opportuno scindere le due componenti che formano i comprensori sciistici, vale a dire l’impianto di risalita e la pista.

 

Responsabilità relativa

alla questione di impianti di risalita

 

Innanzitutto è indispensabile chiarire il quadro normativo più generale oggi in vigore per tutta la materia del servizio pubblico di trasporto di persone attraverso funivie bifune, monofune, funicolari, sciovie.

Qualsiasi discorso, d’altra parte, sui compiti, gli obblighi, le mansioni e le responsabilità degli addetti agli impianti di sci, postula inevitabilmente un chiarimento e la conoscenza precisa delle norme applicabili e dei destinatari diretti delle stesse.

 

Tralasciando, perché ormai superata, tutta la normativa anteriore agli anni Cinquanta e relativa alle ferrovie, tramvie e funicolari, occorre prendere le mosse dal D.P.R. 18 ottobre 1957 n. 1367, che costituisce tuttora, salvo alcune modifiche successive riguardanti soprattutto la competenza o le modalità di esercizio, regolamento basilare per la costruzione ed esercizio delle funicolari aeree.

Tale regolamento detta norme su come devono essere costruiti gli impianti, la resistenza delle funi, l’altezza minima e massima da terra delle seggiovie, la possibilità di soccorsi immediati, la stabilità e la robustezza degli impianti, la concessione per la loro costruzione ed esercizio.

L’esercizio dell’impianto deve svolgersi con le modalità indicate in apposito regolamento dall’ispettorato M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione).

Il regolamento deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, le modalità del trasporto e i viaggiatori e deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

Il testo delle norme riguardanti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico.

Sono prescritte per i viaggiatori pene pecuniarie per le trasgressioni meno gravi: tali sanzioni sono ormai depenalizzate e costituiscono solo illeciti amministrativi.

 

Particolarmente importante, anche per le numerose sanzioni penali e amministrative che contiene, è il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, che detta nuove norme per la pulizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, tra cui gli impianti sciistici.

 

Vanno infine ricordati il d.m. 15 marzo 1982 (che detta norme tecniche specifiche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico) e il d.m. 5 giugno 1985 n. 1533 (disposizioni per i direttori e i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti, per gli assistenti tecnici preposti al servizio di pubblico trasporto mediante funicolare aeree o terrestri). Tale ultimo decreto ha, in pratica, modificato le norme del d.m. del 1980 riguardanti le mansioni e gli obblighi del personale delle sciovie e funivie, individuando in particolare con più precisione le mansioni e responsabilità dei D.E. e R.E. e degli assistenti tecnici.

 

Premettiamo che, nella disamina delle leggi, tralasceremo l’esame delle prescrizioni tecniche stabilite per la progettazione, costruzione, ecc... degli impianti in quanto trattasi di materia specialistica e complessa.

Ciò, ovviamente, non significa che esse non siano rilevanti: qualora si accerti che un incidente sia dovuto a difetti di costruzione, collaudo, o comunque a violazione di tali norme, il gestore potrà essere ritenuto responsabile, eventualmente in concorso con il progettista, costruttore, collaudatore o altri soggetti incaricati di mansioni tecniche.

 

Vediamo ora quali sono i principali obblighi imposti al gestore di impianti a fune da norme statali:

 

* obbligo di effettuare revisioni periodiche (generali e speciali) degli impianti;

 

* obbligo di provvedersi dei mezzi necessari per assicurare l’espletamento del servizio e per eseguire l’ordinata manutenzione dei veicoli, degli impianti e delle apparecchiature;

 

* obbligo di mantenere gli impianti in buono stato di efficienza e di provvedersi del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio;

 

* obbligo di adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

 

Gli obblighi facenti capo al personale possono essere così sintetizzati:

 

* obbligo, in caso di incidente, di prestare tutti i possibili soccorsi e di mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri;

 

* obbligo di adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda, in particolare, le sciovie, segnaliamo:

 

* l’obbligo dell’esercente, negli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi per il pronto soccorso di sciatori infortunati, di predisporre l’attrezzatura necessaria (ad esempio, cassette di medicazione) e di organizzarsi in modo tale da reperire facilmente il personale da impiegare per il primo soccorso;

 

* l’obbligo dell’esercente la sciovia di:

- a) eseguire tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti, effettuando inoltre, dopo i periodi di inattività e comunque prima della riapertura, una accurata revisione dei medesimi onde accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione;

- b) far sì che gli agenti addetti seguano con attenzione il funzionamento degli impianti in modo da avere costanti garanzie che tutto funzioni in condizioni di sicurezza;

- c) provvedere a rendere costantemente disponibili le attrezzature di pronto soccorso;

- d) mantenere la buona conservazione e visibilità dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione;

- e) scegliere una velocità adeguata in relazione alle condizioni della pista di risalita;

 f) provvedere alla battitura della pista medesima quando ciò si renda necessario (particolarmente in caso di caduta di sciatori), riportandovi anche neve fresca in modo da evitare comunque che il fondo sia ghiacciato;

 

* obbligo degli agenti di essere presenti ai punti di attacco e distacco degli sciatori, comportandosi in modo da agevolare il servizio;

* obbligo di sospendere il servizio in casi determinati, tra cui quelli di:

- guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto;

- non operatività del circuito di sicurezza;

- condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento, specialmente in caso di vento intenso;

-          pista ghiacciata che costituisca pericolo per lo sciatore;

-           

• obbligo dell’esercente di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto, e di effettuare verifiche e prove giornaliere, settimanali, periodiche, stagionali e straordinarie.

 

Per le seggiovie, infine, fermi gli obblighi generalmente posti riguardo alla manutenzione ed alle verifiche e prove, segnaliamo l’obbligo del personale addetto alle stazioni di partenza e di arrivo di assistere gli sciatori:

- alla partenza, guidando il seggiolino per agevolare la salita dello sciatore, aiutando quest’ultimo a chiudere la barra di sicurezza ed accompagnando il seggiolino per evitare eccessive oscillazioni;

- arrestando brevemente l’impianto quando gli sciatori siano in difficoltà nella salita o nella discesa.

 

Si noti che, nei confronti dei gestori dei mezzi di trasporto in continuo movimento, la responsabilità del vettore per danni a persone e cose è particolarmente estesa sotto il profilo temporale: infatti, non termina nel momento in cui il passeggero scende, ma in un momento successivo e cioè dopo il compimento dei pochi metri indispensabili per neutralizzare la spinta della corsa.

 

Passando ad esaminare la normativa civile applicabile in caso di incidenti o guasti agli impianti che provocano danni a terzi, va rilevato che la responsabilità del gestore nei confronti dell’utente è di tipo contrattuale.

In sostanza, il gestore si impegna a trasportare incolume lo sciatore a destinazione secondo le modalità specifiche del mezzo prescelto.

 

In capo allo sciatore troviamo dunque il diritto al rispetto, da parte del gestore, di tutte le prescrizioni dettate in generale in materia di impianti di risalita ed in particolare delle norme “tecniche” che stabiliscono i criteri e le modalità di costruzione e di funzionamento degli impianti, ivi comprese quelli in materia di scelta dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e di pericolo di valanghe; nonché delle norme che si possono definire “di sicurezza”, quali quelle che impongono al gestore di indicare a mezzo di appositi avvisi il comportamento che lo sciatore deve tenere durante il trasporto sui mezzi di risalita, e gli orari di apertura e chiusura dei medesimi.

 

Inoltre lo sciatore ha il diritto ad essere coadiuvato dal personale addetto agli impianti sia nella fase di partenza, al momento dell’accesso al mezzo di risalita, che in quello di arrivo, all’atto della discesa (questo vale evidentemente soprattutto per il trasporto su seggiovie e con sciovie).

Determinante ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità da parte del gestore è infine, oltre l’inosservanza delle regole della comune prudenza, soprattutto la trasgressione di tutte le norme e prescrizioni poste di volta in volta dalla legge, o dai regolamenti di esercizio interni all’impianto, o ancora dai funzionari della M.C.T.C. o regionali.

 

Dal lato “passivo” lo sciatore ha il dovere di rispettare, a sua volta, il patto concluso con il gestore, e quindi di pagare il prezzo richiesto per il trasporto; in caso di acquisto di skipass, che consente, generalmente, un numero illimitato di corse, di utilizzare il medesimo secondo le condizioni in esso riportate (ad es. non cederlo a terzi); di rispettare le regole di condotta da tenere durante l’utilizzo dei mezzi di risalita, segnalata mediante gli appositi cartelli, già sopra menzionati, posti alla partenza, all’arrivo e talvolta anche durante il tragitto.

 

Circa il regime probatorio relativo alla responsabilità del gestore, va osservato che il rapporto giuridico che si instaura tra utente e gestore relativamente alla fase di risalita è regolato dalle norme che disciplinano il contratto di trasporto ed è quindi soggetto all’art. 1681 c.c. alla luce del quale “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Va segnalato, peraltro, che la risalita tramite skilift, secondo alcuni autori richiede una collaborazione del trasportato e configura perciò un contratto atipico.

 

La responsabilità del gestore trova un limite nella condotta inadeguata dell’utente, infatti, come è giusto che il gestore, che è in grado, per la sua posizione, di prevedere ed entro certi limiti di evitare le possibili insidie che un impianto sciistico può presentare per gli utenti, ponga in essere tutte le soluzioni idonee a tal fine, così è altrettanto giusto che anche gli sciatori si assumano la loro parte di responsabilità, in modo che non si verifichi di fatto un’indebita traslazione di responsabilità a carico del gestore anche per i casi in cui, pur con tutti i mezzi a disposizione, egli non avrebbe comunque potuto evitare il danno perché ascrivibile unicamente a colpa dello sciatore medesimo.

 

Proprio per sottolineare l’importanza della condotta dell’utente, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare il d.m. 30 novembre 1970, contenente “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono di impianti scioviari”.

Rispondenti alla stessa ratio troviamo anche alcune norme di polizia dirette specificamente nei confronti degli utenti del servizio di trasporto pubblico di persone dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

Fra tali norme, di particolare importanza ai fini di un regolare esercizio degli impianti di sci è l’art. 18 secondo cui “nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo ... i viaggiatori ... devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono comunque comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni”.

 

 

Responsabilità relativa

all’apprestamento o manutenzione di piste da sci

 

In passato, quando gli sciatori sceglievano da soli il proprio itinerario lasciando una traccia o tutt’al più una serie di tracce, non si poteva parlare dell’esistenza di “piste”.

Con l’avvento dei mezzi di risalita ed il conseguente ripetersi del passaggio di molti sciatori su uno stesso tracciato, quest’ultimo cominciò a presentarsi come un manto continuo di neve compressa.

La “pista”, non veniva, peraltro, “preparata”, sicché gli sciatori non avevano alcuna certezza di percorrere un tracciato uniforme, “battuto”, con regolarità di sviluppo, di larghezza, con assenza di rocce o di salti, con presenza di neve ecc., in definitiva senza insidie.

Tuttavia le cosiddette piste, in un primo tempo tracciate da persone di buona volontà o interessate all’afflusso turistico, si sono poi trasformate: in ogni importante località turistica, ad ogni mezzo di risalita corrispondono una o più piste di discesa preparate grazie ad opere di un certo impegno, quali abbattimento di piante, riporti di terra, deviazioni di falde d’acqua suscettibili di creare pericolose lastre di ghiaccio, ponticelli su corsi d’acqua.

 

In assenza di una legge statale, varie Regioni hanno emanato disposizioni che governano la costruzione e la gestione di piste da sci.

A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, di esecuzioni e di verifiche) viene concesso il “riconoscimento” di “pista da sci”, garanzia per l’utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo, tra l’altro, di insidie inopinabili, possibili produttrici di incidenti.

 

Sotto un profilo strettamente giuridico, la denominazione “pista da sci” andrebbe dunque riservata esclusivamente ai tracciati sottoposti ad una attenta valutazione sul piano tecnico e formale e ad una serie di interventi materiali in seguito ai quali detti tracciati ricevono il “riconoscimento” regionale di “pista da sci”.

Questa accezione tecnica è già tassativa nelle Regioni dotate del citato ordinamento specifico.

 

Il fatto che le “piste da sci”, nel loro significato tecnico giuridico, debbano rispondere a certe condizioni tecniche e giuridiche ed abbiano un gestore o esercente sul quale converge la responsabilità per eventuali incidenti derivanti da insidie non eliminate, non conduce, per converso, alla conclusione opposta che nelle altre piste, sprovviste del citato riconoscimento (forse anche perché non esiste ancora la regolamentazione regionale specifica), il gestore vada esente da ogni responsabilità.

Nell’affrontare l’analisi del rapporto intercorrente tra l’utente di un mezzo di risalita (il quale confida di percorrere una pista di discesa esente da insidie inopinate) e il soggetto cui addossare il compito di soddisfare tale aspettativa (con opere ed interventi, la cui carenza risulti poi in nesso di causalità specifica con esiti lesivi, subiti dall’utente), tratteremo separatamente la responsabilità derivante dalla gestione delle piste riconosciute da quella cui possono dar luogo le piste non provviste di riconoscimento.

 

Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di foreste, di turismo e di urbanistica (art. 117 Cost.). E’ logico e conseguente che abbiano competenza anche nel legiferare in materia di piste da sci.

 

Le Regioni che hanno provveduto finora ad emanare leggi sulle piste da sci sono, in ordine alfabetico: Abruzzo, Emilia/Romagna, Friuli/Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino/Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, oltre alle Province autonome Bolzano e Trento (2).

 

Riepiloghiamo brevemente gli aspetti più comuni contenuti nelle citate discipline legislative:

 

* a) Per pista si intende “un’area naturalmente od artificialmente innevata, destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento”. Questa dizione è comune a quasi tutti gli ordinamenti regionali.

 

* b) Le piste vengono classificate a seconda delle loro caratteristiche tecniche in campo-scuola, facilissime, facili, di media difficoltà, difficili.

Qualche Regione riduce questa qualificazione a soli tre o quattro tipi.

 

* c) Sono prescritti una serie di requisiti tecnici: in primo luogo la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a valanghe o frane durante il periodo di esercizio.

Sono poi previsti interventi sul terreno idonei ad allontanare insidie per l’utente: l’andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l’involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo (ovvero non deve obbligare lo sciatore a saltare involontariamente); gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati; inoltre non devono esserci ostacoli o sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento delle piste, possano affiorare o costituire pericolo.

 

Le piste devono avere determinati requisiti di larghezza (generalmente 20 metri) e di franchi in altezza (la misura standard è di m. 3,50 in condizioni di medio innevamento); tuttavia su tratti brevi e segnalati, la larghezza può essere ridotta.

Le piste non devono avere attraversamenti con strade carrozzabili: tale divieto è in alcuni casi derogabile subordinatamente all’adozione di severe misure precauzionali. Si richiede infine che la parte terminale delle piste sia tale, per larghezza e profilo, da permettere l’agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione al tipo di pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona.

* d) Grande importanza è rivestita dalle norme in tema di segnaletica: un suo idoneo apprestamento, infatti, risolve, almeno sul piano giuridico, la gran massa dei più probabili incidenti. Il gestore deve curare che durante il periodo di innevamento le piste siano munite della prescritta segnaletica, rimuovendo eventuali tabelle o segnali abusivi.

A volte si prevede che la segnaletica debba essere conforme alle Unificate Norme Italiane (U.N.I.) e realizzata con materiale di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.

Il gestore deve segnalare la presenza di piste non battute, che si intendono perciò chiuse e non agibili, ed informare gli utenti della non percorribilità o non agibilità delle piste mediante appositi avvisi da apporre sia sulle piste medesime che presso le stazioni degli impianti di risalita ad esse adducenti.

Ordinariamente il legislatore regionale prescrive, inoltre, che alla partenza ed all’arrivo degli impianti di risalita o alla partenza delle piste siano installati tabelloni, informatori sulla pista, sul suo nome e difficoltà, sulla lunghezza ed il dislivello, sull’ora di apertura e di chiusura, possibilmente sulle condizioni della neve e stato delle piste, nonché sull’ora di passaggio dei “chiudi pista”.

Spesso, infine, è prescritta adeguata segnaletica in materia di direzione, eventuali strettoie, di curve pericolose, di pericolo generico, di pronto soccorso, di punti fissi telefonici per chiamata di soccorso, di sbarramento, di valanghe, di battitura meccanica in corso, di diramazioni di pista, di confluenza di pista, di pericolo generico di cadute ecc.

 

L’apprestamento puntuale dei prescritti segnali, sistemati nei punti giusti, finisce con l’addossare la responsabilità dell’evento alla parte lesa che non ne abbia tenuto conto.

 

* e) La pista deve essere delimitata da paline consistenti in aste a sezione circolare o comunque prive di spigoli poste a una distanza sufficientemente ravvicinata, tale da non far perdere l’orientamento allo sciatore in caso di scarsa visibilità.

 

* f) La pista sottostà a manutenzione sia invernale si estiva.

In inverno, affinché il fondo nevoso diventi consistente e sicuro, occorre lavorare sulla neve sin dalle prime nevicate, riportandola nei punti di maggior necessità e comprimendo successivamente ogni strato nevoso al fine di evitare pericolosi cedimenti nel corso della stagione e delle successive nevicate: qualora, per l’eccessiva usura o per le cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve ventata) vengano meno i requisiti tecnici per l’agibilità della pista, essa deve essere chiusa per provvedere ai necessari riporti di neve o, se ciò non fosse possibile o conveniente per attendere nuove nevicate.

Durante il periodo di non innevamento, invece, si deve procedere alla sistemazione dei terreni interessati dalla pista, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque; deve essere inoltre assicurata la copertura vegetativa, la efficienza di drenaggi, canalette ecc.

* g) La generalità degli ordinamenti regionali prevede il servizio di “chiudi pista”.

Il tabellone posto all’entrata dell’impianto a valle ed all’uscita della stazione a monte deve indicare, oltre all’ora di chiusura, quella ovviamente successiva in cui viene effettuato l’ultimo controllo della pista, onde rastrellare gli sciatori in difficoltà.

 

* h) E’ poi generalmente previsto anche un servizio di soccorso.

Di volta in volta si prescrive che il personale sia “dotato di attrezzature e di equipaggiamenti necessari ed idonei per una prima medicazione e per il trasporto dell’infortunato (Regolamento di esecuzione della Prov. Aut. Bolzano) o che il titolare delle piste sia tenuto a “istituire un apposito servizio soccorso dotato dalle necessarie attrezzature” (L. Emilia-Romagna 1/95; L. Bolzano 6/81; L. Veneto 18/90); ad “assicurare i primi soccorsi agli infortunati ed il trasporto degli stessi alla più vicina  guardia medica” (L. Lazio 59/83); a garantire il servizio di “trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico” (L. Prov. Trento 7/87); ad  “assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste” (L. Valle d’Aosta 9/92). Talvolta (come ad es. nella L. Toscana 93/93) le prescrizioni in materia di attività di soccorso agli utenti sono demandate al provvedimento emesso in sede di autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

Recentemente la Valle d’Aosta ha emanato una legge (3), recante “Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”, che istituisce le figure di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, denominato pisteur-secouriste: tale provvedimento normativo rappresenta il traguardo finora raggiunto in tema di sicurezza sulle piste.

 

* i) In talune circostanze, infine, è imposto l’obbligo di sospensione dell’esercizio, con conseguente chiusura della pista interessata.

            Ciò accade quando: si presentino situazioni di pericolo per gli sciatori (L. Friuli 26/91); vi sia pericolo di valanghe (L. Prov. Trento 7/87, L. Valle d’Aosta 9/92); la pista presenti cattive condizioni di agibilità o situazioni di pericolo atipico (L. Prov. Trento 7/87, L. Valle d’Aosta 9/92, L. Veneto 18/80, L. Emilia-Romagna 1/95); vengano effettuate operazioni di lavorazione meccanica (L. Veneto 8/80); siano in corso di svolgimento competizioni agonistiche (L. Valle d’Aosta 9/92, L. Veneto 18/80, L. Prov. Trento 7/87, che prevede anche l’ipotesi di chiusura parziale).

 

Gli obblighi fin qui delineati, raggruppabili in quattro categorie generali (di manutenzione, di segnaletica ed avvisi, di chiusura e di soccorso), fanno capo a chi ottiene il riconoscimento, ossia al gestore o concessionario della pista; costui, qualora si verifichi un evento lesivo legato da nesso di causalità al mancato esatto adempimento di uno di questi obblighi, dovrà risarcire i danni.

 

Passiamo ora ad esaminare la situazione delle piste non provviste di “riconoscimento”.

Il tema riguarda gli incidenti derivati da insidie delle piste che si verificano in tutte le piste delle Regioni in cui manca la normativa speciale, nonché nelle piste non “riconosciute” delle Regioni che pur hanno l’or detta normativa speciale.

 

Prima dell’intervento dell’uomo sugli itinerari sciistici, non si poteva profilare una responsabilità di chicchessia per le insidie che queste presentavano.

 

Successivamente, dopo l’intervento generalizzato dell’uomo sui tracciati, si sono affacciati seri problemi sia in ordine all’individuazione di chi (se esiste) possa essere responsabile dell’apprestamento della pista, sia in ordine all’accertamento di quali interventi debba espletare.

 

Vale la pena ricordare che in questi casi, frequentemente, la condotta rilevante nella causazione del sinistro consiste in una omissione, ovvero nel non aver provveduto a svolgere quella attività che, se effettuata, avrebbe evitato il danno.

Nel nostro ordinamento, per far si che l’omissione sia equiparata all’azione, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è necessaria la configurabilità in capo al soggetto agente di un obbligo giuridico di attivarsi (si veda l’art. 40 comma II c.p. secondo cui “Non impedire l’evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), ed in particolare di quelle forme di obbligo che la dottrina e la giurisprudenza definiscono “obbligo di garanzia”, quale obbligo giuridico del soggetto, dotato dei necessari poteri, di impedire l’evento offensivo di beni affidati alla sua tutela.

 

I doveri di impedire rilevanti sono limitati ai soli doveri giuridici, le cui fonti sono costituite dalla legge (o atti equivalenti) penale o extrapenale (di diritto pubblico o privato), dal contratto (che pur sempre fonda la sua forza vincolante nella legge: art. 1372 c.c.) e dalla assunzione volontaria (che viene ricondotta sotto l’istituto della negotiorum gestio: art. 2028 c.c.).

 

Atteso che, per quanto riguarda le piste non “riconosciute”, nessun obbligo è previsto dalla legge, parte della dottrina risalente sostenne che in questi casi “non esiste un gestore della pista, che si obblighi a rispettare norme stabilite per la maggior sicurezza dell’utente, senza che con ciò ne derivi alcun obbligo da parte del proprietario”.

Dal che l’ovvia conclusione che “lo sciatore sa che non esistono disposizioni che regolano l’uso della pista o imposizioni che disciplinano la sua manutenzione e la sua segnalazione” (4).

Da tali premesse si trassero gli argomenti per escludere che potessero profilarsi obblighi di natura contrattuale.

 

L’esclusione appare troppo categorica, soprattutto se applicata a varie situazioni concrete.

Sono, infatti, frequenti le ipotesi in cui il gestore di un impianto di risalita, pur senza esprimere impegni scritti (riprodotti ad esempio nel biglietto per la salita), si presenta all’utente con precise “offerte”.

Queste possono consistere nella predisposizione di tabelloni, situati presso la biglietteria o la base di partenza degli impianti, che segnalano la presenza e la fruibilità di piste indicandole come “aperte” o “battute”, ingenerando così negli utenti un affidamento circa la sussistenza di piste preparate, ossia prive di insidie inopinate ed idonee di per sé a produrre danno.

L’utente che acquista il biglietto per la risalita (a maggior ragione se si tratta di uno skipass, che consente un numero illimitato di risalite nell’arco temporale di validità per cui è emesso) lo fa proprio per usufruire delle piste da discesa, evidentemente confidando nella loro rispondenza a quanto offerto.

L’incontro tra offerta del gestore ed accettazione dell’utente (che avviene con l’acquisto del biglietto) perfezionerebbe, così, la conclusione di un contratto, che alcuni ritengono atipico, ed altri identificano con l’appalto di servizi, ma che indubbiamente comporta degli obblighi di garanzia per il gestore che superano la sfera strettamente legata alla fase di trasporto (5).

 

In opposizione alla tesi presentata viene obiettato che parlare di rapporto contrattuale tra gestore e utente è scorretto, in quanto la messa a disposizione della pista non implicherebbe né un proseguimento del contratto di trasporto di risalita né formerebbe oggetto di un autonomo ed ulteriore accordo tra le parti.

Mancherebbe, infatti, un accordo esplicito e preciso che, sebbene sottinteso, implichi il mantenimento di determinati comportamenti da parte del gestore (6).

Si potrebbe controbattere che la dottrina riconosce la possibilità che sorgano rapporti contrattuali, pur in assenza di volontà negoziale da parte dei soggetti interessati; tale rapporto nasce e produce i suoi effetti sulla base di quello che viene definito un “contratto sociale”, ossia un insieme di circostanze e comportamenti, riconosciuti socialmente tipici, che determinano situazioni di fatto che vincolano le parti, creando così i cosiddetti rapporti contrattuali di fatto.

 

Tale ricostruzione, però, non è completamente sostenuta dalla giurisprudenza che spesso assoggetta gli “obblighi da contratto sociale” alla disciplina della responsabilità extracontrattuale.

 

In realtà, sebbene accertare l’esistenza di una responsabilità contrattuale sia importante in quanto determina il regime probatorio, il danno risarcibile e il termine di prescrizione dell’azione, va rilevato che anche chi nega la sussistenza di un rapporto negoziale riconosce a carico del gestore dell’impianto di risalita un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, e dunque, comunque, l’obbligo di impedire eventi dannosi a chi percorre le piste.

 

La soluzione preferibile appare quella di ritenere che, quando il gestore di un impianto di risalita sollecita i potenziali utenti assicurando con vistosi cartelloni il godimento di piste preparate senza le quali i trasportati non stipulerebbero il contratto di risalita, si sia in presenza di una offerta al pubblico (art. 1336 c.c.): il contratto si conclude nel momento in cui lo sciatore acquista il biglietto munito di sci (manifestando, anche con tale inequivoca ostensione, la volontà di usufruire della discesa “offerta” dal gestore).

 

Laddove, invece, il gestore dell’impianto non abbia ostentato alcuna “offerta” esplicita di pista agibile (mancanza totale di tabelloni), ma abbia ugualmente provveduto spontaneamente alla battitura della pista, non siamo in presenza di un contratto, ma vi è comunque una responsabilità del gestore che, come visto, crea un affidamento (7).

Se procede alla battitura, incrementando la vendita dei biglietti per la risalita, deve anche adottare tutti gli accorgimenti suggeriti dalla comune diligenza, per evitare danni agli sciatori percorrenti la pista, fra i quali sono compresi pure sciatori di modeste capacità tecniche.

 

Gli interventi sulle piste rispetto alle quali esiste una “offerta”, al pubblico degli sciatori, di preparazione della pista, annunciata dai tabelloni esposti presso l’impianto, coincidono, in genere, con quelli che vengono precisati negli Ordinamenti specifici regionali (emanati, difatti, sul fondamento della consuetudine che aveva disciplinato in precedenza la gestione delle piste migliori).

Il richiamo è valido soprattutto per quegli accorgimenti che sono diretti a tutelare specificamente la sicurezza fisica dell’utente, precipuamente di fronte all’insidia inopinata, mentre le norme eventualmente rivolte ad altre finalità sono irrilevanti.

 

Chi provvede alla battitura delle piste, pur in mancanza di una esplicita offerta al pubblico, assume obblighi di manutenzione e segnalazione; deve quindi provvedere all’eliminazione di insidie e trabocchetti osservando le regole di condotta che tendono a scongiurare eventi dannosi prevedibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico e dello specifico settore.

In capo al responsabile sussiste il dovere di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il grado di difficoltà commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata (8).

 

E’ questo il criterio alla stregua del quale individuare gli eventi dannosi prevedibili addebitabili a titolo di colpa: le cautele che i responsabili delle piste dovranno adottare non potranno prescindere dalle caratteristiche tecniche dello sciatore di una certa pista, perché l’esperienza insegna che un certo pericolo, facilmente evitato da uno sciatore di una pista nera, potrebbe esser fatale per uno sciatore di una pista azzurra.

Occorre dunque adottare precauzioni contro quegli eventi dannosi del cui pericolo di verificazione un comune sciatore non s’avvede; il tutto, si ripete, rapportato al grado di difficoltà della singola pista e al suo correlativo sciatore.

 

Al fine di individuare il grado di capacità di avvedersi dei pericoli dello sciatore medio di una pista, offrono un discreto aiuto i dati statistici: se in una data situazione di relativo pericolo non si verificano mai o quasi mai eventi dannosi, significa che chi affronta quella difficoltà è normalmente in grado di fronteggiarla.

Da ciò consegue che il responsabile della pista non è tenuto ad adottare particolari cautele per scongiurare il pericolo.

Quando, invece, la situazione non venga fronteggiata con padronanza dallo sciatore, ma superata al limite delle capacità, e in qualsiasi altro caso in cui il responsabile della pista abbia dei dubbi, farà bene ad assumere le misure necessarie ad eliminare o quantomeno a ridurre considerevolmente il pericolo.

 

Da quanto esposto emerge un’attribuzione di responsabilità al gestore dell’impianto di risalita indubbiamente gravosa.

La sua posizione è tuttavia mitigata dai doveri incombenti sullo sciatore. Costui dovrà:

 

* 1) durante il trasporto da valle a monte, comportarsi secondo quanto specificato negli avvisi posti alla base degli impianti e lungo il percorso di risalita;

 

* 2) durante la discesa, prestare attenzione alla segnaletica presente sulla pista e recante delimitazioni, divieti, avvisi;

 

* 3) sciare “a vista”, ovvero controllando dove si va a finire secondo una ragionevole valutazione della situazione, in termini di velocità e di terreno (non è ammesso correre dove non si vede la pista, percorrendo curve a visuale coperta ad una velocità che impedisca un arresto tempestivo, compiere salti senza la certezza che il terreno sottostante sia innevato e preparato, ecc.);

 

* 4) rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti, evitando di trattenersi sulla pista dopo la chiusura della stessa, anche perché, chi scia su una pista chiusa, e quindi anche fuori orario, lo fa a proprio rischio e pericolo;

 

* 5) servirsi solo della pista tracciata, evitando il fuoripista.

 

L’argomento “fuoripista” è particolarmente attuale, in quanto le caratteristiche della neve non battuta e le difficoltà costituite dalla presenza di ostacoli naturali rendono questo tipo di percorso particolarmente appetibile per gli sciatori più spericolati.

Peraltro, non si ritiene generalmente configurabile alcun diritto dello sciatore ed alcun correlativo dovere del gestore delle piste relativamente a tale tipo di percorso.

 

Per definizione, infatti, gli itinerari fuoripista sono costituiti da tratti di pendio che si collocano al di là dei limiti delle piste battute e segnalate per le quali il gestore ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio assumendosi i relativi obblighi.

Del resto, il fascino del fuoripista consiste proprio nell’essere un percorso del tutto naturale, non modificato dall’uomo, con tutti i rischi connessi.

Conseguentemente, nessun obbligo, se non quello, accessorio alla delimitazione della pista, di segnalare l’esistenza di tratti non battuti oltre i confini delle piste stesse, può ascriversi in proposito al gestore.

 

La giurisprudenza ritiene inutile un’eventuale segnalazione di pericolo, dovendo tale situazione di pericolo essere ben nota a chiunque si allontana dalle piste battute e segnalate.

 

Recentemente al tema del rischio in montagna, viene sempre più di frequente affiancato quello della necessità di assicurarsi.

L’assicurazione di responsabilità civile è un contratto, disciplinato dall’art. 1917 c.c., mediante il quale l’assicuratore, contro il pagamento di un premio, tiene indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività dedotta nel contratto.

I soggetti assicurabili sono tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche per attività individuali od organizzate in forma di impresa.

 

Nell’ambito dei rischi della montagna, quelli di responsabilità civile di maggiore rilevanza e complessità ai fini assicurativi sono quelli relativi alla gestione degli impianti a fune, in ordine ai quali occorre sottolineare le copiose legislazioni regionali (citiamo a titolo d’esempio l’art. 19 l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15/1981, l’art. 57 l. prov. Trento 21.4.1987, l’art. 31 l. reg. Veneto n. 18/1990).

 

Indubbiamente impegnativa sotto il profilo finanziario è tale copertura, a causa dell’elevatezza dei massimali richiesti: è intuitivo che, per il numero delle persone contemporaneamente sotto rischio, possono essere posti in gioco risarcimenti per decine di miliardi.

Anche per questo motivo, la gestione dell’impianto sciistico è, generalmente, considerata un alto rischio per la compagnia di assicurazione.

I rischi di questo tipo sono definiti “direzionali” perché è a discrezione della direzione della compagnia di assicurazione fare questa polizza o meno.

La polizza della responsabilità civile nella gestione dell’impianto è appunto un rischio direzionale e la semplice agenzia di solito non può dunque farla senza il consenso della direzione.

 

Per quanto riguarda i dipendenti, sono opportune due osservazioni: innanzitutto il gestore dovrebbe avere anche una copertura della responsabilità civile verso i dipendenti, in secondo luogo il gestore risponde anche degli atti dei suoi dipendenti ex art. 2049 c.c..

 

Passando all’esame della posizione degli sciatori, non infrequenti si presentano i danni arrecati da questi ultimi ad altri sciatori durante l’esercizio dell’attività sciistica.

Anche qui non mancano norme di comportamento dettate da leggi regionali, da numerose sentenze e da decaloghi emanati da organi sportivi.

La responsabilità degli utenti della montagna sarà sempre extracontrattuale, per cui il mancato rispetto delle norme di prudenza anzidette darà diritto all’utente danneggiato di chiedere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

 

Lo strumento assicurativo disponibile per coprire la responsabilità civile del singolo sciatore è rappresentato dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile per tutti i fatti della vita privata (la cosiddetta polizza di responsabilità civile della famiglia) che, coprendo gli innumerevoli rischi riguardanti la vita privata, garantisce anche quasi tutte le attività sportive, sia del contraente, sia del suo coniuge, sia degli altri familiari con lui conviventi.

 

Nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile per gli utenti della montagna: d’altronde anche una polizza infortuni potrebbe essere importante per rendere il rischio insito nello sci un po’ meno gravoso.

 

L’assicurazione infortuni è una copertura di tipo volontario e facoltativo che l’assicurato stipula per sé ed eventualmente per i suoi familiari, per essere indennizzato, sulla base di valori predeterminati convenzionalmente, in caso di morte, d’invalidità permanente o d’inabilità temporanea per gli infortuni sofferti durante lo svolgimento di attività professionali od extraprofessionali.

 

Sono normalmente compresi gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione, per quanto qui interessa, del salto dal trampolino, sci alpinismo, acrobatico od estremo.

Sono anche esclusi gli infortuni sofferti in seguito alla partecipazione a gare di sci e relativi allenamenti.

"Gli aspetti giuridici, civili e penali

dell’attività funiviaria"

 

Responsabilità civile del gestore

di un comprensorio sciistico

 

 

La problematica della responsabilità derivante dal verificarsi di incidenti all’interno dei c.d. comprensori sciistici (e cioè di quelle aree organizzate e gestite appositamente per consentire l’esercizio dell’attività sciatoria) è emersa negli ultimi anni all’attenzione degli operatori del diritto; infatti per un lungo periodo di tempo, le uniche aspettative di sicurezza degli sciatori si incentravano unicamente sui mezzi utilizzati per la risalita dei pendii nevosi e non sui pendii stessi.

 

A causa della crescente diffusione del fenomeno sciistico alla figura del proprietario e del gestore di impianti di risalita si venne ad affiancare, prima, e a sovrapporre poi quella del proprietario o gestore di piste (1).

Questi soggetti si immedesimano, oggigiorno, nella stessa persona fisica o giuridica, tuttavia, per dare una risposta ai quesiti sulla responsabilità da incidente sciistico, è opportuno scindere le due componenti che formano i comprensori sciistici, vale a dire l’impianto di risalita e la pista.

 

Responsabilità relativa

alla questione di impianti di risalita

 

Innanzitutto è indispensabile chiarire il quadro normativo più generale oggi in vigore per tutta la materia del servizio pubblico di trasporto di persone attraverso funivie bifune, monofune, funicolari, sciovie.

Qualsiasi discorso, d’altra parte, sui compiti, gli obblighi, le mansioni e le responsabilità degli addetti agli impianti di sci, postula inevitabilmente un chiarimento e la conoscenza precisa delle norme applicabili e dei destinatari diretti delle stesse.

 

Tralasciando, perché ormai superata, tutta la normativa anteriore agli anni Cinquanta e relativa alle ferrovie, tramvie e funicolari, occorre prendere le mosse dal D.P.R. 18 ottobre 1957 n. 1367, che costituisce tuttora, salvo alcune modifiche successive riguardanti soprattutto la competenza o le modalità di esercizio, regolamento basilare per la costruzione ed esercizio delle funicolari aeree.

Tale regolamento detta norme su come devono essere costruiti gli impianti, la resistenza delle funi, l’altezza minima e massima da terra delle seggiovie, la possibilità di soccorsi immediati, la stabilità e la robustezza degli impianti, la concessione per la loro costruzione ed esercizio.

L’esercizio dell’impianto deve svolgersi con le modalità indicate in apposito regolamento dall’ispettorato M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione).

Il regolamento deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, le modalità del trasporto e i viaggiatori e deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

Il testo delle norme riguardanti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico.

Sono prescritte per i viaggiatori pene pecuniarie per le trasgressioni meno gravi: tali sanzioni sono ormai depenalizzate e costituiscono solo illeciti amministrativi.

 

Particolarmente importante, anche per le numerose sanzioni penali e amministrative che contiene, è il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, che detta nuove norme per la pulizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, tra cui gli impianti sciistici.

 

Vanno infine ricordati il d.m. 15 marzo 1982 (che detta norme tecniche specifiche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico) e il d.m. 5 giugno 1985 n. 1533 (disposizioni per i direttori e i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti, per gli assistenti tecnici preposti al servizio di pubblico trasporto mediante funicolare aeree o terrestri). Tale ultimo decreto ha, in pratica, modificato le norme del d.m. del 1980 riguardanti le mansioni e gli obblighi del personale delle sciovie e funivie, individuando in particolare con più precisione le mansioni e responsabilità dei D.E. e R.E. e degli assistenti tecnici.

 

Premettiamo che, nella disamina delle leggi, tralasceremo l’esame delle prescrizioni tecniche stabilite per la progettazione, costruzione, ecc... degli impianti in quanto trattasi di materia specialistica e complessa.

Ciò, ovviamente, non significa che esse non siano rilevanti: qualora si accerti che un incidente sia dovuto a difetti di costruzione, collaudo, o comunque a violazione di tali norme, il gestore potrà essere ritenuto responsabile, eventualmente in concorso con il progettista, costruttore, collaudatore o altri soggetti incaricati di mansioni tecniche.

 

Vediamo ora quali sono i principali obblighi imposti al gestore di impianti a fune da norme statali:

 

* obbligo di effettuare revisioni periodiche (generali e speciali) degli impianti;

 

* obbligo di provvedersi dei mezzi necessari per assicurare l’espletamento del servizio e per eseguire l’ordinata manutenzione dei veicoli, degli impianti e delle apparecchiature;

 

* obbligo di mantenere gli impianti in buono stato di efficienza e di provvedersi del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio;

 

* obbligo di adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

 

Gli obblighi facenti capo al personale possono essere così sintetizzati:

 

* obbligo, in caso di incidente, di prestare tutti i possibili soccorsi e di mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri;

 

* obbligo di adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda, in particolare, le sciovie, segnaliamo:

 

* l’obbligo dell’esercente, negli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi per il pronto soccorso di sciatori infortunati, di predisporre l’attrezzatura necessaria (ad esempio, cassette di medicazione) e di organizzarsi in modo tale da reperire facilmente il personale da impiegare per il primo soccorso;

 

* l’obbligo dell’esercente la sciovia di:

- a) eseguire tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti, effettuando inoltre, dopo i periodi di inattività e comunque prima della riapertura, una accurata revisione dei medesimi onde accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione;

- b) far sì che gli agenti addetti seguano con attenzione il funzionamento degli impianti in modo da avere costanti garanzie che tutto funzioni in condizioni di sicurezza;

- c) provvedere a rendere costantemente disponibili le attrezzature di pronto soccorso;

- d) mantenere la buona conservazione e visibilità dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione;

- e) scegliere una velocità adeguata in relazione alle condizioni della pista di risalita;

 f) provvedere alla battitura della pista medesima quando ciò si renda necessario (particolarmente in caso di caduta di sciatori), riportandovi anche neve fresca in modo da evitare comunque che il fondo sia ghiacciato;

 

* obbligo degli agenti di essere presenti ai punti di attacco e distacco degli sciatori, comportandosi in modo da agevolare il servizio;

* obbligo di sospendere il servizio in casi determinati, tra cui quelli di:

- guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto;

- non operatività del circuito di sicurezza;

- condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento, specialmente in caso di vento intenso;

-          pista ghiacciata che costituisca pericolo per lo sciatore;

-           

• obbligo dell’esercente di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto, e di effettuare verifiche e prove giornaliere, settimanali, periodiche, stagionali e straordinarie.

 

Per le seggiovie, infine, fermi gli obblighi generalmente posti riguardo alla manutenzione ed alle verifiche e prove, segnaliamo l’obbligo del personale addetto alle stazioni di partenza e di arrivo di assistere gli sciatori:

- alla partenza, guidando il seggiolino per agevolare la salita dello sciatore, aiutando quest’ultimo a chiudere la barra di sicurezza ed accompagnando il seggiolino per evitare eccessive oscillazioni;

- arrestando brevemente l’impianto quando gli sciatori siano in difficoltà nella salita o nella discesa.

 

Si noti che, nei confronti dei gestori dei mezzi di trasporto in continuo movimento, la responsabilità del vettore per danni a persone e cose è particolarmente estesa sotto il profilo temporale: infatti, non termina nel momento in cui il passeggero scende, ma in un momento successivo e cioè dopo il compimento dei pochi metri indispensabili per neutralizzare la spinta della corsa.

 

Passando ad esaminare la normativa civile applicabile in caso di incidenti o guasti agli impianti che provocano danni a terzi, va rilevato che la responsabilità del gestore nei confronti dell’utente è di tipo contrattuale.

In sostanza, il gestore si impegna a trasportare incolume lo sciatore a destinazione secondo le modalità specifiche del mezzo prescelto.

 

In capo allo sciatore troviamo dunque il diritto al rispetto, da parte del gestore, di tutte le prescrizioni dettate in generale in materia di impianti di risalita ed in particolare delle norme “tecniche” che stabiliscono i criteri e le modalità di costruzione e di funzionamento degli impianti, ivi comprese quelli in materia di scelta dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e di pericolo di valanghe; nonché delle norme che si possono definire “di sicurezza”, quali quelle che impongono al gestore di indicare a mezzo di appositi avvisi il comportamento che lo sciatore deve tenere durante il trasporto sui mezzi di risalita, e gli orari di apertura e chiusura dei medesimi.

 

Inoltre lo sciatore ha il diritto ad essere coadiuvato dal personale addetto agli impianti sia nella fase di partenza, al momento dell’accesso al mezzo di risalita, che in quello di arrivo, all’atto della discesa (questo vale evidentemente soprattutto per il trasporto su seggiovie e con sciovie).

Determinante ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità da parte del gestore è infine, oltre l’inosservanza delle regole della comune prudenza, soprattutto la trasgressione di tutte le norme e prescrizioni poste di volta in volta dalla legge, o dai regolamenti di esercizio interni all’impianto, o ancora dai funzionari della M.C.T.C. o regionali.

 

Dal lato “passivo” lo sciatore ha il dovere di rispettare, a sua volta, il patto concluso con il gestore, e quindi di pagare il prezzo richiesto per il trasporto; in caso di acquisto di skipass, che consente, generalmente, un numero illimitato di corse, di utilizzare il medesimo secondo le condizioni in esso riportate (ad es. non cederlo a terzi); di rispettare le regole di condotta da tenere durante l’utilizzo dei mezzi di risalita, segnalata mediante gli appositi cartelli, già sopra menzionati, posti alla partenza, all’arrivo e talvolta anche durante il tragitto.

 

Circa il regime probatorio relativo alla responsabilità del gestore, va osservato che il rapporto giuridico che si instaura tra utente e gestore relativamente alla fase di risalita è regolato dalle norme che disciplinano il contratto di trasporto ed è quindi soggetto all’art. 1681 c.c. alla luce del quale “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Va segnalato, peraltro, che la risalita tramite skilift, secondo alcuni autori richiede una collaborazione del trasportato e configura perciò un contratto atipico.

 

La responsabilità del gestore trova un limite nella condotta inadeguata dell’utente, infatti, come è giusto che il gestore, che è in grado, per la sua posizione, di prevedere ed entro certi limiti di evitare le possibili insidie che un impianto sciistico può presentare per gli utenti, ponga in essere tutte le soluzioni idonee a tal fine, così è altrettanto giusto che anche gli sciatori si assumano la loro parte di responsabilità, in modo che non si verifichi di fatto un’indebita traslazione di responsabilità a carico del gestore anche per i casi in cui, pur con tutti i mezzi a disposizione, egli non avrebbe comunque potuto evitare il danno perché ascrivibile unicamente a colpa dello sciatore medesimo.

 

Proprio per sottolineare l’importanza della condotta dell’utente, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare il d.m. 30 novembre 1970, contenente “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono di impianti scioviari”.

Rispondenti alla stessa ratio troviamo anche alcune norme di polizia dirette specificamente nei confronti degli utenti del servizio di trasporto pubblico di persone dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

Fra tali norme, di particolare importanza ai fini di un regolare esercizio degli impianti di sci è l’art. 18 secondo cui “nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo ... i viaggiatori ... devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono comunque comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni”.

 

 

Responsabilità relativa

all’apprestamento o manutenzione di piste da sci

 

In passato, quando gli sciatori sceglievano da soli il proprio itinerario lasciando una traccia o tutt’al più una serie di tracce, non si poteva parlare dell’esistenza di “piste”.

Con l’avvento dei mezzi di risalita ed il conseguente ripetersi del passaggio di molti sciatori su uno stesso tracciato, quest’ultimo cominciò a presentarsi come un manto continuo di neve compressa.

La “pista”, non veniva, peraltro, “preparata”, sicché gli sciatori non avevano alcuna certezza di percorrere un tracciato uniforme, “battuto”, con regolarità di sviluppo, di larghezza, con assenza di rocce o di salti, con presenza di neve ecc., in definitiva senza insidie.

Tuttavia le cosiddette piste, in un primo tempo tracciate da persone di buona volontà o interessate all’afflusso turistico, si sono poi trasformate: in ogni importante località turistica, ad ogni mezzo di risalita corrispondono una o più piste di discesa preparate grazie ad opere di un certo impegno, quali abbattimento di piante, riporti di terra, deviazioni di falde d’acqua suscettibili di creare pericolose lastre di ghiaccio, ponticelli su corsi d’acqua.

 

In assenza di una legge statale, varie Regioni hanno emanato disposizioni che governano la costruzione e la gestione di piste da sci.

A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, di esecuzioni e di verifiche) viene concesso il “riconoscimento” di “pista da sci”, garanzia per l’utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo, tra l’altro, di insidie inopinabili, possibili produttrici di incidenti.

 

Sotto un profilo strettamente giuridico, la denominazione “pista da sci” andrebbe dunque riservata esclusivamente ai tracciati sottoposti ad una attenta valutazione sul piano tecnico e formale e ad una serie di interventi materiali in seguito ai quali detti tracciati ricevono il “riconoscimento” regionale di “pista da sci”.

Questa accezione tecnica è già tassativa nelle Regioni dotate del citato ordinamento specifico.

 

Il fatto che le “piste da sci”, nel loro significato tecnico giuridico, debbano rispondere a certe condizioni tecniche e giuridiche ed abbiano un gestore o esercente sul quale converge la responsabilità per eventuali incidenti derivanti da insidie non eliminate, non conduce, per converso, alla conclusione opposta che nelle altre piste, sprovviste del citato riconoscimento (forse anche perché non esiste ancora la regolamentazione regionale specifica), il gestore vada esente da ogni responsabilità.

Nell’affrontare l’analisi del rapporto intercorrente tra l’utente di un mezzo di risalita (il quale confida di percorrere una pista di discesa esente da insidie inopinate) e il soggetto cui addossare il compito di soddisfare tale aspettativa (con opere ed interventi, la cui carenza risulti poi in nesso di causalità specifica con esiti lesivi, subiti dall’utente), tratteremo separatamente la responsabilità derivante dalla gestione delle piste riconosciute da quella cui possono dar luogo le piste non provviste di riconoscimento.

 

Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di foreste, di turismo e di urbanistica (art. 117 Cost.). E’ logico e conseguente che abbiano competenza anche nel legiferare in materia di piste da sci.

 

Le Regioni che hanno provveduto finora ad emanare leggi sulle piste da sci sono, in ordine alfabetico: Abruzzo, Emilia/Romagna, Friuli/Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino/Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, oltre alle Province autonome Bolzano e Trento (2).

 

Riepiloghiamo brevemente gli aspetti più comuni contenuti nelle citate discipline legislative:

 

* a) Per pista si intende “un’area naturalmente od artificialmente innevata, destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento”. Questa dizione è comune a quasi tutti gli ordinamenti regionali.

 

* b) Le piste vengono classificate a seconda delle loro caratteristiche tecniche in campo-scuola, facilissime, facili, di media difficoltà, difficili.

Qualche Regione riduce questa qualificazione a soli tre o quattro tipi.

 

* c) Sono prescritti una serie di requisiti tecnici: in primo luogo la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a valanghe o frane durante il periodo di esercizio.

Sono poi previsti interventi sul terreno idonei ad allontanare insidie per l’utente: l’andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l’involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo (ovvero non deve obbligare lo sciatore a saltare involontariamente); gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati; inoltre non devono esserci ostacoli o sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento delle piste, possano affiorare o costituire pericolo.

 

Le piste devono avere determinati requisiti di larghezza (generalmente 20 metri) e di franchi in altezza (la misura standard è di m. 3,50 in condizioni di medio innevamento); tuttavia su tratti brevi e segnalati, la larghezza può essere ridotta.

Le piste non devono avere attraversamenti con strade carrozzabili: tale divieto è in alcuni casi derogabile subordinatamente all’adozione di severe misure precauzionali. Si richiede infine che la parte terminale delle piste sia tale, per larghezza e profilo, da permettere l’agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione al tipo di pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona.

* d) Grande importanza è rivestita dalle norme in tema di segnaletica: un suo idoneo apprestamento, infatti, risolve, almeno sul piano giuridico, la gran massa dei più probabili incidenti. Il gestore deve curare che durante il periodo di innevamento le piste siano munite della prescritta segnaletica, rimuovendo eventuali tabelle o segnali abusivi.

A volte si prevede che la segnaletica debba essere conforme alle Unificate Norme Italiane (U.N.I.) e realizzata con materiale di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.

Il gestore deve segnalare la presenza di piste non battute, che si intendono perciò chiuse e non agibili, ed informare gli utenti della non percorribilità o non agibilità delle piste mediante appositi avvisi da apporre sia sulle piste medesime che presso le stazioni degli impianti di risalita ad esse adducenti.

Ordinariamente il legislatore regionale prescrive, inoltre, che alla partenza ed all’arrivo degli impianti di risalita o alla partenza delle piste siano installati tabelloni, informatori sulla pista, sul suo nome e difficoltà, sulla lunghezza ed il dislivello, sull’ora di apertura e di chiusura, possibilmente sulle condizioni della neve e stato delle piste, nonché sull’ora di passaggio dei “chiudi pista”.

Spesso, infine, è prescritta adeguata segnaletica in materia di direzione, eventuali strettoie, di curve pericolose, di pericolo generico, di pronto soccorso, di punti fissi telefonici per chiamata di soccorso, di sbarramento, di valanghe, di battitura meccanica in corso, di diramazioni di pista, di confluenza di pista, di pericolo generico di cadute ecc.

 

L’apprestamento puntuale dei prescritti segnali, sistemati nei punti giusti, finisce con l’addossare la responsabilità dell’evento alla parte lesa che non ne abbia tenuto conto.