In Valle d’Aosta

piste da fondo a pagamento

( pm 47/199)

 

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI DI FONDO

Statuto

 

Articolo 1.        

COSTITUZIONE DURATA E SEDE

E’ costituita, nella regione autonoma Valle d’Aosta, un’Associazione degli Enti Gestori di piste per lo sci di fondo, con sede in Aosta, Piazza Narbonne, n°16.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L’anno sociale inizia il 1° luglio  e termina il 30° giugno successivo.

 

 

Articolo 2.        

DENOMINAZIONE

L’Associazione di cui all’articolo 1. è denominata:

“ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI DI FONDO (AVEGPSF)”

 

 

Articolo 3.        

SCOPI

a) La cura e la tutela degli interessi degli associati, il collegamento tra gli stessi, il coordinamento delle iniziative di interesse comune sotto ogni profilo: rapporti con le pubbliche Amministrazioni, fissazione di obbiettivi e determinazione del modo per raggiungerli e gestirli, stabilendo un codice di comportamento vincolativo sul piano deontologico.

b) Lo studio dei problemi turistici, tecnico economici e giuridici riguardanti la categoria e le conseguenti promozioni ed attuazioni.

c) Gli interventi in ogni opportuna sede per la formulazione di leggi, regolamenti, norme comunque interessanti la categoria.

d) La designazione di rappresentanti o delegati in consessi, Enti, Organi, Commissioni, ecc. in cui si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell’Associazione.

e) Il coordinamento delle intese tra gli aderenti e la conciliazione delle eventuali controversie.

f) L’assistenza consultiva agli associati sul piano tecnico amministrativo e giuridico.

g) Iniziative tendenti a coordinare nell’ambito regionale le modalità di intervento aziendale in materie in cui non esistono specifiche disposizioni contrattuali nazionali o norme di legge.

 

 

Articolo 4.        

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell’Associazione sono:

1) L’Assemblea degli Associati;

2) Il Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente.

4) Il Collegio del Revisore dei Conti.

 

 

 

Articolo 5.        

AMMISSIONE

Gli Enti che intendono aderire all’Associazione, devono avanzare domanda scritta, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.

Contro l’eventuale delibera negativa del Consiglio, l’Ente può ricorrere all’Assemblea entro un mese dalla data della comunicazione; l’Assemblea delibera con decisione assunta con voto segreto a carattere definitivo.

 

 

Articolo 6.        

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e di versare all’Associazione le quote previste e di osservare le decisioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’adesione data impegna ciascun Associato per la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se l’Associato non ne dà la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il primo biennio decorre dal primo giorno del semestre (1° gennaio o 1° luglio) nel quale è stata deliberata l’ammissione.

 

 

Articolo 7.        

CONTRIBUTI

Gli Associati devono versare, all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’Associazione, una quota di iscrizione. Sono inoltre tenuti al versamento di un contributo annuo.

Il criterio di determinazione della quota e del contributo verrà stabilito, annualmente, dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì, a fissarne gli importi.

L’incasso totale servirà alle spese dell’Associazione.

 

 

Articolo 8.        

CESSAZIONE

La qualità di Associato cessa:

a) Per disdetta dei termini di cui all’articolo 6.

b) Per cessazione dell’attività.

c) Nei casi previsti dall’articolo 19.

 

 

Articolo 9.        

ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dal legale rappresentante di ogni Ente aderente all’Associazione o da altra persona dallo stesso delegata.

La rappresentanza può essere realizzata per delega scritta fra gli associati, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

 

Articolo 10.      

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta motivata per iscritto tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli aderenti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera inviata agli associati almeno sette giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché delle materie da trattare o via fax.

In caso d’urgenza la convocazione può essere effettuata via fax e telefonicamente almeno due giorni prima della data dell’adunanza.

 

 

Articolo 11.      

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

1) L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in 1ª convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, ed, eventualmente, in 2ª convocazione, da tenersi almeno con un intervallo di un’ora dalla 1ª, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da persona designata dalla maggioranza degli Associati intervenuti.

3) Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta da chi presiede l’Assemblea, a meno che diverso modo sia richiesto da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo degli intervenuti.

 

Per le nomine, si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa dall’Assemblea.

Salvo quanto disposto dall’articolo 22, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non calcolandosi gli astenuti.

Qualora sull’oggetto posto in votazione si abbia parità di voti, confermata in successiva votazione, l’oggetto stesso sarà dal Consiglio riproposto in altra Assemblea successiva.

Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti gli Associati.

 

 

Articolo 12.      

SEGRETARIO E VERBALE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea chiama a fungere da Segretario dell’Assemblea stessa la persona ritenuta più idonea; occorrendo si può far intervenire un notaio, che fungerà da Segretario.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

Articolo 13.      

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’Assemblea di:

a) Esaminare ed approvare la relazione annuale del Consiglio.

b) Esaminare ed approvare il bilancio consuntivo e di previsione.

c) Deliberare sulle questioni di carattere generale o di particolare importanza concernenti l’attività dell’Associazione, fornendo al Consiglio le direttive per l’azione da proseguire.

d) Deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

e) Deliberare su ogni questione ad essa demandata dallo Statuto o dal Consiglio o proposta da almeno un quinto degli Associati.

f) Eleggere nel proprio seno i Consiglieri e fissarne il numero e i Revisori dei Conti.

 

 

Articolo 14.      

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, scelti in modo da rappresentare egualmente tutti gli Associati, tenendo conto sia delle loro dimensioni sia della loro posizione geografica.

I Consiglieri sono eletti nella loro veste di appartenenti all’organizzazione stabile degli Enti associati e pertanto decadono automaticamente qualora venga a mancare tale requisito; non possono dare delega o farsi sostituire.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con analogo criterio di cui al primo capoverso, il Presidente e un Vicepresidente.

Le cariche durano due anni e non danno diritto ad emolumenti.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di nuovi membri che restano in carica sino alla prima Assemblea.

 

 

Articolo 15.      

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) Deliberare su tutte le questioni demandate dallo Statuto alla sua competenza ed in genere su tutti gli argomenti che interessano l’Associazione.

b) Adottare le decisioni necessarie per l’attuazione dei compiti dell’Associazione e il conseguimento degli scopi statutari.

c) Designare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Organi, Commissioni, altre Associazioni, ecc...

d) Provvedere alla cooptazione a norma dell’articolo precedente.

e) Adottare, in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell’Assemblea, con obbligo di convocare l’Assemblea entro un mese per la ratifica della decisione d’urgenza che resta vincolante fino al voto dell’Assemblea.

f) Costituire, all’interno dell’Associazione, commissioni per lo studio di particolari problemi della categoria.

g) Redigere un codice di comportamento degli Associati fra di loro e verso terzi.

h) Stabilire i criteri di determinazione della quota e del contributo annuo, nonché fissarne gli importi.

 

 

Articolo 16.      

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è convocato dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età, in via ordinaria, almeno ogni semestre e, in via straordinaria, dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta  per iscritto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta mediante lettera spedita almeno 5 giorni prima della data prefissata per la riunione, in caso di urgenza, anche telegraficamente o tramite fax almeno un giorno prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’avviso del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Assemblea e, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d’età.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

 

 

Articolo 17.      

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

E’ compito particolare del Presidente curare i rapporti con le altre Assemblee Regionali al fine di assumere le informazioni e concordare comunemente le direttive per una coordinata politica gestionale del settore.

In caso di temporanea assenza ed impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora il Presidente non possa assicurare una frequente presenza in sede, il vicepresidente dovrà essere eletto fra coloro che possono garantire tale disponibilità.

 

 

Articolo 18.      

REVISORE DEI CONTI

l Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, scelti con analoghi criteri di quelli indicati al primo capoverso dell’articolo 15. I Revisori controllano la contabilità dell’Associazione e riferiscono all’Assemblea.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi saranno invitati ad assistere alla adunanze del Consiglio.

(Se fosse possibile un solo revisore)

 

 

Articolo 19.      

SANZIONI

L’Associato che non abbia effettuato il versamento delle quote entro il primo semestre dell’anno associativo e l’Associato che contravviene agli obblighi statutari e deliberazioni degli organi dell’Associazione viene richiamato dal Consiglio all’osservanza degli obblighi e, in caso di persistente morosità, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di Associato.

La deliberazione è presa dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti e diventa esecutiva se no è impugnata entro 30 giorni con ricorso all’Assemblea.

La decisione dell’Assemblea è definitiva.

 

 

Articolo 20.      

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con la maggioranza del 75% dei voti dei presenti, non calcolandosi gli astenuti.

Qualora le deliberazioni dell’Assemblea comportino mutamenti negli scopi dell’Associazione, gli Associati dissenzienti avranno diritto di recesso, da esercitarsi con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data dell’Assemblea.

 

 

Regolamento delle piste

per la pratica dello sci di fondo

 

Articolo 1.        

PRINCIPI GENERALI

1. L’utilizzazione delle piste da fondo avviene nel rispetto della presente normativa nazionale e regionale nonché dei regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera g della legge 8 giugno 1990 n° 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.

2. L’utilizzazione delle piste da fondo è soggetta alla corresponsione, da parte degli utenti, della tariffa di cui all’articolo 4 con le eccezioni ivi contemplate.

3. L’organo rappresentativo delibera annualmente, prima dell’inizio della stagione sciistica, l’ammontare della tariffa di cui al comma 2.

 

 

Articolo 2         

PERIODO, ORARIO D’ESERCIZIO E OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Le date di apertura e chiusura delle piste da fondo, nonché l’orario di apertura delle medesime, è stabilito con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3, tenuto conto delle condizioni climatiche e di innevamento, al fine precipuo della salvaguardia della pubblica incolumità e salva la possibilità, da parte del capo dell’organo esecutivo, di variare in qualunque momento le date e l’orario suddetti in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il gestore della pista è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi impostigli dalla legge regionale 1° marzo 1992 n° 9, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 8 della medesima, e, pertanto, deve:

* a) garantire l’agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento;

* b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all’articolo 4 della legge regionale n° 9/1992;

* c) assicurare i servizio di soccorso sulle piste;

* d) provvedere alla nomina del direttore delle piste;

* e) provvedere alla tempestiva chiusura delle piste, su segnalazione del direttore delle stesse o anche di iniziativa propria in caso di necessità ed urgenza; ogniqualvolta fattori di rischio possano rappresentare pericolo per l’incolumità degli sciatori.

 

 

Articolo 3.        

OBBLIGHI DEGLI SCIATORI E DIVIETI

1. Lo Sciatore è ritenuto:

 

* a) ad osservare la massima diligenza ed attenzione  da non costituire pericolo per sé o per gli altri;

* b) allo scrupoloso rispetto della segnaletica;

* c) a scegliere le piste in base alle proprie capacità;

* d) ad astenersi a recare danno a persone o cose;

* e) a percorrere le piste esclusivamente con gli sci da fondo, salvo i casi di forza maggiore o gli accessi con mezzi diversi che risultino preventivamente autorizzati dal direttore delle piste;

* f) a percorrere le piste mantenendo, ogniqualvolta sia possibile, la destra senza ostacolare gli altri sciatori;

* g) a segnalare tempestivamente al personale della pista le situazioni di pericolo riscontrate;

* h) a risarcire qualsiasi danno causato sia per dolo, sia per colpa in conseguenza dell’inosservanza delle prescrizioni di legge o di regolamento.

 

2. E’ vietato:

* a) l’accesso alle piste a coloro che, palesemente, non si trovino nelle idonee condizioni psicofisiche;

* b) portare bambini sulle spalle;

* c) fermarsi, salvo casi di forza maggiore, nei passaggi stretti o in loro prossimità, sui ponti, nei luoghi con scarsa visibilità;

* d) sostare all’interno della pista;

* e) trasportare cose o attrezzature ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esercizio dello sci di fondo;

* f) accedere alle piste chiuse;

* g) sciare fuori dalle piste;

* h) introdurre animali sulle piste.

 

3. Il personale della pista può procedere immediatamente al ritiro del biglietto e all’allontanamento di coloro che contravvengono a quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

 

Articolo 4.        

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il gestore ha facoltà di inibire l’uso di una o più piste, in tutto o in parte, nonché delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive dandone congruo e pubblico avviso.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve durare il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle gare o manifestazioni, affinché sia consentito garantire il normale utilizzo nel più breve tempo possibile.

3. Allorquando le piste siano riservate alle gare o alle manifestazioni sportive, il gestore si limita a metterle a disposizione degli organizzatori restando egli liberato da ogni ulteriore onere o responsabilità.

4. Gli organizzatori devono chiedere l’autorizzazione all’utilizzazione delle piste almeno____ giorni prima della data della gara o della manifestazione.

 

 

Articolo 5         

TARIFFE BIGLIETTI, ABBONAMENTI,

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Le tariffe di cui all’articolo 1 sono valide per tutta la stagione di riferimento.

2. I residenti in Valle d’Aosta beneficiano di una riduzione del __%.

3. Gli sciatori fino a ___ anni di età sono esonerati dal pagamento della tariffa purché possano dimostrare la propria identità ed età con documenti in corso di validità. Particolari facilitazioni possono essere previste nel provvedimento di cui all’articolo 1, Commi 2 e 3 per ragazzi, club e sodalizi sportivi, settimane bianche e scuole.

4. Gli abbonamenti annuali devono recare, oltre alle generalità, anche la fotografia dell’abbonato.

5. Il biglietto di accesso alle piste è personale e non cedibile, ad alcun titolo, a terzi: dà diritto all’accesso unicamente alle piste per cui è stato rilasciato e deve essere esibito ogniqualvolta ciò sia richiesto dal personale delle piste.

6. I biglietti falsi, alterati, irregolari sono immediatamente ritirati e il personale della pista annota il nome del responsabile per i successivi adempimenti di ordine civile, penale ed amministrativo.

7. Lo smarrimento o la distruzione del biglietto non dà luogo ad alcun rimborso.

Ugualmente non compete rimborso nel caso di chiusura delle piste dovuta a condizioni meteorologiche, ovvero per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità o, comunque, per cause derivanti da forza maggiore o caso fortuito.

8. L’impossibilità dell’acquirente di utilizzare, per cause proprie, il biglietto non dà diritto al rimborso del medesimo.

9. L’acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

 

 

Articolo 6         

SANZIONI

1. Chiunque contravvenga a quanto previsto dall’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 12 della legge regionale n° 9/1992, fatta salva ogni ulteriore azione in sede civile, penale od amministrativa.

2. Chiunque acceda alle piste sprovvisto di biglietto, ovvero con biglietto falso, alterato o irregolare è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio (triplo) della somma dovuta, oltre al ritiro dell’eventuale biglietto in suo possesso, potendo inoltre il gestore della pista provvedere ai sensi dell’articolo 6.