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In Valle d’Aosta piste da fondo a pagamento ( pm 47/199) ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI DI
FONDO Statuto Articolo 1. COSTITUZIONE DURATA
E SEDE E’ costituita,
nella regione autonoma Valle d’Aosta, un’Associazione degli Enti Gestori
di piste per lo sci di fondo, con sede in Aosta, Piazza Narbonne, n°16. L’Associazione
non ha scopo di lucro. L’Associazione
è costituita a tempo indeterminato. L’anno sociale
inizia il 1° luglio e termina
il 30° giugno successivo. Articolo 2. DENOMINAZIONE L’Associazione
di cui all’articolo 1. è denominata: “ASSOCIAZIONE VALDOSTANA
ENTI GESTORI PISTE SCI DI FONDO (AVEGPSF)” Articolo 3. SCOPI a) La cura e la
tutela degli interessi degli associati, il collegamento tra gli stessi,
il coordinamento delle iniziative di interesse comune sotto ogni profilo:
rapporti con le pubbliche Amministrazioni, fissazione di obbiettivi
e determinazione del modo per raggiungerli e gestirli, stabilendo un
codice di comportamento vincolativo sul piano deontologico. b) Lo studio dei
problemi turistici, tecnico economici e giuridici riguardanti la categoria
e le conseguenti promozioni ed attuazioni. c) Gli interventi
in ogni opportuna sede per la formulazione di leggi, regolamenti, norme
comunque interessanti la categoria. d) La designazione
di rappresentanti o delegati in consessi, Enti, Organi, Commissioni,
ecc. in cui si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell’Associazione. e) Il coordinamento
delle intese tra gli aderenti e la conciliazione delle eventuali controversie. f) L’assistenza
consultiva agli associati sul piano tecnico amministrativo e giuridico. g) Iniziative tendenti
a coordinare nell’ambito regionale le modalità di intervento aziendale
in materie in cui non esistono specifiche disposizioni contrattuali
nazionali o norme di legge. Articolo 4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli Organi dell’Associazione
sono: 1) L’Assemblea
degli Associati; 2) Il Consiglio
Direttivo. 3) Il Presidente. 4) Il Collegio
del Revisore dei Conti. Articolo 5. AMMISSIONE Gli Enti che intendono
aderire all’Associazione, devono avanzare domanda scritta, sulla quale
delibera il Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale
delibera negativa del Consiglio, l’Ente può ricorrere all’Assemblea
entro un mese dalla data della comunicazione; l’Assemblea delibera con
decisione assunta con voto segreto a carattere definitivo. Articolo 6. OBBLIGHI DEGLI
ASSOCIATI Gli Associati hanno
l’obbligo di osservare il presente statuto e di versare all’Associazione
le quote previste e di osservare le decisioni adottate dagli organi
dell’Associazione. L’adesione data
impegna ciascun Associato per la durata di due anni e si intenderà tacitamente
rinnovata di biennio in biennio se l’Associato non ne dà la disdetta
almeno tre mesi prima della scadenza. Il primo biennio
decorre dal primo giorno del semestre (1° gennaio o 1° luglio) nel quale
è stata deliberata l’ammissione. Articolo 7. CONTRIBUTI Gli Associati devono
versare, all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’Associazione,
una quota di iscrizione. Sono inoltre tenuti al versamento di un contributo
annuo. Il criterio di
determinazione della quota e del contributo verrà stabilito, annualmente,
dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì, a fissarne gli
importi. L’incasso totale
servirà alle spese dell’Associazione. Articolo 8. CESSAZIONE La qualità di Associato
cessa: a) Per disdetta
dei termini di cui all’articolo 6. b) Per cessazione
dell’attività. c) Nei casi previsti
dall’articolo 19. Articolo 9. ASSEMBLEA L’Assemblea è costituita
dal legale rappresentante di ogni Ente aderente all’Associazione o da
altra persona dallo stesso delegata. La rappresentanza
può essere realizzata per delega scritta fra gli associati, ma nessuno
può essere portatore di più di tre deleghe. Articolo 10. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea si
riunisce, in via ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio
o ne facciano richiesta motivata per iscritto tanti Associati che rappresentino
almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli aderenti. L’Assemblea è convocata
dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera inviata agli
associati almeno sette giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché delle materie
da trattare o via fax. In caso d’urgenza
la convocazione può essere effettuata via fax e telefonicamente almeno
due giorni prima della data dell’adunanza. Articolo 11. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA 1) L’Assemblea
ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in 1ª convocazione,
con la presenza di almeno la metà degli Associati, ed, eventualmente,
in 2ª convocazione, da tenersi almeno con un intervallo di un’ora dalla
1ª, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. 2) L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da
persona designata dalla maggioranza degli Associati intervenuti. 3) Le modalità
delle votazioni sono stabilite di volta in volta da chi presiede l’Assemblea,
a meno che diverso modo sia richiesto da tanti Associati che rappresentino
almeno un terzo degli intervenuti. Per le nomine,
si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa dall’Assemblea. Salvo quanto disposto
dall’articolo 22, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti,
non calcolandosi gli astenuti. Qualora sull’oggetto
posto in votazione si abbia parità di voti, confermata in successiva
votazione, l’oggetto stesso sarà dal Consiglio riproposto in altra Assemblea
successiva. Le deliberazioni
dell’Assemblea vincolano tutti gli Associati. Articolo 12. SEGRETARIO E VERBALE
DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea chiama
a fungere da Segretario dell’Assemblea stessa la persona ritenuta più
idonea; occorrendo si può far intervenire un notaio, che fungerà da
Segretario. Le deliberazioni
dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario. Articolo 13. ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA Spetta all’Assemblea
di: a) Esaminare ed
approvare la relazione annuale del Consiglio. b) Esaminare ed
approvare il bilancio consuntivo e di previsione. c) Deliberare sulle
questioni di carattere generale o di particolare importanza concernenti
l’attività dell’Associazione, fornendo al Consiglio le direttive per
l’azione da proseguire. d) Deliberare sulle
modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. e) Deliberare su
ogni questione ad essa demandata dallo Statuto o dal Consiglio o proposta
da almeno un quinto degli Associati. f) Eleggere nel
proprio seno i Consiglieri e fissarne il numero e i Revisori dei Conti. Articolo 14. COSTITUZIONE DEL
CONSIGLIO Il Consiglio è
formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, scelti in modo
da rappresentare egualmente tutti gli Associati, tenendo conto sia delle
loro dimensioni sia della loro posizione geografica. I Consiglieri sono
eletti nella loro veste di appartenenti all’organizzazione stabile degli
Enti associati e pertanto decadono automaticamente qualora venga a mancare
tale requisito; non possono dare delega o farsi sostituire. Il Consiglio Direttivo
elegge nel proprio seno, con analogo criterio di cui al primo capoverso,
il Presidente e un Vicepresidente. Le cariche durano
due anni e non danno diritto ad emolumenti. Qualora nel corso
del biennio vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo
può procedere alla cooptazione di nuovi membri che restano in carica
sino alla prima Assemblea. Articolo 15. ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO Spetta al Consiglio
Direttivo di: a) Deliberare su
tutte le questioni demandate dallo Statuto alla sua competenza ed in
genere su tutti gli argomenti che interessano l’Associazione. b) Adottare le
decisioni necessarie per l’attuazione dei compiti dell’Associazione
e il conseguimento degli scopi statutari. c) Designare i
rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Organi, Commissioni, altre
Associazioni, ecc... d) Provvedere alla
cooptazione a norma dell’articolo precedente. e) Adottare, in
caso di urgenza, le decisioni di competenza dell’Assemblea, con obbligo
di convocare l’Assemblea entro un mese per la ratifica della decisione
d’urgenza che resta vincolante fino al voto dell’Assemblea. f) Costituire,
all’interno dell’Associazione, commissioni per lo studio di particolari
problemi della categoria. g) Redigere un
codice di comportamento degli Associati fra di loro e verso terzi. h) Stabilire i
criteri di determinazione della quota e del contributo annuo, nonché
fissarne gli importi. Articolo 16. CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO VALIDITÀ DELLE
DELIBERAZIONI Il Consiglio è
convocato dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente,
o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età, in via ordinaria,
almeno ogni semestre e, in via straordinaria, dal Presidente o quando
ne sia fatta richiesta per iscritto
da almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione
viene fatta mediante lettera spedita almeno 5 giorni prima della data
prefissata per la riunione, in caso di urgenza, anche telegraficamente
o tramite fax almeno un giorno prima. L’avviso di convocazione
deve contenere l’avviso del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti
da trattare. Le riunioni del
Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Assemblea e, in sua assenza
od impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere
più anziano d’età. Le riunioni del
Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di
parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Articolo 17. PRESIDENTE Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell’Associazione e cura l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. E’ compito particolare
del Presidente curare i rapporti con le altre Assemblee Regionali al
fine di assumere le informazioni e concordare comunemente le direttive
per una coordinata politica gestionale del settore. In caso di temporanea
assenza ed impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente e
il Vicepresidente durano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora il Presidente
non possa assicurare una frequente presenza in sede, il vicepresidente
dovrà essere eletto fra coloro che possono garantire tale disponibilità. Articolo 18. REVISORE DEI CONTI l Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri, scelti con analoghi criteri
di quelli indicati al primo capoverso dell’articolo 15. I Revisori controllano
la contabilità dell’Associazione e riferiscono all’Assemblea. Durano in carica
due anni e sono rieleggibili. Essi saranno invitati
ad assistere alla adunanze del Consiglio. (Se fosse possibile
un solo revisore) Articolo 19. SANZIONI L’Associato che
non abbia effettuato il versamento delle quote entro il primo semestre
dell’anno associativo e l’Associato che contravviene agli obblighi statutari
e deliberazioni degli organi dell’Associazione viene richiamato dal
Consiglio all’osservanza degli obblighi e, in caso di persistente morosità,
può essere dichiarato decaduto dalla qualità di Associato. La deliberazione
è presa dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti e diventa
esecutiva se no è impugnata entro 30 giorni con ricorso all’Assemblea. La decisione dell’Assemblea
è definitiva. Articolo 20. MODIFICAZIONI STATUTARIE Le modificazioni
dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con la maggioranza del
75% dei voti dei presenti, non calcolandosi gli astenuti. Qualora le deliberazioni
dell’Assemblea comportino mutamenti negli scopi dell’Associazione, gli
Associati dissenzienti avranno diritto di recesso, da esercitarsi con
lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data dell’Assemblea. Regolamento
delle piste per
la pratica dello sci di fondo Articolo 1. PRINCIPI GENERALI 1. L’utilizzazione
delle piste da fondo avviene nel rispetto della presente normativa nazionale
e regionale nonché dei regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo
32, comma 3, lettera g della legge 8 giugno 1990 n° 142 “Ordinamento
delle autonomie locali”. 2. L’utilizzazione
delle piste da fondo è soggetta alla corresponsione, da parte degli
utenti, della tariffa di cui all’articolo 4 con le eccezioni ivi contemplate. 3. L’organo rappresentativo
delibera annualmente, prima dell’inizio della stagione sciistica, l’ammontare
della tariffa di cui al comma 2. Articolo 2 PERIODO, ORARIO
D’ESERCIZIO E OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Le date di apertura
e chiusura delle piste da fondo, nonché l’orario di apertura delle medesime,
è stabilito con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 1, comma
3, tenuto conto delle condizioni climatiche e di innevamento, al fine
precipuo della salvaguardia della pubblica incolumità e salva la possibilità,
da parte del capo dell’organo esecutivo, di variare in qualunque momento
le date e l’orario suddetti in caso di pericolo per la pubblica incolumità. 2. Il gestore della
pista è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi impostigli
dalla legge regionale 1° marzo 1992 n° 9, con particolare riferimento
a quanto previsto dall’articolo 8 della medesima, e, pertanto, deve: * a) garantire
l’agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni
meteorologiche e di innevamento; * b) provvedere
alla sistemazione della segnaletica di cui all’articolo 4 della legge
regionale n° 9/1992; * c) assicurare
i servizio di soccorso sulle piste; * d) provvedere
alla nomina del direttore delle piste; * e) provvedere
alla tempestiva chiusura delle piste, su segnalazione del direttore
delle stesse o anche di iniziativa propria in caso di necessità ed urgenza;
ogniqualvolta fattori di rischio possano rappresentare pericolo per
l’incolumità degli sciatori. Articolo 3. OBBLIGHI DEGLI
SCIATORI E DIVIETI 1. Lo Sciatore
è ritenuto: * a) ad osservare
la massima diligenza ed attenzione
da non costituire pericolo per sé o per gli altri; * b) allo scrupoloso
rispetto della segnaletica; * c) a scegliere
le piste in base alle proprie capacità; * d) ad astenersi
a recare danno a persone o cose; * e) a percorrere
le piste esclusivamente con gli sci da fondo, salvo i casi di forza
maggiore o gli accessi con mezzi diversi che risultino preventivamente
autorizzati dal direttore delle piste; * f) a percorrere
le piste mantenendo, ogniqualvolta sia possibile, la destra senza ostacolare
gli altri sciatori; * g) a segnalare
tempestivamente al personale della pista le situazioni di pericolo riscontrate; * h) a risarcire
qualsiasi danno causato sia per dolo, sia per colpa in conseguenza dell’inosservanza
delle prescrizioni di legge o di regolamento. 2. E’ vietato:
* a) l’accesso
alle piste a coloro che, palesemente, non si trovino nelle idonee condizioni
psicofisiche; * b) portare bambini
sulle spalle; * c) fermarsi,
salvo casi di forza maggiore, nei passaggi stretti o in loro prossimità,
sui ponti, nei luoghi con scarsa visibilità; * d) sostare all’interno
della pista; * e) trasportare
cose o attrezzature ad eccezione di quanto strettamente necessario per
l’esercizio dello sci di fondo; * f) accedere alle
piste chiuse; * g) sciare fuori
dalle piste; * h) introdurre
animali sulle piste. 3. Il personale
della pista può procedere immediatamente al ritiro del biglietto e all’allontanamento
di coloro che contravvengono a quanto previsto dai commi 1 e 2. Articolo 4. GARE E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE 1. Il gestore ha
facoltà di inibire l’uso di una o più piste, in tutto o in parte, nonché
delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento di gare o manifestazioni
sportive dandone congruo e pubblico avviso. 2. La limitazione
di cui al comma 1 deve durare il tempo strettamente necessario per lo
svolgimento delle gare o manifestazioni, affinché sia consentito garantire
il normale utilizzo nel più breve tempo possibile. 3. Allorquando
le piste siano riservate alle gare o alle manifestazioni sportive, il
gestore si limita a metterle a disposizione degli organizzatori restando
egli liberato da ogni ulteriore onere o responsabilità. 4. Gli organizzatori
devono chiedere l’autorizzazione all’utilizzazione delle piste almeno____
giorni prima della data della gara o della manifestazione. Articolo 5 TARIFFE BIGLIETTI,
ABBONAMENTI, AGEVOLAZIONI ED
ESENZIONI 1. Le tariffe di
cui all’articolo 1 sono valide per tutta la stagione di riferimento. 2. I residenti
in Valle d’Aosta beneficiano di una riduzione del __%. 3. Gli sciatori
fino a ___ anni di età sono esonerati dal pagamento della tariffa purché
possano dimostrare la propria identità ed età con documenti in corso
di validità. Particolari facilitazioni possono essere previste nel provvedimento
di cui all’articolo 1, Commi 2 e 3 per ragazzi, club e sodalizi sportivi,
settimane bianche e scuole. 4. Gli abbonamenti
annuali devono recare, oltre alle generalità, anche la fotografia dell’abbonato. 5. Il biglietto
di accesso alle piste è personale e non cedibile, ad alcun titolo, a
terzi: dà diritto all’accesso unicamente alle piste per cui è stato
rilasciato e deve essere esibito ogniqualvolta ciò sia richiesto dal
personale delle piste. 6. I biglietti
falsi, alterati, irregolari sono immediatamente ritirati e il personale
della pista annota il nome del responsabile per i successivi adempimenti
di ordine civile, penale ed amministrativo. 7. Lo smarrimento
o la distruzione del biglietto non dà luogo ad alcun rimborso.
Ugualmente non
compete rimborso nel caso di chiusura delle piste dovuta a condizioni
meteorologiche, ovvero per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità
o, comunque, per cause derivanti da forza maggiore o caso fortuito. 8. L’impossibilità
dell’acquirente di utilizzare, per cause proprie, il biglietto non dà
diritto al rimborso del medesimo. 9. L’acquisto del
biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione di quanto previsto
dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Articolo 6 SANZIONI 1. Chiunque contravvenga
a quanto previsto dall’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 12 della legge regionale n° 9/1992, fatta salva
ogni ulteriore azione in sede civile, penale od amministrativa. 2. Chiunque acceda alle piste sprovvisto di biglietto, ovvero con biglietto falso, alterato o irregolare è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio (triplo) della somma dovuta, oltre al ritiro dell’eventuale biglietto in suo possesso, potendo inoltre il gestore della pista provvedere ai sensi dell’articolo 6. |