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"I giudici pongono dei limiti
ragionevoli agli obblighi di sicurezza che fanno carico ai gestori delle
piste di sci" Due recenti sentenze segnalano nuovi indirizzi nella
valutazione delle responsabilità dei gestori, in caso di incidente occorso
a sciatori in pista. In particolare, viene introdotto il principio di
"rischio" insito nell’attività dello sci e nella frequentazione
dell’ambiente montano. Chi ci segnala quest’evoluzione, nonchè l’autore
del commento, è l’avvocato Giancarlo Del Zotto, noto per le sue conoscenze delle problematiche di settore. (pM 45/1998) Due importanti sentenze sono recentemente intervenute sul dibattuto
tema della responsabilità dei gestori delle piste di sci. Si tratta della sentenza penale n° 332/95 resa dal Pretore di Pordenone
dott. Tetamo il 26 aprile 1995 e della sentenza n° 79 del 28.01.1997
della Corte d’Appello di Trieste Est, Cabrini, confermativa della citata
sentenza pretorile -in attesa, attualmente- del definitivo responso
della Corte di Cassazione. Le due decisioni dei giudici di merito, di cui riteniamo interessante
pubblicare alcuni stralci, si segnalano per aver prosciolto i gestori
della pista sulla quale si era verificato un incidente mortale, affermando
i seguenti principi: * a) la pratica della sci comporta, come qualsiasi altro sport, l’accettazione
di una parte di rischio; * b) chi va a sciare sa che va in montagna a diretto contatto con la
natura, in mezzo ai boschi, alle rocce, per cui anche sotto questo profilo
ambientale esiste un certo margine di rischio; * c) quasi tutte le piste di sci sono per lunghi tratti fiancheggiate
da boschi; ciò costituisce un pericolo, ma è un pericolo evidente che
lo sciatore vede e “sa che se cade e finisce nel bosco può farsi maIe”
talché iI bosco si configura come un pericolo prevedibile ed evitabile; * d) nessuna cautela è necessaria in relazione ai pericoli evidenti
che lo sciatore, con la sua capacità, è in grado di fronteggiare. Il pretore di Pordenone richiamava in motivazione gli analoghi principi
affermati dal pretore di Aosta con la sentenza n° 64 del 26 febbraio
1990. La fattispecie contemplata dalle due citate decisioni si può così riassumere. Il febbraio 1992, verso le 9 del mattino, lo sfortunato sciatore, che
poi rimase vittima dell’incidente, scendeva lungo la pista Salomon della
stazione sciistica di Piancavallo a velocità piuttosto sostenuta, seguito
da un amico. La pista -classificata “rossa” e quindi di media difficoltà- era perfettamente
preparata, la visibilità era ottima e, data l’ora, non c’erano altri
sciatori. Giunto sul tratto terminale della pista, in un punto poco ripido e
largo alla fine di un “muro”, dove la pista è fiancheggiata da un bosco,
lo sfortunato sciatore cadeva accidentalmente -probabilmente per una
“spigolata”- perdeva gli sci e, uscendo di pista, andava a urtare violentemente
contro un masso che si trovava dentro al bosco, pochi metri oltre il
bordo della pista battuta, trovando morte istantanea. La pubblica accusa traeva a giudizio i gestori della pista nella persona
del presidente della società gestrice degli impianti di risalita e della
pista, del direttore tecnico della società e del responsabile tecnico
del comprensorio sciistico per aver omesso di installare opportune protezioni
a bordo pista, in corrispondenza dei massi e del
bosco. Esperita una perizia per accertare le condizioni di sicurezza della
pista e la dinamica dell’infortunio, il pretore di Pordenone, sulla
base dei principi enunciati, perveniva alla menzionata sentenza assolutoria
che veniva successivamente confermata su impugnazione del PM dalla Corte
d’Appello di Trieste. Dalla sentenza n. 332 dep. il 26/04/1995 del pretore di Pordenone Il caso sottoposto all’odierno vaglio giudiziale, in verità di lettura
assai più semplice di quanto
Ia “mole” del fascicolo per il dibattimento e la lunga istruttoria potrebbero lasciare intendere, presenta analogie con
quello esaminato dal pretore di Aosta, che, con sentenza n° 64 del 26
febbraio 1990, ha ritenuto che “nel caso di lesioni subite da sciatore
che, scendendo lungo una pista da sci, a seguito di caduta, era andato
ad urtare contro un pilone di sostegno di impianto di risalita, in mancanza
di più specifiche norme, trova applicazione la valutazione generalmente
dettata dall’art. 43 c.p. in relazione, ai reati colposi”, aggiungendo
ed affermando i seguenti principi, che questo giudice ritiene di condividere,
così anticipandosi le conclusioni dell’iter logico seguito: * A) “A carico del responsabile di una pista da sci, stante la particolarità
del settore e le peculiarità tecniche, è orientativamente ipotizzabile
la colpa per imperizia, configurabile nell’osservanza del dovere giuridico
di osservare le regole di condotta che tendono a scongiurare eventi
dannosi prevedibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento
storico e dello specifico settore”. * B) “In capo al responsabile sussiste il dovere di preparare e mantenere
una pista, predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il grado
di difficoltà commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata.
Il grado di difficoltà della
pista va individuato secondo la regola cromatica consigliata dal “decalogo
dello sciatore” (F.I.S. Beyrouth 1967) normalmente utilizzata nelle
stazioni sport invernali”. * C) “Nessuna cautela è necessaria in relazione ai pericoli evidenti
che lo sciatore, con la sua capacità, è in grado di fronteggiare (omissis)”. Senza avere nessuna pretesa di offrire una visione esaustiva e definitiva
dei problemi giuridici, talvolta di non facile soluzione, connessi alla
disciplina sportiva dello sci alpino (che d’ora in avanti, per semplicità,
verrà definito “sci” puramente e semplicemente), c’è una questione che
va immediatamente chiarita e dalla quale non si può assolutamente prescindere
nell’affrontare i problemi che
ci occupano, e ciò in dissenso con quanto il P. M. e la parte civile
hanno ritenuto, intendendo forse trasferire, in subiecta materia, una
logica giuridica più appropriata alla valutazione della responsabilità
del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti. Lo sci è una disciplina sportiva, la cui pratica, in quanto tale, deve
essere non solo tollerata ma anzi incoraggiata ed il più possibile favorita
dal legislatore e dall’interprete in forza del dettato dell’art. 2 dalla
Costituzione, ben poco rilevando che, ai fini del suo esercizio, della
sua propaganda in specie tra i giovani e nelle scuole, siano sorte organizzazioni
in forma d’impresa che, “sfruttando” il fenomeno, sempre più diffuso
nella nostra società -si può certamente definire al giorno d’oggi lo
sci uno “sport di massa” quanto meno in certe regioni d’Italia- lucrino
guadagni sovente non indifferenti (si pensi a tutto l’indotto dello
sci, agonistico o meno, e in particolare, a mo’ di esempio, alle sponsorizzazioni,
ai servizi di tutti i tipi esistenti nelle località sciistiche ecc..). Lo sci è peraltro uno sport tecnico che, come altri (si pensi ad esempio
alla “vela”, alla “pesca subacquea”, al “paracadutismo”, all’“alpinismo”e
l’elenco potrebbe proseguire), ha una sua peculiarità, vale a dire viene
praticato in un ambiente naturale qual è, nella specie, la montagna
e, quindi, in ben specifiche condizioni che sono ovviamente note a chi
vi si accosta. Insomma, chi va a sciare lo fa -e vuol farlo, attenzione- “in montagna”
e, quindi, a diretto ed immediato contatto con la natura, all’aria aperta,
in mezzo ai boschi, tra le rocce, godendo magari accostandosi ad un
dirupo di panorami sublimi ed impareggiabili, preclusi a chi (come lo
stesso giudicante, purtroppo) quello sport non pratica. Da tutto ciò non si può prescindere in alcun modo, sarebbe la fine
di questo sport. Chi va a sciare, poi, desidera anche una certa “ebbrezza”, vale a dire
quella “eccitazione” che deriva dallo scendere, anche ad una certa velocità,
lungo le piste innevate in quel contesto naturale che si è inteso delineare,
e quindi, di conseguenza, anche un certo margine di “rischio”. Anche questa è una componente essenziale di questa attività sportiva
e, come bene ha detto il Pretore di Aosta nella già citata sentenza,
“… contribuisce a conferirle il suo fascino peculiare e a scatenare
nello sciatore quella girandola di emozioni che appaga la sua passione”. In altri termini, se lo sci non avesse insito proprio un certo rischio,
non fosse un po’ “pericoloso” , così come del resto accade in tutte
le discipline che si praticano a contatto con la natura (ma non solo
in queste, si pensi all’automobilismo), molti verosimilmente -questa
è l’opinione del giudicante- non lo praticherebbero neppure: l’uomo
sciatore, come in genere l’uomo che pratica lo sport, vuole misurarsi
con se stesso e con gli altri, migliorarsi, vincere talvolta la natura
e i pericoli che in questa sono insiti. Se lo sci fosse praticato in ambienti asettici, su piste lisce come
tavoli da bigliardo, ancora una volta l’essenza di questo sport verrebbe
del tutto snaturata: lo chiameremo forse con un altro nome ma sci non
sarebbe più. Se le cose stanno così, nella determinazione degli obblighi di sicurezza
imposti al gestore della pista e, quindi, a chi offre la possibilità
di praticare il nostro sport, non si può spingere la soglia di guardia
sino al punto di togliere alla disciplina quelle peculiarità che il
giudicante ha tentato di delineare. Dalla sentenza n° 79 del 28/01/1997 della Corte d’Appello di Trieste IN DIRITTO Osserva questa Corte che, pur trattandosi di un incidente sciistico,
e cioè inerente ad un avvenimento squisitamente dinamico, dato il pacifico
svolgersi dei fatti, tutto il problema fondamentale della vicenda processuale
si dipana lungo la strada, non ancora ben percorsa, della normativa
vigente in materia. Pacifico essendo l’accaduto, si deve esaminare se dello stesso possano
essere tenuti responsabili i tre imputati, ovvero uno solo di essi. L’addebito loro contestato è quello di una “culpa in omettendo” consistente
nel fatto di non aver provveduto a munire dei debiti ripari i bordi
della pista “Salomon”. E’ del tutto certo che lo sventurato P. cadde all’interno della pista
e non già al di fuori di questa e che abbia poi proseguito il proprio
movimento verso il basso, deviando in direzione del bordo del tracciato
anche, ma non solo, per effetto dalla ricordata pendenza laterale presente
sul posto con una inclinazione pari a circa il 10%. Anche su ciò “nulla quaestio”. Una caduta dagli sci è un avvenimento del tutto normale anche fra i
campioni e, quindi, non meraviglia che accada al “turista della domenica”. Non deve perciò sembrare strano che il P., che campione certamente
non era, abbia finito, anche lui, col perdere l’equilibrio, rovinando
al suolo. Si tratta, ora, di esaminare di che cosa gli imputati possano essere
giudicati colpevoli. Non certamente della caduta, per i motivi sopra visti. Non di una particolare difficoltà o pericolosità della pista, contraddistinta
da un cartello rosso, e quindi indicata a sciatori di una certa abilità,
come risulterebbe essere stato il P. Va premesso, per chi ne abbia una sia pur minima esperienza, che tutte,
o quasi, le piste da sci, sono per lunghi tratti, fiancheggiate da formazioni
boschive. Ciò, indubbiamente costituisce un pericolo, come lo è quello di circolare
in automobile o altro ma tale forma di pericolo, più o meno, fa, per
così dire, parte del gioco. Al proposito va ricordato che la normativa, carente, oggi come allora
in tutto il mondo, non prevedeva obbligo alcuno di predisporre dei ripari
sui bordi, come non li prevede la L. Reg. 26/91, non ancora operativa
il giorno del sinistro. Quanto ai massi che causarono la morte del P., va rilevato che gli
stessi non si trovavano già al limite della pista o fuori di esso, ma
all’interno del bosco, sia pure di poco. In conclusione, si può dire che, nel caso, non vi fu violazione di
norma contrattuale, avendo la P. s.p.a. adempiuto al proprio obbligo,
trasportando gli sciatori verso la cima, mettendo quindi a loro disposizione
un tracciato preparato per la bisogna, come era quello della pista “Salomon”
quel giorno. Secondo questo Collegio, non può neppure dirsi che violata fu una norma
extra contrattuale come quella generale del “neminem ledere”. La P. s.p.a., infatti, come accertato, metteva a disposizione degli
sciatori delle piste perfettamente battute, senza pericoli all’interno
del tracciato e, in alcuni punti, fiancheggiate da formazioni arboricole
come tutte le piste del mondo. Una responsabilità extra contrattuale si sarebbe potuta determinare
se un qualche imprevisto ostacolo o trabocchetto vi fosse stato all’interno
del tracciato in modo tale da sorprendere inaspettatamente gli sciatori,
potendo, in ultima analisi, essere causa di infortuni. Non è, invece, accoglibile la tesi dell’appellante procuratore circondariale
di Pordenone laddove afferma che, nella pratica dello sci, deve essere
richiesta una assoluta sicurezza. Tale tesi non può essere condivisa prevedendo lo sci, come qualsiasi
altro sport, più o meno, l’accettazione di una maggiore o minore parte
di rischio. Ne è poi vero quanto dallo stesso appellante affermato che, cioè, la
piccola pendenza laterale aveva portato il P., a seguito della caduta,
“inesorabilmente” verso il bosco. La pendenza laterale, infatti, era sicuramente inferiore a quella dell’asse
mediano della pista e, come detto, si presentava nella misura assai
ridotta del 10%, tale quindi da essere agevolmente controllata da uno
sciatore uso a percorrere piste “rosse” il quale, da terra, può facilmente
mettere gli sci paralleli verso valle, fermandosi in breve spazio. Evidentemente il P. volle aumentare la quota di rischio andando intenzionalmente
quanto inutilmente e imprudentemente a rasentare il bordo della pista
talché, cadendo, si vide in pratica immediatamente proiettato nel bosco. Questa è l’unica tesi accettabile sulla dinamica dell’incidente. Se lo sciatore non ebbe tempo di porre in essere alcuna manovra che
lo tenesse in pista altro, non si può affermare se non che lo stesso
si trovava a rasentare il limite della pista. A tale punto, terminando la sua corsa che, come accertato testimonialmente
era piuttosto veloce, quindi, imprudente data l’ora mattutina che rendeva
la neve dura e veloce e la totale mancanza di conoscenza del percorso da parte del P., costui non poteva
che finire proiettato fuori dei margini e, quindi, nella zona boschiva
nella quale correva il grave rischio di un impatto del capo contro un
masso o, con uguale nefasta efficacia, contro un tronco. Appare evidente che, una volta che il titolare della concessione di
pista ha predisposto l’impianto di risalita e il terreno in discesa
nel rispetto dei canoni che la tecnica sciistica impone, allo stesso
non potrà farsi carico della colpa posta in essere dallo sciatore. Tutte le piste del mondo sono, per la massima parte del loro sviluppo,
limitate da alberi e spesso proprio abbattendo degli alberi le piste
vengono ricavate. Ciò non significa affatto che per renderle sicure al 100%, dato, poi,
meramente teorico, si debbano abbattere tutti gli alberi delle foreste. Tre sono quindi le possibilità e cioè violentare totalmente la natura
abbattendo tutti gli alberi, il che è assurdo, contenere tale abbattimento
tracciando delle piste limitate da zone boschive, oppure vietare del
tutto la pratica dello sci. Una sola è la soluzione logica e non occorre un grande sforzo di fantasia
per capire quale sia delle tre. Per dimostrare la pericolosità della “Salomon” sono stati prodotti
in giudizio duecento certificati medici relativi da altrettanti infortuni
subiti da sciatori. Ciò non ha il minimo valore probatorio. In sostanza è come se, volendosi dimostrare la colpa di un taxista
di New York in un incidente, si producessero duecento verbali di eccesso
di velocità. Ciò lascerebbe e lascia il tempo che trova. Da nessuna delle indagine svolte, ivi comprese quelle di natura tecnica,
si è riusciti a trarre un solo elemento che dimostrasse l’affermato
nesso di causalità fra condotta assertivamente colposa dei tre odierni
imputati e l’evento di morte. Nessuna indagine, del resto, è stata in grado di affermare l’idoneità
della pista “Salomon” alla pratica dello sci, o meglio un limite evidente
vi era e vi è: quello della idoneità del singolo sciatore ad affrontarne
le difficoltà che la fanno diventare una pista “rossa”. Gli impianti della “P. s.p.a.” erano stati visitati e ritenuti idonei alla pratica dello sci. Alla domanda se la morte del P. costituisse un evento prevedibile,
la risposta da dare è una sola: entro ragionevoli limiti lo era come
quella di un ciclista o di un pugile. Ciò, però, non basta a vietare la pratica di alcuno di tali sport. Il P. G. affermava, ancora, nei suoi motivi che è necessario porre
dei ripari nei punti più pericolosi della pista. Ciò è relativamente vero e vale nel caso di eventi nei quali è obbligatorio
scendere a valle al massimo della velocità, senza rallentare
e porre in essere manovre di sicurezza come quelle abitualmente adoperate
dagli sciatori turisti, quale era il povero P.. Può, per altro, anche ritenersi che un tale criterio sia applicabile
agli eventi non agonistici, ma di certo ciò vale limitatamente alle
zone poste all’interno della pista in caso di ostacoli veramente pericolosi,
come un pilone di seggiovia o simili. Di nessun rilievo, ancora, va ritenuto il fatto che nel 1994 vi fosse
stato a Piancavallo un altro incidente, nessun rapporto di causa avendo
lo stesso con l’evento in esame. In conclusione, la mancanza del sia pur minimo elemento di colpa a
carico degli imputati, gli stessi dovevano essere sciolti dall’addebito
con la già adoperata formula perché il fatto non costituisce reato. Le spese del grado andranno compensate tra le parti. P.G.M. visto l’art. 605 C.P.P. conferma la sentenza del pretore di Pordenone in data 22/03/1995 appellata dal
P. M. circondariale di Pordenone e dalle parti civili G. R. A. per sé
e per la figlia minore P. M. C. nei confronti di D. Z. P., R. G. e S.
R. Compensa le parti delle spese
del presente grado del giudizio. Assegna il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza. Avv. Giancarlo
Del Zotto |