Responsabilità civile e penale

nell’organizzazione di gite, gare, escursioni

 

(pM 46/1998)

avvocato Andrea Pizzini

 

 "Gli amici della montagna... si ritrovano a...", "L’associazione... organizza una gita a...", "Il circolo velico... organizza la regata dei soci a...", "La gara sociale si svolgerà a... (partecipate numerosi"”.

 

Spesso circoli, associazioni, club e sodalizi vari presentano così le proprie iniziative agli associati.

Non sempre però simili "inviti" sono accompagnati da un’adeguata riflessione circa le implicazioni giuridiche, in particolare in tema di responsabilità (civile e/o penale), degli organizzatori e dell’ente per cui questi operano.

Sfugge a volte la consapevolezza circa chi (come, quando, quanto e perché) risponda, qualora, in relazione all’attività organizzata, si verificasse una qualche violazione dei diritti di un partecipante o di un terzo. Probabilmente non vi è spesso coscienza di come un atteggiamento di leggerezza possa determinare, in capo a volonterosi organizzatori, responsabilità anche pesanti che potrebbero essere eliminate in modo del tutto legittimo e corretto.

 

 

Svago e ricreazione

ma con giudizio

 

Solo in tempi relativamente recenti è emersa l’esigenza di affrontare sotto il profilo giuridico le situazioni sopra ipotizzate, offrendo un opportuno contemperamento, tra gli interessi degli associati, che fruiscono delle opportunità loro offerte dall’appartenenza a questo o quel sodalizio, e gli interessi di coloro che dedicano gratuitamente tempo, fatica ed entusiasmo per la vita del gruppo: non esiste pertanto una specifica norma sul tema, che è affrontato da dottrina e giurisprudenza sulla scorta delle norme codicistiche generali estrapolate e adattate ai casi concreti.

La classificazione corretta di tutte le singole situazioni possibili richiederebbe articolati distinguo, che diano ragione della molteplicità delle possibili variabili (lo scopo di lucro o meno dell’organizzatore o del sodalizio; la sussistenza, l’entità, il tipo e le caratteristiche delle attività di organizzazione; il tipo di attività organizzata, la presenza di minori, l’incarico ad un “esperto”, “istruttore”, “guida”, ecc).

Possono tuttavia formularsi alcune sintetiche considerazioni generalmente valide sia sotto il profilo civilistico che quello penalistico, facendo riferimento alla specifica situazione dei circoli, associazioni e sodalizi che operano generalmente senza scopo di lucro e per fini ricreativi e di svago dei propri consociati.

 

 

Le responsabilità

 

In linea di principi, la legge individua “responsabilità” qualora riconosca:

 

* un insieme di atti e di fatti riconducibili, sulla scorta di norme di legge, a determinati soggetti;

* la lesione di un interesse, tutelato dall’ordinamento giuridico;

* un rapporto casuale tra gli atti e i fatti di cui sopra e la lesione dell’interesse;

* una coscienza e una volontà dolosa o colposa in capo al soggetto responsabile (elemento soggettivo).

 

Pare opportuno, innanzitutto, chiarire un dato forse ovvio; se il sodalizio si limita a lanciare la proposta di una gita, di un ritrovo o di una qualche altra attività, non vi è spazio per considerazioni in tema di responsabilità degli organizzatori; se questi non hanno svolto alcuna attività, è evidente che nulla può essere loro imputato. Dunque se il presidente del club degli “amici della panna montata” si limita a dire: “Domenica tutti al lago!”, non potrà certo essergli imputata la disgraziata evenienza che il più attivo dei golosi, dopo aver appagato il proprio vizio capitale, non riesca a riemergere dopo aver tentato di attraversare il lago a nuoto.

 

Il problema della responsabilità degli organizzatori sorge dunque solo in relazione ad una effettiva attività, in cui una o più persone si preoccupano, ad esempio, di individuare un itinerario con le relative difficoltà, a fissare le attività da compiere, recuperare i biglietti, prenotare gli alberghi, allestire il campo di gare, accompagnare i partecipanti, ecc.

 

Elemento essenziale al fine di ripartire la responsabilità, qualora sussistano atti e fatti riconducibili a più soggetti (organizzatori e “organizzati”), è quello soggettivo (cfr. sopra); prescindendo dall’ipotesi del dolo (in cui taluno ha volontariamente inteso provocare una determinata lesione) è determinante stabilire se, in capo all’organizzatore, sussista o meno un atteggiamento colposo. Questo consiste nell’inosservanza del generale dovere di diligenza imposto da ognuno nei rapporti di vita quotidiana, al fine di salvaguardare gli interessi, giuridicamente protetti, di cui ogni soggetto è titolare.

 

In concreto, diligenza (e dunque assenza di colpa e quindi, ancora, assenza di responsabilità) significa porre in essere tutte le cautele che ci si possono attendere dall’uomo medio (che non è l’uomo mediocre!) affinché non siano lesi i diritti (e non solo i diritti) altrui.

Nello specifico dell’attività dell’organizzatore ciò comporta la necessità di:

 

* chiarire da subito le caratteristiche e i rischi connessi a quella determinata manifestazione, iniziativa, escursione ecc., evidenziando l’eventuale necessità di una preparazione fisica e tecnica particolare per partecipare;

* indicare l’opportunità di dotarsi di una determinata attrezzatura (materiale tecnico, abbigliamento, ecc.);

* seguire, anche per l’effettuazione di attività sportive di carattere occasionale e di svago, estranee a un vero e proprio intento agonistico, le eventuali prescrizioni degli ordinamenti federali previste per l’effettuazione delle competizioni ufficiali;

* ottemperare alle eventuali prescrizioni poste dall’autorità di pubblica sicurezza (cui deve essere dato avviso delle competizioni organizzate senza fini di lucro e di speculazione);

* adottare tutte le cautele che la comune prudenza e l’esperienza inducono.

 

In presenza di tali accorgimenti, da un lato viene meno la logica possibilità di connotare negativamente l’atteggiamento della volontà dell’organizzatore, che sarà così esente da colpa e non risponderà dei danni che il partecipante dovesse subire nel corso dell’attività.

Correlativamente, l’eventuale lesione di diritti ed interessi potrà essere ascritta alla volontaria assunzione del relativo rischio ad opera del titolare del diritto o dell’interesse. Questi, posto in grado di comprendere le difficoltà e i rischi connessi a quella determinata iniziativa organizzata dal proprio sodalizio e ragguagliato circa le misure da adottare al fine di prevenzione, sarà coscientemente e liberamente in grado di decidere, se partecipare o meno a quella determinata attività ed assumersi quindi in pieno il rischio della propria condotta, liberandone, di conseguenza, l’organizzatore.