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Responsabilità civile e penale
nell’organizzazione di gite, gare,
escursioni (pM 46/1998) avvocato Andrea Pizzini "Gli amici della montagna...
si ritrovano a...", "L’associazione... organizza una gita
a...", "Il circolo velico... organizza la regata dei soci
a...", "La gara sociale si svolgerà a... (partecipate numerosi"”. Spesso circoli, associazioni, club e sodalizi vari presentano così
le proprie iniziative agli associati. Non sempre però simili "inviti" sono accompagnati da un’adeguata
riflessione circa le implicazioni giuridiche, in particolare in tema
di responsabilità (civile e/o penale), degli organizzatori e dell’ente
per cui questi operano. Sfugge a volte la consapevolezza circa chi (come, quando, quanto e
perché) risponda, qualora, in relazione all’attività organizzata, si
verificasse una qualche violazione dei diritti di un partecipante o
di un terzo. Probabilmente non vi è spesso coscienza di come un atteggiamento
di leggerezza possa determinare, in capo a volonterosi organizzatori,
responsabilità anche pesanti che potrebbero essere eliminate in modo
del tutto legittimo e corretto. Svago e ricreazione ma con giudizio Solo in tempi relativamente recenti è emersa l’esigenza di affrontare
sotto il profilo giuridico le situazioni sopra ipotizzate, offrendo
un opportuno contemperamento, tra gli interessi degli associati, che
fruiscono delle opportunità loro offerte dall’appartenenza a questo
o quel sodalizio, e gli interessi di coloro che dedicano gratuitamente
tempo, fatica ed entusiasmo per la vita del gruppo: non esiste pertanto
una specifica norma sul tema, che è affrontato da dottrina e giurisprudenza
sulla scorta delle norme codicistiche generali estrapolate e adattate
ai casi concreti. La classificazione corretta di tutte le singole situazioni possibili
richiederebbe articolati distinguo, che diano ragione della molteplicità
delle possibili variabili (lo scopo di lucro o meno dell’organizzatore
o del sodalizio; la sussistenza, l’entità, il tipo e le caratteristiche
delle attività di organizzazione; il tipo di attività organizzata, la
presenza di minori, l’incarico ad un “esperto”, “istruttore”, “guida”,
ecc). Possono tuttavia formularsi alcune sintetiche considerazioni generalmente
valide sia sotto il profilo civilistico che quello penalistico, facendo
riferimento alla specifica situazione dei circoli, associazioni e sodalizi
che operano generalmente senza scopo di lucro e per fini ricreativi
e di svago dei propri consociati. Le responsabilità In linea di principi, la legge individua “responsabilità” qualora riconosca: * un insieme di atti e di fatti riconducibili, sulla scorta di norme
di legge, a determinati soggetti; * la lesione di un interesse, tutelato dall’ordinamento giuridico; * un rapporto casuale tra gli atti e i fatti di cui sopra e la lesione
dell’interesse; * una coscienza e una volontà dolosa o colposa in capo al soggetto
responsabile (elemento soggettivo). Pare opportuno, innanzitutto, chiarire un dato forse ovvio; se il sodalizio
si limita a lanciare la proposta di una gita, di un ritrovo o di una
qualche altra attività, non vi è spazio per considerazioni in tema di
responsabilità degli organizzatori; se questi non hanno svolto alcuna
attività, è evidente che nulla può essere loro imputato. Dunque se il
presidente del club degli “amici della panna montata” si limita a dire:
“Domenica tutti al lago!”, non potrà certo essergli imputata la disgraziata
evenienza che il più attivo dei golosi, dopo aver appagato il proprio
vizio capitale, non riesca a riemergere dopo aver tentato di attraversare
il lago a nuoto. Il problema della responsabilità degli organizzatori sorge dunque solo
in relazione ad una effettiva attività, in cui una o più persone si
preoccupano, ad esempio, di individuare un itinerario con le relative
difficoltà, a fissare le attività da compiere, recuperare i biglietti,
prenotare gli alberghi, allestire il campo di gare, accompagnare i partecipanti,
ecc. Elemento essenziale al fine di ripartire la responsabilità, qualora
sussistano atti e fatti riconducibili a più soggetti (organizzatori
e “organizzati”), è quello soggettivo (cfr. sopra); prescindendo dall’ipotesi
del dolo (in cui taluno ha volontariamente inteso provocare una determinata
lesione) è determinante stabilire se, in capo all’organizzatore, sussista
o meno un atteggiamento colposo. Questo consiste nell’inosservanza del
generale dovere di diligenza imposto da ognuno nei rapporti di vita
quotidiana, al fine di salvaguardare gli interessi, giuridicamente protetti,
di cui ogni soggetto è titolare. In concreto, diligenza (e dunque assenza di colpa e quindi, ancora,
assenza di responsabilità) significa porre in essere tutte le cautele
che ci si possono attendere dall’uomo medio (che non è l’uomo
mediocre!) affinché non siano lesi i diritti (e non solo i diritti)
altrui. Nello specifico dell’attività dell’organizzatore ciò comporta la necessità
di: * chiarire da subito le caratteristiche e i rischi connessi a quella
determinata manifestazione, iniziativa, escursione ecc., evidenziando
l’eventuale necessità di una preparazione fisica e tecnica particolare
per partecipare; * indicare l’opportunità di dotarsi di una determinata attrezzatura
(materiale tecnico, abbigliamento, ecc.); * seguire, anche per l’effettuazione di attività sportive di carattere
occasionale e di svago, estranee a un vero e proprio intento agonistico,
le eventuali prescrizioni degli ordinamenti federali previste per l’effettuazione
delle competizioni ufficiali; * ottemperare alle eventuali prescrizioni poste dall’autorità di pubblica
sicurezza (cui deve essere dato avviso delle competizioni organizzate
senza fini di lucro e di speculazione); * adottare tutte le cautele che la comune prudenza e l’esperienza inducono. In presenza di tali accorgimenti, da un lato viene meno la logica possibilità
di connotare negativamente l’atteggiamento della volontà dell’organizzatore,
che sarà così esente da colpa e non risponderà dei danni che il partecipante
dovesse subire nel corso dell’attività. Correlativamente, l’eventuale lesione di diritti ed interessi potrà
essere ascritta alla volontaria assunzione del relativo rischio ad opera
del titolare del diritto o dell’interesse. Questi, posto in grado di
comprendere le difficoltà e i rischi connessi a quella determinata iniziativa
organizzata dal proprio sodalizio e ragguagliato circa le misure da
adottare al fine di prevenzione, sarà coscientemente e liberamente in
grado di decidere, se partecipare o meno a quella determinata attività
ed assumersi quindi in pieno il rischio della propria condotta, liberandone,
di conseguenza, l’organizzatore. |