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Disciplina del servizio di soccorso
Il testo di una legge regionale valdostana che è
stata approvata all’inizio di quest’anno, DECRETO 24 novembre 1999 Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999,
n. 140. * Il primo, espresso nella L.R. del 17 marzo 1992 n° 9 "Norme
in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci" definiva
le piste di sci di discesa e di fondo, classificandole in base alla
loro difficoltà e creandone un elenco regionale. In conformità a questa norma, le piste da sci sono state tutte censite,
rilevate topograficamente e sotto il profilo geomorfologico, ottenendo
una sorta di "Catasto" accurato e preciso delle piste da sci.
Sempre in questa norma sono state definite le figure e i compiti relativi
del Gestore di pista e del Direttore delle Piste. * Il secondo provvedimento legislativo è il Regolamento Regionale del
22 Aprile 1996 n° 2, in applicazione alla L.R. del 17 Marzo 1992 n°
9. Questa norma detta in maniera
rigorosa e precisa come deve essere realizzata la delimitazione di una
pista da sci, uniforma per tutta la regione la simbologia e la grafica
della segnaletica sulle piste e indica quello che deve essere il corretto
comportamento dello sciatore". Enrico Ceriani La presente L.R. del 15 gennaio 1997 n° 2 va quindi a completare quello
che è il quadro normativo nella Regione Valle d’Aosta in materia d’esercizio
ad uso pubblico delle piste da sci. Questo provvedimento contiene la
regolamentazione del soccorso sulle piste, introducendo di fatto la
figura del “Pisteur-secouriste”, ovvero del personale addetto al soccorso
in pista. Questa figura viene messa in risalto per l’importante ruolo
che assume, definendone i requisiti e qualificandola sotto il profilo
professionale. ART. 1 Finalità * 1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di
pronto intervento e di assicurare un’adeguata organizzazione operativa
sulle piste di sci della regione, così come previsto dall’ ART. 8 della
legge regionale 17 marzo 1992, n.9 (Norme in materia di esercizio ad
uso pubblico di piste da sci), le disposizioni della presente legge
disciplinano l’attività di direttore delle piste e di addetto al servizio
di soccorso, di seguito denominato pisteur-secuoriste e di conseguenza
si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che
svolge le mansioni anzidette. ART. 2 Caratteristiche del servizio di soccorso * 1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come
previsto dall’ART. 8 comma 1, lett. c), della L.R. 9/1992, deve provvedere
al primo intervento di soccorso, al recupero e al trasporto degli infortunati
e deve essere composto da persone addestrate
in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti
necessari ed idonei. * 2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con
la consegna dell’infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico
anche privato ad un servizio di trasporto di feriti oppure in seguito
a richiesta dell’infortunato stesso o dei sui familiari. * 3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale
competente in materia di protezione civile, collaborano all’attività
di previsione e prevenzione della struttura stessa nell’ambito della
sicurezza sul territorio. ART. 3 Direttore delle piste * 1. Per esercitare l’attività di direttore delle piste, di cui all’ART.
9 della L.R. 9/1992, sono necessari i seguenti requisiti: - a) maggiore età; - b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea; - c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure
di cui all’ART. 11, comma 1, ed all’ART. 123 comma 2, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e successive modificazioni; - d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; per
cittadini degli altri Stati aderenti all’Unione europea è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi
di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d’Aosta; - e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato
dalla competente struttura dell’Unità sanitaria locale in data non anteriore
a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione
o a quelli di aggiornamento od accertamento; - f) abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite
dall’ART. 5. ART. 4 Pisteur-secouriste * 1. E’ istituita la figura del pisteur-secuoriste, quale operatore
addetto al recupero e al primo
intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci. * 2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l’esplicazione del
servizio di cui all’ART. 2, sono affidate anche mansioni di diversa
natura, in relazione all’organizzazione aziendale
di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni
di manutenzione delle piste ed all’informazione alla clientela. * 3. Per l’assunzione della qualifica di pisteur-secouriste sono necessari
i seguenti requisiti: - a) maggiore età; - b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea; - c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure
di cui all’ART. 11, comma 1, ed all’ART. 123, comma 2, del r.d. 773/1931
e successive modificazioni: - d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; per cittadini
degli altri Stati aderenti all’Unione europea è richiesto il possesso
di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge ,
nonché la conoscenza delle lingue ufficiali
della valle d’Aosta; - e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato
dalla competente struttura dell’Unità sanitaria locale, in data non
anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso
di abilitazione od a quelli di aggiornamento; - f) abilitazione professionale di pisteur-secouriste, da conseguirsi
con le modalità stabilite dall’ART. 5. ART. 5 Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste * 1. All’abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei
pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici
corsi di formazione e il superamento dei relativi esami indetti dall’Amministrazione
regionale. * 2. Coloro che risultano in possesso di un diploma, o attestato di
abilitazione, o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia
o negli Stati esteri aderenti all’Unione europea e che desiderano operare
in Valle d’Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova
di accertamento utile, organizzata dall’amministrazione regionale. * 3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate
agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza
ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento
alpini, in divisa e in servizio nei comprensorio sciistici della regione. * 4. Per l’organizzazione e l’espletamento dei corsi e degli esami
di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con la propria
deliberazione, i soggetti e gli organismi di particolare qualificazione
di cui avvalersi, interni o esterni all’Amministrazione regionale. * 5. Il conseguimento dell’abilitazione professionale del direttore
e delle piste è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale
di pisteur-securiste. ART. 6 Obblighi dei gestori * 1. E’ fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio
di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali
previste dalla presente legge. * 2. Il gestore può individuare, nell’ambito del proprio comprensorio,
uno o più pisteurs-securistes, con esperienza non inferiore a tre anni,
cui affidare funzioni di coordinamento e di capo pattuglia. * 3. Il gestore determina annualmente l’organico del servizio di soccorso
del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro
il 30 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in
materia di piste di sci. ART. 7 Obbligo di aggiornamento * 1. I soggetti abilitati all’esercizio delle professioni di direttore
delle piste e di pisteur-securiste sono tenuti, pena la decadenza, a
frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente
svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale
indetto, a norma dell’ART. 8 dall’Amministrazione regionale. * 2. Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata
ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena
la revoca dell’abilitazione. * 3. per l’organizzazione e l’espletamento dei corsi di cui ai commi
1 e 2 , la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i
soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi,
interni o esterni all’amministrazione regionale. ART. 8 Corsi ed aggiornamenti * 1. La preparazione agli esami per l’ottenimento dell’abilitazione
professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secourites, così
come l’organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento,
sono assicurate dall’Amministrazione regionale. * 2. Le materie e i programmi didattici dei corsi di formazione e di
aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento di corsi e
degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti
ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d’ammissione
sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale,
sentite l’Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni
sindacali di categoria. * 3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere
in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes
devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento
devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le
categorie professionali. * 4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per
il materiale di consumo e per l’utilizzo delle strutture, devono versare
una quota di iscrizione. Detta quota, versata nella misura massima del
dieci per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta
regionale con propria deliberazione. ART. 9 Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes * 1. I soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
di direttore delle piste e di pisteur-securiste operanti sul territorio
regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui
gestione e aggiornamento provvede
la struttura regionale competente in materia di piste e di sci. ART. 10 Disposizioni transitorie * 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore
delle piste per almeno un triennio, o funzioni corrispondenti a quelle
di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti
di cui all’ART. 3 comma 1, lett d) e f), e all’ART. 4 comma 3, lett
d) e f), sono tenuti a partecipare per il conseguimento dell’abilitazione e l’inserimento negli elenchi di cui all’ART.
9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione e non abilitazione,
organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta
regionale. * 2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio
di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. * 3. L’applicazione delle norme della presente legge decorre dall’espletamento
di quanto previsto dal comma 1. ART. 11 Vigilanza e sanzioni * 1. Fermo restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza
sull’osservanza della presente legge è assegnata ai Comuni e a funzionari
appositamente individuati della struttura regionale competente in materia
di piste da sci. * 2. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa
da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000 * 3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste
di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente
legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a
lire 18.000.000. * 4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale). ART. 12 Disposizioni finanziarie * 1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto
a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo
di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l’anno 1997
e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal 1998 l’onere potrà essere rideterminato annualmente
con legge di bilancio, ai sensi dell’ART. 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta). * 2. Alla copertura dell’onere previsto al comma 1 si prevede mediante
riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000
del bilancio di prevenzione per l’anno 1997 e pluriennale 1997/1999
a valore sull’intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio
di soccorso sulle piste di sci della Regione). * 3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione
ai corsi di formazione e aggiornamento e alle prove di accertamento
previsti dagli artt. 5 e 8 e le sanzioni previste dall’ART. 11 saranno
inoltrate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio. ART. 13 Variazioni di bilancio * 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate(e le seguenti variazioni
in termini di competenza: - a) in diminuzione: cap. 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti” anno 1997 lire 70.000.000 anno 1998 lire 70.000.000 anno 1999 lire 70.000.000 - b) in aumento: programma regionale: 2.2.1.11. codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3. cap. 40810 (di nuova situazione) “Spese per la formazione del
personale addetto al servizio
di soccorso sulla pista da sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento
ed accertamento” (Servizio rilevante ai fini IVA) anno 1997 lire 70.000.000 anno 1998 lire 70.000.000 anno 1999 lire 70.000.000 La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
autonoma Valle d’Aosta. Aosta 15 gennaio 1997
Il Presidente VIERIN |