Panoramica
sulla situazione normativa dello sci in Italia - prima puntata
Iniziamo dunque con l'ABC,
e addirittura con il noto e ormai insufficiente "decalogo dello sciatore"
della Fis che tuttora rappresenta una pietra miliare della "giustizia
bianca", per poi presentare una carrellata delle varie leggi a valenza
nazionale, regionale o provinciale, per il cui approfondimento rimandiamo
invece a pM 61.
Le premesse del primo capitolo ben chiariscono lo stato dell'arte che
oscilla tra "buchi" ed esuberi, scivolano a volta in norme paradossali,
come nel caso della legge del Lazio che indica come lo sciatore debba
sorpassare a destra, chiamando…"pistaaa"…
In molti casi, infatti, la "distanza" dei legislatori
dalle concrete problematiche della montagna e della neve porta a contenuti
legislativi e normativi che non riescono ad interpretare la realtà
delle concrete situazioni di gestori e utenti dello sci
IL DECALOGO DELLO SCIATORE
Dagli anni '50 in avanti, la pratica dello sci ha avuto uno sviluppo
straordinario in tutto l'arco alpino, divenendo a tutti gli effetti
uno sport di massa.
Dal punto di vista giuridico la mancanza di una normativa specifica,
l'incertezza e la contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali
determinavano la necessità di dare una regolamentazione all'attività
sciistica.
Per quanto paradossale possa sembrare però, né l'interesse
dei giuristi né l'espansione dello sci hanno consentito di arrivare
alla promulgazione di una normativa specifica, per cui ancora oggi in
Italia non esiste alcuna legge nazionale che disciplini in modo organico
ed esaustivo la pratica dello sci. Il primo Codice di comportamento
per gli sciatori, che non può assurgere a norma di legge ma le
cui regole sono unanimemente riconosciute dalla giurisprudenza come
“norme di comune prudenza che non possono essere ignorate dagli sciatori”,
è il "Decalogo dello sciatore" approvato a Beirut nel 1967 dalla
Federazione Internazionale dello Sci.
Queste regole nascono dall'osservazione della realtà, valutata
alla luce dell'esperienza tecnica, e sono dirette da un lato alla coscienza
degli stessi componenti della società , affinchè nell'interesse
comune ne osservino i precetti, e, dall'altro, agli operatori del diritto,
affinchè si possano servire di tali regole per risolvere in concreto
situazioni che fino ad allora non avevano mai avuto una disciplina che
regolasse la materia.
Ancora oggi, a distanza di più di trent'anni dalla loro approvazione,
le norme del "Decalogo dello sciatore" sono l'unica applicazione concreta
dei principi generali dell'ordinamento giuridico a cui ci si deve riferire
per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità a seguito
di incidenti sciistici.
Tali regole non devono perciò assolutamente essere ignorate o
ritenute marginali, in quanto rappresentano la più completa e
organica regolamentazione del comportamento dello sciatore e la giurisprudenza
anche più autorevole quale quella della Corte di Cassazione ha
riconosciuto l'importanza giuridica e il valore dei principi contenuti
nel Decalogo richiamandoli costantemente in tutte le decisioni relative
a infortuni sciistici.
LE LEGGI REGIONALI
L'unica normativa che ha disciplinato l'attività dello sci nei
suoi vari aspetti -in assenza, come abbiamo più sopra visto,
di una legge nazionale omogenea e organica- è quella regionale.
Negli anni '70, alcune amministrazioni regionali si sono preoccupate
di regolamentare la materia avvalendosi dei poteri delegati alle Regioni
dall'art. 117 della Costituzione. Secondo quanto contenuto in tale articolo
infatti le Regioni, sempre rimanendo nell'ambito dei principi delineati
dalle norme statali e sempre che le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, hanno il potere
di legiferare su materie specifiche tra le quali può essere ricompresa
anche l'attività sciatoria.
La regolamentazione dello sci è stata determinata non solo da
esigenze di tipo turistico, ma anche e soprattutto di ordine tecnico
e ha generato una produzione normativa intesa a regolamentare le modalità
di costruzione delle piste, la tutela dell'ambiente e le misure atte
a salvaguardare l'incolumità degli utenti degli impianti. In
quest'ambito, le prime tre Regioni ad emanare una legge che disciplinasse
l'esercizio e l'uso delle piste di sci sono state il Trentino Alto Adige
(L.R. n.13 del 13/07/1970), le cui Province Autonome di Trento e Bolzano
hanno oggi completa autonomia legislativa; il Veneto (L.R. n.11 del
28/01/1975) e la Lombardia (L.R. n.81 del 12/06/1975).
Con il passare degli anni, anche le altre Regioni sul cui territorio
lo sci veniva praticato con sempre più assiduità sentirono
il bisogno di regolamentare l'attività sciistica. Unica eccezione
quantomai singolare, essendo regione alpina sul cui territorio si sono
sviluppate numerose stazioni invernali, è il Piemonte, che ancora
oggi non dispone di alcuna legge specifica.
Tutte le altre regioni dell'arco alpino, ma anche quelle appenniniche,
si sono dotate di una disciplina che regolamentava non solo l'attività
sciatoria ma anche tutti gli aspetti riguardanti la progettazione, l'apprestamento,
l'uso e la manutenzione delle piste e degli impianti di risalita.
Molti sono i concetti di rilevanza giuridica che si possono trovare
nelle varie leggi che, per contenuto, possono comunque considerarsi
piuttosto simili nella loro organicità.
Tra questi, sicuramente vi è la nozione di pista definita come
un'area innevata ad uso pubblico abitualmente adibita alla circolazione
degli sciatori e riconosciuta tale in base ad un apposito provvedimento
amministrativo.
Tale definizione è molto efficace in quanto offre la possibilità
di individuare con chiarezza quali sono le aree destinate agli sciatori
e quale il limite del bordo pista, per definire fino a dove il gestore
delle piste di sci è responsabile per eventuali incurie od omissioni
nella manutenzione e nella gestione delle piste.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE…
L'argomento piste viene trattato dai testi normativi regionali anche
con l'indicazione delle caratteristiche tecniche che consentono di classificarle
in varie categorie . Si prenda come esempio la legge della Regione Lombardia
:
“Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche
nelle seguenti categorie:
* Campo scuola: area in lieve pendio priva di pericoli e ostacoli, idonea
alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale
da consentire il facile arresto.
* Pista facilissima (A): percorso di lunghezza e dislivello limitati,
idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori
capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che
a valle.
* Pista facile (B): percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni
di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla
circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media
velocità, sia a monte che a valle.
* Pista di media difficoltà (C): percorso di pendenza e dislivello
vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori
capaci di eseguire correttamente curve veloci sia a monte che a valle.
* Pista difficile (D): percorso di notevole e varia pendenza, idoneo,
in normali condizioni di neve, a sciatori capaci di eseguire curve a
corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio”.
... E LA SEGNALETICA
E' prevista inoltre la previsione di una segnaletica atta ad
individuare il grado di difficoltà del percorso secondo la scala
cromatica internazionalmente riconosciuta. Il riferimento a quanto prescritto
nelle normative regionali è di grande importanza ogniqualvolta
si debba accertare se la causa di eventuali incidenti sia o meno imputabile
alle condizioni di agibilità e allo stato della pista.
LA LEGGE VENETA…
Caratteristica peculiare della legge regionale del Veneto n. 18 del
1990 è la classificazione giuridica delle piste che differenzia
quelle asservite agli impianti di risalita da quelle non asservite e
dalle piste da fondo.
Quanto invece attiene alla regolamentazione sul corretto utilizzo delle
piste di sci e al comportamento che si deve tenere per non arrecare
danno a sè stessi e a terzi, non è adeguato all'importanza
e alla delicatezza del tema e viene trattato nelle varie leggi regionali
senza tenere conto di quelli che sono gli aspetti e le particolarità
peculiari di uno sport quale quello dello sci. Infatti, è sufficiente
recarsi su una qualsiasi pista di sci per rendersi conto di quale sia
il comportamento degli sciatori, il più delle volte disordinato,
imprudente e pericoloso.
Nella legge della regione Veneto, che si può ritenere tra le
più complete e organiche, il comportamento degli sciatori viene
trattato in unico articolo, sotto la voce ”Disposizioni comuni, transitorie
e finali”.
Il richiamo alla prudenza e alla diligenza, a seconda della situazione
e delle caratteristiche della pista, rivela intenzioni lodevoli, ma
il precetto è espresso in modo troppo generico e astratto per
essere efficace. Interessante è invece notare l'esplicito riferimento
che la legge fa alla regolamentazione internazionale per la disciplina
della circolazione degli sciatori. Viene così sancita l'importanza
del "Decalogo dello sciatore" che diventa un vero e proprio punto di
riferimento anche nella normativa regionale, in quanto specifica organicamente
quali sono gli obblighi a cui tutti gli sciatori sono tenuti durante
la discesa.
Viene inoltre lasciata la possibilità ai Comuni di integrare
tale disciplina con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni per
il corretto utilizzo delle piste. Significativa è quella del
Comune di Enego del gennaio del 2000 -raro esempio di intervento regolamentare
comunale- che riprende esplicitamente il contenuto del "Decalogo dello
sciatore" stabilendo delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti
dei trasgressori.
… E QUELLA DEL LAZIO
Maggiore attenzione al problema della regolamentazione della circolazione
sulle piste di sci viene data da una Regione lontana dell'arco alpino,
la Regione Lazio, nella legge regionale n. 59 del 9 settembre 1983.
Questa legge dedica il capo II del Titolo III alla disciplina del comportamento
degli sciatori, delegando i Comuni a redigere dei regolamenti in armonia
con i principi contenuti nella stessa legge.
Oltre al controllo della velocità per non arrecare danni a persone
o a cose, viene espresso il concetto di precedenza in senso verticale
per tutelare lo sciatore a valle. E' infatti lo sciatore a monte che
deve assicurarsi di avere lo spazio sufficiente per compiere il sorpasso,
tenendo conto della traiettoria e della velocità di coloro che
lo precedono, e della larghezza e delle condizioni della pista, nonchè
di ogni altro utile elemento. Ma continuando la lettura dello stesso
articolo, si può osservare, con non poco stupore, che il sorpasso
deve avvenire normalmente sulla destra e che in caso di difficoltà
deve essere preceduto da un quanto mai improbabile richiamo vocale.
“Pista !”.
Il contenuto di questo comma rispecchia quanto lontano dalla realtà
si trovano i compilatori di questa legge e quanto mai difficile sia
interpretare correttamente una situazione di cui non si ha un'esperienza
concreta e diretta.
In sostanza, la normativa regionale che si occupa della condotta degli
sciatori esprime precetti piuttosto generici e limitati che non assolvono
il compito di dare una regolamentazione efficace ad un imponente fenomeno
di massa qual è lo sci. Quella attuale è una situazione
di transizione molto delicata che da un lato vede la necessità
di dare una disciplina seria e organica a tutta la materia e dall'altro
si scontra con l'incompetenza -non avendo esperienze concrete e dirette
con il mondo della montagna- dei soggetti che sono deputati alla stesura
delle leggi. Non solo della disciplina del comportamento degli sciatori
e della classificazione delle piste si deve dire, quanto al contenuto
delle normative regionali, che affrontano con precisione e specificità
i procedimenti concessori riguardanti la progettazione, l'esercizio,
l'uso e la manutenzione degli impianti di risalita e delle piste di
discesa, ma anche la regolamentazione dell'innevamento programmato,
la protezione delle piste dal pericolo di valanghe, la garanzia del
soccorso agli infortunati.
Tutti argomenti che meritano di essere approfonditi con una certa organicità
e ai quali dedicheremo ampia trattazione nel prossimo numero.
Marco Del Zotto
Dottore in giurisprudenza presso lo Studio Legale Del Zotto Maestro
di sci