Panoramica sulla situazione normativa dello sci in Italia - prima puntata

Iniziamo dunque con l'ABC, e addirittura con il noto e ormai insufficiente "decalogo dello sciatore" della Fis che tuttora rappresenta una pietra miliare della "giustizia bianca", per poi presentare una carrellata delle varie leggi a valenza nazionale, regionale o provinciale, per il cui approfondimento rimandiamo invece a pM 61.
Le premesse del primo capitolo ben chiariscono lo stato dell'arte che oscilla tra "buchi" ed esuberi, scivolano a volta in norme paradossali,
come nel caso della legge del Lazio che indica come lo sciatore debba sorpassare a destra, chiamando…"pistaaa"…

In molti casi, infatti, la "distanza" dei legislatori dalle concrete problematiche della montagna e della neve porta a contenuti legislativi e normativi che non riescono ad interpretare la realtà delle concrete situazioni di gestori e utenti dello sci


IL DECALOGO DELLO SCIATORE
Dagli anni '50 in avanti, la pratica dello sci ha avuto uno sviluppo straordinario in tutto l'arco alpino, divenendo a tutti gli effetti uno sport di massa.
Dal punto di vista giuridico la mancanza di una normativa specifica, l'incertezza e la contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali determinavano la necessità di dare una regolamentazione all'attività sciistica.
Per quanto paradossale possa sembrare però, né l'interesse dei giuristi né l'espansione dello sci hanno consentito di arrivare alla promulgazione di una normativa specifica, per cui ancora oggi in Italia non esiste alcuna legge nazionale che disciplini in modo organico ed esaustivo la pratica dello sci. Il primo Codice di comportamento per gli sciatori, che non può assurgere a norma di legge ma le cui regole sono unanimemente riconosciute dalla giurisprudenza come “norme di comune prudenza che non possono essere ignorate dagli sciatori”, è il "Decalogo dello sciatore" approvato a Beirut nel 1967 dalla Federazione Internazionale dello Sci.
Queste regole nascono dall'osservazione della realtà, valutata alla luce dell'esperienza tecnica, e sono dirette da un lato alla coscienza degli stessi componenti della società , affinchè nell'interesse comune ne osservino i precetti, e, dall'altro, agli operatori del diritto, affinchè si possano servire di tali regole per risolvere in concreto situazioni che fino ad allora non avevano mai avuto una disciplina che regolasse la materia.
Ancora oggi, a distanza di più di trent'anni dalla loro approvazione, le norme del "Decalogo dello sciatore" sono l'unica applicazione concreta dei principi generali dell'ordinamento giuridico a cui ci si deve riferire per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità a seguito di incidenti sciistici.
Tali regole non devono perciò assolutamente essere ignorate o ritenute marginali, in quanto rappresentano la più completa e organica regolamentazione del comportamento dello sciatore e la giurisprudenza anche più autorevole quale quella della Corte di Cassazione ha riconosciuto l'importanza giuridica e il valore dei principi contenuti nel Decalogo richiamandoli costantemente in tutte le decisioni relative a infortuni sciistici.


LE LEGGI REGIONALI
L'unica normativa che ha disciplinato l'attività dello sci nei suoi vari aspetti -in assenza, come abbiamo più sopra visto, di una legge nazionale omogenea e organica- è quella regionale.
Negli anni '70, alcune amministrazioni regionali si sono preoccupate di regolamentare la materia avvalendosi dei poteri delegati alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione. Secondo quanto contenuto in tale articolo infatti le Regioni, sempre rimanendo nell'ambito dei principi delineati dalle norme statali e sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, hanno il potere di legiferare su materie specifiche tra le quali può essere ricompresa anche l'attività sciatoria.
La regolamentazione dello sci è stata determinata non solo da esigenze di tipo turistico, ma anche e soprattutto di ordine tecnico e ha generato una produzione normativa intesa a regolamentare le modalità di costruzione delle piste, la tutela dell'ambiente e le misure atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti degli impianti. In quest'ambito, le prime tre Regioni ad emanare una legge che disciplinasse l'esercizio e l'uso delle piste di sci sono state il Trentino Alto Adige (L.R. n.13 del 13/07/1970), le cui Province Autonome di Trento e Bolzano hanno oggi completa autonomia legislativa; il Veneto (L.R. n.11 del 28/01/1975) e la Lombardia (L.R. n.81 del 12/06/1975).
Con il passare degli anni, anche le altre Regioni sul cui territorio lo sci veniva praticato con sempre più assiduità sentirono il bisogno di regolamentare l'attività sciistica. Unica eccezione quantomai singolare, essendo regione alpina sul cui territorio si sono sviluppate numerose stazioni invernali, è il Piemonte, che ancora oggi non dispone di alcuna legge specifica.
Tutte le altre regioni dell'arco alpino, ma anche quelle appenniniche, si sono dotate di una disciplina che regolamentava non solo l'attività sciatoria ma anche tutti gli aspetti riguardanti la progettazione, l'apprestamento, l'uso e la manutenzione delle piste e degli impianti di risalita.
Molti sono i concetti di rilevanza giuridica che si possono trovare nelle varie leggi che, per contenuto, possono comunque considerarsi piuttosto simili nella loro organicità.
Tra questi, sicuramente vi è la nozione di pista definita come un'area innevata ad uso pubblico abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale in base ad un apposito provvedimento amministrativo.
Tale definizione è molto efficace in quanto offre la possibilità di individuare con chiarezza quali sono le aree destinate agli sciatori e quale il limite del bordo pista, per definire fino a dove il gestore delle piste di sci è responsabile per eventuali incurie od omissioni nella manutenzione e nella gestione delle piste.


LA CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE…
L'argomento piste viene trattato dai testi normativi regionali anche con l'indicazione delle caratteristiche tecniche che consentono di classificarle in varie categorie . Si prenda come esempio la legge della Regione Lombardia :
“Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:
* Campo scuola: area in lieve pendio priva di pericoli e ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto.
* Pista facilissima (A): percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle.
* Pista facile (B): percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle.
* Pista di media difficoltà (C): percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci sia a monte che a valle.
* Pista difficile (D): percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, a sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio”.

... E LA SEGNALETICA
E' prevista inoltr
e la previsione di una segnaletica atta ad individuare il grado di difficoltà del percorso secondo la scala cromatica internazionalmente riconosciuta. Il riferimento a quanto prescritto nelle normative regionali è di grande importanza ogniqualvolta si debba accertare se la causa di eventuali incidenti sia o meno imputabile alle condizioni di agibilità e allo stato della pista.


LA LEGGE VENETA…

Caratteristica peculiare della legge regionale del Veneto n. 18 del 1990 è la classificazione giuridica delle piste che differenzia quelle asservite agli impianti di risalita da quelle non asservite e dalle piste da fondo.
Quanto invece attiene alla regolamentazione sul corretto utilizzo delle piste di sci e al comportamento che si deve tenere per non arrecare danno a sè stessi e a terzi, non è adeguato all'importanza e alla delicatezza del tema e viene trattato nelle varie leggi regionali senza tenere conto di quelli che sono gli aspetti e le particolarità peculiari di uno sport quale quello dello sci. Infatti, è sufficiente recarsi su una qualsiasi pista di sci per rendersi conto di quale sia il comportamento degli sciatori, il più delle volte disordinato, imprudente e pericoloso.
Nella legge della regione Veneto, che si può ritenere tra le più complete e organiche, il comportamento degli sciatori viene trattato in unico articolo, sotto la voce ”Disposizioni comuni, transitorie e finali”.
Il richiamo alla prudenza e alla diligenza, a seconda della situazione e delle caratteristiche della pista, rivela intenzioni lodevoli, ma il precetto è espresso in modo troppo generico e astratto per essere efficace. Interessante è invece notare l'esplicito riferimento che la legge fa alla regolamentazione internazionale per la disciplina della circolazione degli sciatori. Viene così sancita l'importanza del "Decalogo dello sciatore" che diventa un vero e proprio punto di riferimento anche nella normativa regionale, in quanto specifica organicamente quali sono gli obblighi a cui tutti gli sciatori sono tenuti durante la discesa.
Viene inoltre lasciata la possibilità ai Comuni di integrare tale disciplina con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni per il corretto utilizzo delle piste. Significativa è quella del Comune di Enego del gennaio del 2000 -raro esempio di intervento regolamentare comunale- che riprende esplicitamente il contenuto del "Decalogo dello sciatore" stabilendo delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei trasgressori.

… E QUELLA DEL LAZIO
Maggiore attenzione al problema della regolamentazione della circolazione sulle piste di sci viene data da una Regione lontana dell'arco alpino, la Regione Lazio, nella legge regionale n. 59 del 9 settembre 1983.
Questa legge dedica il capo II del Titolo III alla disciplina del comportamento degli sciatori, delegando i Comuni a redigere dei regolamenti in armonia con i principi contenuti nella stessa legge.
Oltre al controllo della velocità per non arrecare danni a persone o a cose, viene espresso il concetto di precedenza in senso verticale per tutelare lo sciatore a valle. E' infatti lo sciatore a monte che deve assicurarsi di avere lo spazio sufficiente per compiere il sorpasso, tenendo conto della traiettoria e della velocità di coloro che lo precedono, e della larghezza e delle condizioni della pista, nonchè di ogni altro utile elemento. Ma continuando la lettura dello stesso articolo, si può osservare, con non poco stupore, che il sorpasso deve avvenire normalmente sulla destra e che in caso di difficoltà deve essere preceduto da un quanto mai improbabile richiamo vocale. “Pista !”.
Il contenuto di questo comma rispecchia quanto lontano dalla realtà si trovano i compilatori di questa legge e quanto mai difficile sia interpretare correttamente una situazione di cui non si ha un'esperienza concreta e diretta.
In sostanza, la normativa regionale che si occupa della condotta degli sciatori esprime precetti piuttosto generici e limitati che non assolvono il compito di dare una regolamentazione efficace ad un imponente fenomeno di massa qual è lo sci. Quella attuale è una situazione di transizione molto delicata che da un lato vede la necessità di dare una disciplina seria e organica a tutta la materia e dall'altro si scontra con l'incompetenza -non avendo esperienze concrete e dirette con il mondo della montagna- dei soggetti che sono deputati alla stesura delle leggi. Non solo della disciplina del comportamento degli sciatori e della classificazione delle piste si deve dire, quanto al contenuto delle normative regionali, che affrontano con precisione e specificità i procedimenti concessori riguardanti la progettazione, l'esercizio, l'uso e la manutenzione degli impianti di risalita e delle piste di discesa, ma anche la regolamentazione dell'innevamento programmato, la protezione delle piste dal pericolo di valanghe, la garanzia del soccorso agli infortunati.
Tutti argomenti che meritano di essere approfonditi con una certa organicità e ai quali dedicheremo ampia trattazione nel prossimo numero.


Marco Del Zotto
Dottore in giurisprudenza presso lo Studio Legale Del Zotto Maestro di sci