Impianti a fune:
una proroga per le scadenze tecniche agli esercenti delle regioni a
statuto ordinario
che chiedono il finanziamento in base alla legge 140
In continuità con la linea editoriale
di pM, indirizzata ad essere punto di riferimento di "servizio" per
gli operatori della montagna, nella più ampia dizione del termine,
per tutte le informazioni tecniche ed amministrative che possono essere
di interesse per gli operatori si riporta:
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 219/L del 29 dicembre 2000, che pubblica
la Legge 23 dicembre 2000 n. 388: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2001).
Il punto 42, è sicuramente di interesse per il comparto degli
impianti di risalita:
42
Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui
all'art. 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere,
previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità
al funzionamento e della loro sicurezza , di una proroga di un anno
dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3
delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei Trasporti
del 2 gennaio 1985, pubblicate nella gazzetta ufficiale n. 26 del 31
gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni
speciali e le revisioni generali.
Per maggior chiarezza, di seguito pubblichiamo gli
articoli di legge citati sopra, ricordando che la legge n° 140 è
stata inoltre pubblicata sul n° 53 di pM Legge 11 maggio 1999, n. 140
"Norme in materia di attività produttive" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999 Art. 8.
(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un tondo per l'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza
degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui
possono accedere i soggetti pubblici e privati> proprietari o gestori
dei medesimi.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato
il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal
1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni
interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di
cui al comma 2.
Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la
gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione
delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio
dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili a finanziate
mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo
della spesa.
Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento
del contributo assegnato.