Impianti a fune:
una proroga per le scadenze tecniche agli esercenti delle regioni a statuto ordinario
che chiedono il finanziamento in base alla legge 140


In continuità con la linea editoriale di pM, indirizzata ad essere punto di riferimento di "servizio" per gli operatori della montagna, nella più ampia dizione del termine, per tutte le informazioni tecniche ed amministrative che possono essere di interesse per gli operatori si riporta:
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 219/L del 29 dicembre 2000, che pubblica la Legge 23 dicembre 2000 n. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2001).

Il punto 42, è sicuramente di interesse per il comparto degli impianti di risalita:
42
Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza , di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei Trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicate nella gazzetta ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali
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Per maggior chiarezza, di seguito pubblichiamo gli articoli di legge citati sopra, ricordando che la legge n° 140 è stata inoltre pubblicata sul n° 53 di pM Legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999 Art. 8.
(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un tondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati> proprietari o gestori dei medesimi.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2.
Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili a finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato
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