Panoramica sulla situazione
normativa dello sci in Italia - seconda puntata
Continuando l'analisi della normativa regionale
che disciplina l'attività sciatoria,
è interessante approfondire quelle che sono le parti relative
alla costruzione e alla progettazione
delle piste e i procedimenti concessori necessari per poterle poi mettere
in esercizio.
A seconda delle caratteristiche tecniche, è possibile compiere
una classificazione
in varie categorie. Per ognuna di queste categorie -differenziate in
campo scuola, pista facilissima,
pista facile, pista di media difficoltà e pista difficile, come
abbiamo già avuto modo di approfondire
nel numero precedente- vengono indicati il livello di abilità
richiesto agli utenti e l'andamento
morfologico del terreno destinato al tracciato.
Progettazione
e costruzione delle piste
In tutte le leggi regionali vi è l'elencazione
dettagliata dei requisiti che le piste devono avere, anche questa volta
tecnici, che riguardano la lunghezza, la larghezza, l'andamento e la
conformazione idrogeologica del terreno.
Generalmente è richiesto che le piste siano tracciate in zone
idrogeologicamente idonee, non soggette, secondo ragionevoli previsioni,
al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio, che siano di
larghezza non inferiore a metri 20 e che presentino un franco verticale
libero non inferiore a metri 3,50, salvo i casi particolari quali sottopassi
o altro con deroga motivata dell'autorità concedente.
In considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua
pendenza non superi il 7%, possono essere ammesse larghezze inferiori
a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a
metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo.
Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario,
possono essere imposte anche larghezze superiori o appositi ripari.
Per tracciati con sentieri di trasferimento (skiweg) con pendenza limitata
(inferiore al 5%) è ammessa una larghezza fino a metri 2.
Le piste devono inoltre avere un tracciato privo di ostacoli quali rami,
spuntoni di ferro, insidie in genere, tali da costituire, durante il
periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione
di pericolo; non devono avere attraversamenti o interferenze, con strade
carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati
da sciovie, slittovie e altri mezzi di risalita a livello.
Se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti
pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per
l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello normale di
innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della
pista.
In tutte le leggi regionali è prevista poi la predisposizione
di una segnaletica atta a individuare il grado di difficoltà
del percorso.
Il contenuto di tali norme che, come detto in precedenza, è similare
nelle varie leggi regionali, è di grande importanza ogniqualvolta
si debba accertare se la causa di eventuali incidenti sia o meno imputabile
alle condizioni di agibilità, allo stato della pista o se la
stessa corrisponda ai requisiti tecnici prescritti dalla normativa.
I procedimenti concessori
Grande importanza e spazio viene dedicato alla procedura attraverso
la quale si ottiene la concessione per la costruzione di impianti di
risalita e per la progettazione di piste che, per esempio, nella legge
della regione Veneto n.18 del 1990 viene affrontata in titoli appositi:
il II°, che tratta il procedimento concessorio riguardante gli impianti
di risalita; il IV°, che tratta il procedimento concessorio delle
piste.
I progetti degli impianti, che devono essere corredati da una documentazione
tecnica completa riguardante anche le infrastrutture accessorie e complementari,
sono soggetti a una fase istruttoria compiuta da una commissione che
valuta gli aspetti idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici
e ambientali coinvolti dai singoli progetti.
Solo una volta data l'approvazione del progetto da parte della Giunta
regionale che costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità,
il soggetto titolare della concessione può iniziare i lavori.
Ultimata la costruzione dell'impianto, lo stesso viene sottoposto a
verifiche e prove funzionali.
Vi è inoltre una commissione di collaudo costituita da un tecnico
abilitato e da un funzionario amministrativo esperti nel settore funiviario
che redigono la relazione di collaudo e il rispettivo certificato.
Nel caso la concessione in scadenza non venga rinnovata e si estingua,
è interessante notare che nelle varie leggi viene prescritta
la restituzione in pristino dei luoghi su cui insistono gli impianti.
L'autorizzazione all'esercizio degli impianti si ha solo previa autorizzazione
del presidente della Giunta regionale, subordinato a un nulla osta tecnico
rilasciato dai competenti uffici del Ministero dei trasporti.
La concessione delle piste di sci richiede anch'essa la presenza di
determinati requisiti tecnici che garantiscano la sicurezza degli sciatori.
Il procedimento concessorio in sè è similare a quello
per la costruzione degli impianti di risalita.
Vi è da tenere presente che la legge della Regione Lombardia
prevede che l'autorizzazione all'apertura delle piste da sci non venga
rilasciata dalla competente giunta regionale, bensì dalla comunità
montana nella persona del suo presidente.
La pista, una volta ottenuto il riconoscimento viene iscritta in un
registro ufficiale, istituito e conservato presso la giunta regionale.
Se l'interessato non ha la disponibilità dei terreni su cui viene
realizzata la pista, la dichiarazione di pubblica utilità della
giunta regionale comporta la potestà di chiedere la dichiarazione
d'urgenza e l'indifferibilità delle opere approvate e/o la costituzione
di una servitù previo pagamento di una indennità al proprietario
del fondo.
La servitù di pista comporta anche una serie di facoltà
riconosciute al concessionario della pista per tutelare al meglio gli
sciatori, rendere sicuro e regolare sia l'accesso che l'esercizio della
pista.
Ma i concessionari sono tenuti anche a una serie di obblighi tra cui
assicurare l'agibilità della pista stessa, curare la sua manutenzione,
istituire il soccorso sulle piste, sospendere l'esercizio della pista
a fini cautelari in caso di pericolo o di inagibilità.
Le varie leggi contemplano una serie di sanzioni amministrative pecuniarie
per la violazione di talune norme, ferma restando l'applicazione di
sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
L'innevamento programmato
Nella legge n.18 del 1990 della regione Veneto, che per completezza
e organicità è un valido punto di riferimento, il titolo
VI° è interamente dedicato ai sistemi d'innevamento programmato
che possono essere realizzati su richiesta dei concessionari solo dopo
aver avuto la concessione da parte della giunta regionale che valutata
l'idoneità economica, finanziaria ed organizzativa del richiedente,
provvede anche alla eventuale concessione dei contributi secondo determinati
criteri di priorità.
Con la previsione dell'innevamento programmato, presente non solo nella
normativa della regione Veneto ma anche, per esempio, in quella della
Provincia Autonoma di Trento, risulta evidente come lo sci abbia raggiunto
rilevanza turistica e sociale di livello primario e come il legislatore
ne disciplini la pratica anche se non ancora come dovrebbe essere.
Previsione
e prevenzione dei rischi da valanga
L'attività sciistica viene svolta in montagna in un ambiente
che è soggetto a numerosi fattori esterni quali le condizioni
meteorologiche, i cambiamenti di temperatura, la trasformazione della
neve, la formazione di ghiaccio, i mutamenti del manto nevoso dovuti
alla forza del vento.
L'insidia più temibile della montagna invernale è costituita
dalle valanghe.
Negli ultimi anni hanno causato la morte di molti sciatori e hanno stimolato
l'adozione di mezzi di prevenzione e uno studio approfondito del fenomeno.
Alcune regioni in particolare hanno emanato delle leggi che si occupano
proprio della previsione e della prevenzione dei rischi da valanga,
allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli sciatori
e degli abitanti.
In questo senso ben ha operato la Regione Abruzzo con la legge n.47
del 18 giugno 1992 che definisce le procedure per l'accertamento dei
pericoli e dei rischi da valanga.
L'articolo 2 prevede infatti una carta di localizzazione dei pericoli
di valanghe, aggiornata periodicamente, che evidenzia le zone maggiormente
a rischio.
In tali zone è prevista la sospensione, a titolo cautelativo,
dell'edificazione nonchè della realizzazione di impianti e infrastrutture.
Alla predisposizione di tale carta di localizzazione provvede il servizio
per la Protezione Civile con la collaborazione dell'Ispettorato regionale
delle foreste, degli ispettorati dipartimentali provinciali, delle strutture
territoriali dello stato, dei servizi del genio civile e delle comunità
montane. Vi è inoltre la collaborazione del comitato tecnico
regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.).
Interessante è la distinzione delle aree a rischio in due categorie,
di cui la prima comprende le zone che presentano un livello di rischio
permanente e non eliminabile e la seconda comprende le zone con un livello
di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato
con adeguate opere e interventi di prevenzione.
A seconda della categoria a cui le zone appartengono, vi è il
divieto di realizzazione di opere o la possibilità di costruzione
purchè sia salvaguardata la pubblica e privata incolumità.
Le prescrizioni del CO.RE.NE.VA., eccetto situazioni di rischio imminente
ed eccezionale, devono sempre essere approvate dalla giunta regionale.
L'articolo 13 della legge dell'Abruzzo prevede che sia la giunta regionale
a dare l'approvazione per la realizzazione di opere di difesa e prevenzione
dei pericoli da valanga, su conforme parere tecnico del CO.RE.NE.VA.
Importante è rilevare che, in situazioni di imminente pericolo
nelle zone a rischio valanghivo, è il sindaco che provvede a
limitare o interdire la circolazione per garantire la sicurezza.
A prescindere dall'ordinanza del Sindaco, sono ugualmente i proprietari
e i gestori degli impianti e delle piste che devono garantire l'incolumità
delle persone quando l'imminenza del pericolo sia loro nota o presumibile.
E' previsto inoltre l'espletamento di un servizio di rilevamento dei
dati meteo e nivometrici e delle valanghe che viene effettuato dall'ispettorato
regionale delle foreste.
L'amministrazione regionale organizza dei corsi di specializzazione
affinchè il personale designato a partecipare alle attività
previste dalla legge stessa abbia una conoscenza aggiornata delle tematiche
e delle tecniche di intervento rivolte a prevenire il rischio da valanga.
Si vuole favorire anche il coordinamento con le altre regioni, allo
scopo di promuovere lo scambio d'informazioni, notizie e dati concernenti
la neve e le valanghe, promuovere la sperimentazione di mezzi e attrezzature
nello specifico settore, curare e diffondere pubblicazioni sulle materie
oggetto di studio.
Facendo un confronto con le altre leggi che si occupano della circolazione
sulle piste e della sicurezza, si può notare che le norme contengono
principi finalizzati sia alla prevenzione delle valanghe che ad assicurare
adeguate condizioni di agibilità e sicurezza.
Anche l'importante legge della Valle d'Aosta n.9 del 17 marzo 1992 e
successive modifiche tratta la materia privilegiando gli aspetti della
sicurezza in pista, mettendo in evidenza l'importanza dello studio dei
fenomeni valanghivi e della prevenzione.
Vi è l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva che
esprime pareri sull'idoneità tecnica della pista, sulla rispondenza
della segnaletica e sulle prescrizioni di lavori cui eventualmente subordinare
l'esercizio della pista.
Come per le altre regioni, il provvedimento di chiusura della pista
spetta al gestore delle piste, su segnalazione del direttore delle piste,
sia in caso di pericolo di valanghe sia in caso di cattive condizioni
di agibilità.
Particolare della legge della Valle d'Aosta è l'istituzione di
una commissione locale per le valanghe che ha il compito di esprimere
pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura.
Non ultima in ordine di importanza è la legge della Provincia
Autonoma di Trento n.7 del 1987 e il suo regolamento per l'esecuzione,
con le recenti modifiche apportate proprio in tema di prevenzione e
di misure di difesa dal pericolo di valanghe.
La commissione di coordinamento di cui all'art.5 della legge autorizza
la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe secondo i criteri
per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio.
La Commissione ha anche il compito di vigilare sulle misure di difesa
e, in caso di pericolo immediato per l'incolumità delle persone,
il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità
pubbliche può sospendere l'esercizio dell'impianto a fune o della
pista di sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale
valanghe.
E' interessante notare che il regolamento per l'esecuzione della legge
della Provincia di Trento individua espressamente all'art.31/16 le figure
professionali addette all'attuazione delle misure gestionali relative
alle misure di difesa dal pericolo di valanghe: il responsabile della
sicurezza valanghe, il direttore delle operazioni, l'operatore del distacco
artificiale, l'osservatore nivologico, tutti con specifiche competenze
nel settore e con determinati compiti da espletare.
E' evidente che, soprattutto nelle zone dove il pericolo valanghe è
più sentito, la normativa che disciplina l'attività sciatoria
abbia specificamente regolamentato, in alcuni casi anche con risultati
apprezzabili, non solo le misure di difesa ma anche tutti gli aspetti
relativi alla prevenzione e alla previsione del distacco di valanghe.
Il soccorso in pista
Il rapporto tra gestore del comprensorio sciistico e turista frequentatore
delle piste è cambiato con il passare degli anni.
Mentre in un primo tempo l'acquisto dello skipass definiva un rapporto
contrattuale che aveva per oggetto il trasporto da valle a monte e si
esauriva con il raggiungimento dell'arrivo dell'impianto da parte dello
sciatore, oggi un orientamento giurisprudenziale e dottrinario piuttosto
consolidato -contraddetto peraltro da una recentissima sentenza della
Cassazione del 15 febbraio u.s. di cui approfondiremo i contenuti- ritiene
che il rapporto contrattuale comprenda, oltre al trasporto a monte,
anche la discesa lungo una pista di sci preparata e priva di insidie.
In quest'ottica, fra i servizi che il gestore è tenuto a garantire
al turista rientra sicuramente anche il soccorso degli infortunati,
che ha avuto specifica regolamentazione in alcune leggi regionali tra
cui possiamo citare quella della Provincia Autonoma di Trento n.7 del
1987 e successive modifiche, e il suo regolamento di esecuzione che
prevede esplicitamente all'art.26 il trasporto degli infortunati.
Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto
ad assicurare il trasporto degli infortunati sulla pista stessa fino
alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da un'autoambulanza.
Tale servizio deve essere svolto nel modo migliore e più
celere possibile -continua l'art.26- con un'attrezzatura e un'organizzazione
adeguate.
Il servizio cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario.
Vi è da tenere in considerazione il fatto che il responsabile
d'esercizio può delegare l'effettuazione del servizio a istituzioni
o enti specializzati, tra i quali degna di rilevanza nazionale è
la F.I.S.P.S., la Federazione Italiana per il Soccorso sulle Piste di
Sci.
Tutti gli incidenti sono inoltre statisticamente elencati a seconda
della tipologia e sono comunicati al Servizio Turismo e Attività
Sportive.
Conclusioni
Quanto esposto fino ad ora rappresenta una panoramica della situazione
normativa italiana che ha carattere solamente regionale, e quindi efficacia
limitata territorialmente.
I principi espressi nelle varie leggi si avvicinano tra loro, seppur
con alcune differenziazioni tra regione e regione.
Va però rilevato che la normativa regionale raramente impartisce
prescrizioni o regole di condotta.
Per l'accertamento delle responsabilità valgono perciò
i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e le poche ma
esaustive regole del "Decalogo dello sciatore".
Spesso si sente auspicare l'introduzione di una legge nazionale più
completa ed esauriente: un tema molto delicato.
Per uno sport di massa come lo sci, praticato sì su piste preparate
e segnalate, ma pur sempre espressione di libertà, è forse
preferibile mantenere poche e chiare norme di comportamento piuttosto
che intervenire, come è già successo in altri settori,
con una gabbia normativa di difficile comprensione e di ardua applicazione.
dott. Marco Del Zotto
Studio Legale Del Zotto
Maestro di Sci