Panoramica sulla situazione normativa dello sci in Italia - seconda puntata

Continuando l'analisi della normativa regionale che disciplina l'attività sciatoria,
è interessante approfondire quelle che sono le parti relative alla costruzione e alla progettazione
delle piste e i procedimenti concessori necessari per poterle poi mettere in esercizio.
A seconda delle caratteristiche tecniche, è possibile compiere una classificazione
in varie categorie. Per ognuna di queste categorie -differenziate in campo scuola, pista facilissima,
pista facile, pista di media difficoltà e pista difficile, come abbiamo già avuto modo di approfondire
nel numero precedente- vengono indicati il livello di abilità richiesto agli utenti e l'andamento
morfologico del terreno destinato al tracciato.


Progettazione
e costruzione delle piste

In tutte le leggi regionali vi è l'elencazione dettagliata dei requisiti che le piste devono avere, anche questa volta tecnici, che riguardano la lunghezza, la larghezza, l'andamento e la conformazione idrogeologica del terreno.
Generalmente è richiesto che le piste siano tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio, che siano di larghezza non inferiore a metri 20 e che presentino un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo i casi particolari quali sottopassi o altro con deroga motivata dell'autorità concedente.
In considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il 7%, possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo.
Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori o appositi ripari.
Per tracciati con sentieri di trasferimento (skiweg) con pendenza limitata (inferiore al 5%) è ammessa una larghezza fino a metri 2.
Le piste devono inoltre avere un tracciato privo di ostacoli quali rami, spuntoni di ferro, insidie in genere, tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; non devono avere attraversamenti o interferenze, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie e altri mezzi di risalita a livello.
Se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello normale di innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista.
In tutte le leggi regionali è prevista poi la predisposizione di una segnaletica atta a individuare il grado di difficoltà del percorso.
Il contenuto di tali norme che, come detto in precedenza, è similare nelle varie leggi regionali, è di grande importanza ogniqualvolta si debba accertare se la causa di eventuali incidenti sia o meno imputabile alle condizioni di agibilità, allo stato della pista o se la stessa corrisponda ai requisiti tecnici prescritti dalla normativa.

I procedimenti concessori
Grande importanza e spazio viene dedicato alla procedura attraverso la quale si ottiene la concessione per la costruzione di impianti di risalita e per la progettazione di piste che, per esempio, nella legge della regione Veneto n.18 del 1990 viene affrontata in titoli appositi: il II°, che tratta il procedimento concessorio riguardante gli impianti di risalita; il IV°, che tratta il procedimento concessorio delle piste.
I progetti degli impianti, che devono essere corredati da una documentazione tecnica completa riguardante anche le infrastrutture accessorie e complementari, sono soggetti a una fase istruttoria compiuta da una commissione che valuta gli aspetti idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici e ambientali coinvolti dai singoli progetti.
Solo una volta data l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale che costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità, il soggetto titolare della concessione può iniziare i lavori.
Ultimata la costruzione dell'impianto, lo stesso viene sottoposto a verifiche e prove funzionali.
Vi è inoltre una commissione di collaudo costituita da un tecnico abilitato e da un funzionario amministrativo esperti nel settore funiviario che redigono la relazione di collaudo e il rispettivo certificato.
Nel caso la concessione in scadenza non venga rinnovata e si estingua, è interessante notare che nelle varie leggi viene prescritta la restituzione in pristino dei luoghi su cui insistono gli impianti.
L'autorizzazione all'esercizio degli impianti si ha solo previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, subordinato a un nulla osta tecnico rilasciato dai competenti uffici del Ministero dei trasporti.
La concessione delle piste di sci richiede anch'essa la presenza di determinati requisiti tecnici che garantiscano la sicurezza degli sciatori.
Il procedimento concessorio in sè è similare a quello per la costruzione degli impianti di risalita.
Vi è da tenere presente che la legge della Regione Lombardia prevede che l'autorizzazione all'apertura delle piste da sci non venga rilasciata dalla competente giunta regionale, bensì dalla comunità montana nella persona del suo presidente.
La pista, una volta ottenuto il riconoscimento viene iscritta in un registro ufficiale, istituito e conservato presso la giunta regionale.
Se l'interessato non ha la disponibilità dei terreni su cui viene realizzata la pista, la dichiarazione di pubblica utilità della giunta regionale comporta la potestà di chiedere la dichiarazione d'urgenza e l'indifferibilità delle opere approvate e/o la costituzione di una servitù previo pagamento di una indennità al proprietario del fondo.
La servitù di pista comporta anche una serie di facoltà riconosciute al concessionario della pista per tutelare al meglio gli sciatori, rendere sicuro e regolare sia l'accesso che l'esercizio della pista.
Ma i concessionari sono tenuti anche a una serie di obblighi tra cui assicurare l'agibilità della pista stessa, curare la sua manutenzione, istituire il soccorso sulle piste, sospendere l'esercizio della pista a fini cautelari in caso di pericolo o di inagibilità.
Le varie leggi contemplano una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di talune norme, ferma restando l'applicazione di sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

L'innevamento programmato

Nella legge n.18 del 1990 della regione Veneto, che per completezza e organicità è un valido punto di riferimento, il titolo VI° è interamente dedicato ai sistemi d'innevamento programmato che possono essere realizzati su richiesta dei concessionari solo dopo aver avuto la concessione da parte della giunta regionale che valutata l'idoneità economica, finanziaria ed organizzativa del richiedente, provvede anche alla eventuale concessione dei contributi secondo determinati criteri di priorità.
Con la previsione dell'innevamento programmato, presente non solo nella normativa della regione Veneto ma anche, per esempio, in quella della Provincia Autonoma di Trento, risulta evidente come lo sci abbia raggiunto rilevanza turistica e sociale di livello primario e come il legislatore ne disciplini la pratica anche se non ancora come dovrebbe essere.

Previsione
e prevenzione dei rischi da valanga

L'attività sciistica viene svolta in montagna in un ambiente che è soggetto a numerosi fattori esterni quali le condizioni meteorologiche, i cambiamenti di temperatura, la trasformazione della neve, la formazione di ghiaccio, i mutamenti del manto nevoso dovuti alla forza del vento.
L'insidia più temibile della montagna invernale è costituita dalle valanghe.
Negli ultimi anni hanno causato la morte di molti sciatori e hanno stimolato l'adozione di mezzi di prevenzione e uno studio approfondito del fenomeno.
Alcune regioni in particolare hanno emanato delle leggi che si occupano proprio della previsione e della prevenzione dei rischi da valanga, allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli sciatori e degli abitanti.
In questo senso ben ha operato la Regione Abruzzo con la legge n.47 del 18 giugno 1992 che definisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga.
L'articolo 2 prevede infatti una carta di localizzazione dei pericoli di valanghe, aggiornata periodicamente, che evidenzia le zone maggiormente a rischio.
In tali zone è prevista la sospensione, a titolo cautelativo, dell'edificazione nonchè della realizzazione di impianti e infrastrutture.
Alla predisposizione di tale carta di localizzazione provvede il servizio per la Protezione Civile con la collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli ispettorati dipartimentali provinciali, delle strutture territoriali dello stato, dei servizi del genio civile e delle comunità montane. Vi è inoltre la collaborazione del comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.).
Interessante è la distinzione delle aree a rischio in due categorie, di cui la prima comprende le zone che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile e la seconda comprende le zone con un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere e interventi di prevenzione.
A seconda della categoria a cui le zone appartengono, vi è il divieto di realizzazione di opere o la possibilità di costruzione purchè sia salvaguardata la pubblica e privata incolumità.
Le prescrizioni del CO.RE.NE.VA., eccetto situazioni di rischio imminente ed eccezionale, devono sempre essere approvate dalla giunta regionale.
L'articolo 13 della legge dell'Abruzzo prevede che sia la giunta regionale a dare l'approvazione per la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dei pericoli da valanga, su conforme parere tecnico del CO.RE.NE.VA.
Importante è rilevare che, in situazioni di imminente pericolo nelle zone a rischio valanghivo, è il sindaco che provvede a limitare o interdire la circolazione per garantire la sicurezza.
A prescindere dall'ordinanza del Sindaco, sono ugualmente i proprietari e i gestori degli impianti e delle piste che devono garantire l'incolumità delle persone quando l'imminenza del pericolo sia loro nota o presumibile.
E' previsto inoltre l'espletamento di un servizio di rilevamento dei dati meteo e nivometrici e delle valanghe che viene effettuato dall'ispettorato regionale delle foreste.
L'amministrazione regionale organizza dei corsi di specializzazione affinchè il personale designato a partecipare alle attività previste dalla legge stessa abbia una conoscenza aggiornata delle tematiche e delle tecniche di intervento rivolte a prevenire il rischio da valanga.
Si vuole favorire anche il coordinamento con le altre regioni, allo scopo di promuovere lo scambio d'informazioni, notizie e dati concernenti la neve e le valanghe, promuovere la sperimentazione di mezzi e attrezzature nello specifico settore, curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio.
Facendo un confronto con le altre leggi che si occupano della circolazione sulle piste e della sicurezza, si può notare che le norme contengono principi finalizzati sia alla prevenzione delle valanghe che ad assicurare adeguate condizioni di agibilità e sicurezza.
Anche l'importante legge della Valle d'Aosta n.9 del 17 marzo 1992 e successive modifiche tratta la materia privilegiando gli aspetti della sicurezza in pista, mettendo in evidenza l'importanza dello studio dei fenomeni valanghivi e della prevenzione.
Vi è l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva che esprime pareri sull'idoneità tecnica della pista, sulla rispondenza della segnaletica e sulle prescrizioni di lavori cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.
Come per le altre regioni, il provvedimento di chiusura della pista spetta al gestore delle piste, su segnalazione del direttore delle piste, sia in caso di pericolo di valanghe sia in caso di cattive condizioni di agibilità.
Particolare della legge della Valle d'Aosta è l'istituzione di una commissione locale per le valanghe che ha il compito di esprimere pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura.
Non ultima in ordine di importanza è la legge della Provincia Autonoma di Trento n.7 del 1987 e il suo regolamento per l'esecuzione, con le recenti modifiche apportate proprio in tema di prevenzione e di misure di difesa dal pericolo di valanghe.
La commissione di coordinamento di cui all'art.5 della legge autorizza la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe secondo i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio.
La Commissione ha anche il compito di vigilare sulle misure di difesa e, in caso di pericolo immediato per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche può sospendere l'esercizio dell'impianto a fune o della pista di sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale valanghe.
E' interessante notare che il regolamento per l'esecuzione della legge della Provincia di Trento individua espressamente all'art.31/16 le figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali relative alle misure di difesa dal pericolo di valanghe: il responsabile della sicurezza valanghe, il direttore delle operazioni, l'operatore del distacco artificiale, l'osservatore nivologico, tutti con specifiche competenze nel settore e con determinati compiti da espletare.
E' evidente che, soprattutto nelle zone dove il pericolo valanghe è più sentito, la normativa che disciplina l'attività sciatoria abbia specificamente regolamentato, in alcuni casi anche con risultati apprezzabili, non solo le misure di difesa ma anche tutti gli aspetti relativi alla prevenzione e alla previsione del distacco di valanghe.

Il soccorso in pista
Il rapporto tra gestore del comprensorio sciistico e turista frequentatore delle piste è cambiato con il passare degli anni.
Mentre in un primo tempo l'acquisto dello skipass definiva un rapporto contrattuale che aveva per oggetto il trasporto da valle a monte e si esauriva con il raggiungimento dell'arrivo dell'impianto da parte dello sciatore, oggi un orientamento giurisprudenziale e dottrinario piuttosto consolidato -contraddetto peraltro da una recentissima sentenza della Cassazione del 15 febbraio u.s. di cui approfondiremo i contenuti- ritiene che il rapporto contrattuale comprenda, oltre al trasporto a monte, anche la discesa lungo una pista di sci preparata e priva di insidie.
In quest'ottica, fra i servizi che il gestore è tenuto a garantire al turista rientra sicuramente anche il soccorso degli infortunati, che ha avuto specifica regolamentazione in alcune leggi regionali tra cui possiamo citare quella della Provincia Autonoma di Trento n.7 del 1987 e successive modifiche, e il suo regolamento di esecuzione che prevede esplicitamente all'art.26 il trasporto degli infortunati.
Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad assicurare il trasporto degli infortunati sulla pista stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da un'autoambulanza.
Tale servizio deve essere svolto “nel modo migliore e più celere possibile” -continua l'art.26- con un'attrezzatura e un'organizzazione adeguate.
Il servizio cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario.
Vi è da tenere in considerazione il fatto che il responsabile d'esercizio può delegare l'effettuazione del servizio a istituzioni o enti specializzati, tra i quali degna di rilevanza nazionale è la F.I.S.P.S., la Federazione Italiana per il Soccorso sulle Piste di Sci.
Tutti gli incidenti sono inoltre statisticamente elencati a seconda della tipologia e sono comunicati al Servizio Turismo e Attività Sportive.

Conclusioni
Quanto esposto fino ad ora rappresenta una panoramica della situazione normativa italiana che ha carattere solamente regionale, e quindi efficacia limitata territorialmente.
I principi espressi nelle varie leggi si avvicinano tra loro, seppur con alcune differenziazioni tra regione e regione.
Va però rilevato che la normativa regionale raramente impartisce prescrizioni o regole di condotta.
Per l'accertamento delle responsabilità valgono perciò i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e le poche ma esaustive regole del "Decalogo dello sciatore".
Spesso si sente auspicare l'introduzione di una legge nazionale più completa ed esauriente: un tema molto delicato.
Per uno sport di massa come lo sci, praticato sì su piste preparate e segnalate, ma pur sempre espressione di libertà, è forse preferibile mantenere poche e chiare norme di comportamento piuttosto che intervenire, come è già successo in altri settori, con una gabbia normativa di difficile comprensione e di ardua applicazione.

dott. Marco Del Zotto
Studio Legale Del Zotto
Maestro di Sci