DI LEGGE IN LEGGE
La legge-quadro sul turismo
La recente chiusura della legislatura è stata
caratterizzata dall'approvazione di una serie di leggi, tra cui figura
anche la riforma che sancisce i principi fondamentali e gli strumenti
della politica del turismo: un'industria che per l'Italia, e non solo
quella montana, rappresenta una voce economica e occupazionale primaria.
Molti aspetti sono degni di nota: in generale, si può cogliere
l'intenzione di "fare sistema" (evviva!) ottimizzando le risorse;
e di creare standard qualitativi sia per gli enti come per le strutture
e l'erogazione dei servizi.
Proponiamo il testo approvato in via definitiva dal Senato l'8 marzo
2001,
non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel momento
della chiusura redazionale di pM.
"RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO"
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
ART. 1.
(Princìpi)
* 1. La presente legge definisce i princìpi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
* 2. La Repubblica:
- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico
e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione
europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività
e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
- b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio
territoriale delle aree depresse;
- c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le
tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare
la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono
alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed
ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche
attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
- g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse
ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
- h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali
e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato
e della vocazione territoriale;
- i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e
la conoscenza del fenomeno turistico;
- l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando
le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
* 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui
alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
ART. 2.
(Competenze)
* 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e
delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare
riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì
l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta
turistica.
* 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo
e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo
1 della presente legge.
* 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale
degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo
e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale.
Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea
in materia di turismo.
* 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto,
i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico.
Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici
e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico
e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche,
stabilisce:
- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione
e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità
di standard omogenei ed uniformi;
- d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e
delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e
delle strutture ricettive in generale;
-e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni
che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da
applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità
di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove
professionalità emergenti nel settore;
- h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive
gestite senza scopo di lucro;
- i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza
non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione,
riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata
delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei
per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali,
assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
* 5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed
obiettivi relativi:
- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico
di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare
riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali,
come definiti dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi,
di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale,
ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi
turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti
qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da
golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta
dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
- f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale
e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico,
attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
* 6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità
delle modalità attuative, di efficienza, economicità e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà
nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione,
entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
4, dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti
dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma
4.
* 7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del
consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4
si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di
ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata
secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
* 8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al
comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge.
I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.
ART. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
* 1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due
anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre
autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni
ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti
del documento contenente le linee guida.
La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle
linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e
a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto
tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.
Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti.
* 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a
lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
ART. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
* 1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite
le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico,
nonchè le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione
di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica
da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme
di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale
dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti
di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di
trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi
di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente
delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti
turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria,
sulle norme valutarie e doganali;
- g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare
le relative competenti associazioni;
- h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela
del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
- i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a
livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema
turistico.
* 2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1
del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla
seguente:
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero
o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto;
- b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7. (Obbligo di fidejussione).
- 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10
miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa
a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
- 2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
- 3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullità.
- 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente
la preventiva escussione del venditore.
* 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente
o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali
e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione
per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi
delle associazioni dei consumatori.
ART. 5.
(Sistemi turistici locali)
* 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei
o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali
e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura
e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate.
* 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono
i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli
enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti pubblici
e privati interessati.
* 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del
territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi
del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente
articolo.
* 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle
risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge,
definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti
di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare,
le seguenti finalità:
- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e
di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari
alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana
e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione
e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione
degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a);
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità
per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione
e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento
allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica
e di qualità, e di club di prodotto, nonchè alla tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici,
per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e
all'estero.
* 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità
assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici
locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri
e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico
per gli incentivi alle imprese.
* 6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni
allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento
a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di
turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre
mesi, il parametro dei residenti.
ART. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
* 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
* 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano
le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le
modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo
sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante
30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi
annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata.
A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di
categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento
della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione
e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con
impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per
cento della spesa prevista.
* 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria,
ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
ART. 7.
(Imprese turistiche
e attività professionali)
* 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli
di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti
alla formazione dell'offerta turistica.
* 2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al
comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
b).
* 3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
* 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi
e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria,
così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine
disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
* 5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
* 6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui
al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità
su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti
e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
g).
* 7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non
appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati
a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo
il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti
richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività
professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data
di entrata in vigore della presente legge.
* 9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare
le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti
ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi
finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali
di collaborazione.
A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto
dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo
23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE
nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso.
* 10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione
del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce
meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco,
sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO
E IL RISPARMIO TURISTICO
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
* 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 109.
-1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè
i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non
convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
- 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione
del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente
in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia
del titolare.
- 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori,
sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle
generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno.
Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta
dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti
di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità
locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive
al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare
tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
ART. 9.
(Semplificazioni)
* 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli
esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco
del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti
e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati.
La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè
ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture
a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
* 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai
fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
* 3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore
agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a
darne comunicazione al sindaco.
* 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
- a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso
di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta
giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività
per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più
iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato
dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività
dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè a
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente
articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
* 5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta
con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni,
la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente
ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo
che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta
giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
* 6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni
e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche
si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione,
ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle
procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività
produttive, se più favorevoli.
Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni
esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità
di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività
e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa
la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche
la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
ART. 10.
(Fondo di rotazione
per il prestito e il risparmio turistico)
* 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito
ed il risparmio turistico, di seguito denominato Fondo,
al quale affluiscono:
- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società
finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità,
erogati da soggetti pubblici o privati.
* 2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce
il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di
sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono
prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi
al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di
bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare
i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione
delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati
nell'ambito delle aree depresse.
* 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo
scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito
a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede
con decreto a stabilire:
- a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione
del Fondo;
- b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
- d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti
dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti
più bisognosi.
* 4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire
7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
* 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINANZIARIE
ART. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
* 1. è abrogato il regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
* 2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
* 3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente
legge.
* 4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217,
è soppressa.
* 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203:
- a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
- b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza
del settore del turismo;
- c) l'articolo 10, comma 14;
- d) l'articolo 11;
- e) l'articolo 12.
* 6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma
4, della presente legge.
* 7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo
2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante
le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo
4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni,
e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge
7 agosto 1997, n. 266.
* 8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere
applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo
01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili
con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida
di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con
la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse
linee guida.
ART. 12.
(Copertura finanziaria)
* 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo
6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000,
di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno
2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
* 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
* 3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo
di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con
le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.