NUOVA LEGGE PER IL CNSAS
Riportiamo il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica
l'8 marzo 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I tecnici del Cnsas sono oltre 7 mila e, per quantificare il loro operato,
basta citare gli oltre 3.800 interventi svolti lo scorso anno per soccorrere
4746 persone.
La nuova legge ribadisce il carattere volontaristico del servizio, prevedendo
solo
alcune figure specializzate, e puntualizza la competenza esclusiva del
Cnsas
definendo i rapporti con la Protezione civile e la stretta collaborazione
con
il servizio sanitario.
Introduce inoltre compiti di prevenzione e vigilanza
e definisce il ruolo delle Scuole nazionali per qualificare i tecnici
del soccorso in base
a tre livelli di preparazione e specializzazione.
"Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico"
ART. 1.
Finalità ed oggetto
* 1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà
sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano
(CAI).
* 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze
attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni,
al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti
nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del
territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività
svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso
fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni,
la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.
* 3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla
vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche,
sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle
attività speleologiche e di ogni altra attività connessa
alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale
in ambiente montano ed ipogeo.
* 4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale
della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi
in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle
proprie competenze tecniche ed istituzionali.
ART. 2.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale
* 1. Per lo svolgimento delle attività previste
dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con
il Servizio sanitario nazionale.
* 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla
presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali
del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso
sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
* 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano
apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali
del CNSAS.
ART. 3.
Attività del CNSAS
* 1. Ai fini della presente legge, l'attività
dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza
fine di lucro.
ART. 4.
Attività specialistiche
* 1. La formazione, la certificazione e la verifica
periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile
del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo
5.
* 2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti
e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito
libretto personale.
* 3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano
la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio
sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del
CNSAS.
* 4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico
possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione
tecnica specifica del proprio personale.
* 5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali
necessarie per l'elisoccorso in montagna.
ART. 5.
Scuole nazionali
* 1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute
le seguenti scuole nazionali:
- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio
montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente
ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
* 2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici
regolamenti operativi.
ART. 6.
Figure professionali specialistiche
* 1. Sono individuate e riconosciute le seguenti
figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate
dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:
- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.
ART. 7.
Disciplina applicabile al personale
di altre amministrazioni
* 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e
6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato
operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente
ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti
allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute
nei rispettivi ordinamenti.
ART. 8.
Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162
* 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio
1992, n. 162, le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite
dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500
milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni
annue".
* 2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162,
le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900
milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".