LE LEGGI REGIONALI CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITà SCIATORIA,
LE PISTE DI SCI E GLI IMPIANTI DI RISALITA


Legge Regionale Lombardia n.81 del 1975
e successive modifiche
"Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia"

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.15 del 24/03/1981
"Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone"

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.56 del 30/12/1988
"Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia-Giulia. Interventi straordinari in favore a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani dei poli turistici"

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.26 del 08/07/1991
a modifica delle Leggi Regionali n.15/81 e n.56/88

Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.87 del 08/11/1973
e successive modifiche "Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico"

Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.6 del 26/02/1981
e successive modifiche "Ordinamento delle piste di sci"

Legge Regionale Abruzzo n.55 del 05/08/1982
e successive modifiche in particolare legge reg. n.61 del 09/09/1983 "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture"

Legge Regionale Abruzzo n.47 del 18/06/1992
"Norme per la previsione e per la prevenzione dei rischi da valanga"

Legge Regionale Lazio n.59 del 09/09/1983
e successive modifiche "Disciplina in materia di funivie, slittovie e sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture"

Legge Provincia Autonoma di Trento n.7 del 21/04/1987
e successive modifiche "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci"

Legge Regionale Veneto n.18 del 06/03/1990
e successive modifiche "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato"

Legge Regionale Valle d'Aosta n.9 del 17/03/1992
e successive modifiche "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci"

Legge Regionale Valle d'Aosta n.72 del 20/08/1993
e successive modifiche "Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo

Legge Regionale Valle d'Aosta n.2 del 15/02/1997
"Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione"

Legge Regionale Emilia Romagna n.1 del 10/01/1995
"Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve"

Legge Regionale Toscana n.93 del 13/12/1993
"Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati"

Avv. Giancarlo Del Zotto
Dott. Marco Del Zotto
studiolegale@delzotto.it


Sciare in libertà e a contatto con la natura:
Potrà ancora essere possibile?


Le recenti proposte di legge vanno in senso contrario...
Alla luce della linea politico-giuridica che le istituzioni
hanno iniziato a percorrere per risolvere
il problema "sicurezza in pista", è necessario
fare fronte comune tra tutti gli esponenti del mondo
della montagna per avviare una critica costruttiva
alla situazione del mondo dello sci oggi,
in previsione di una regolamentazione
dell'attività sciatoria che non snaturi le peculiarietà
di uno sport amato e praticato da milioni di persone.


Ad oggi, la normativa che disciplina l'attività sciatoria in Italia non ha avuto alcun mutamento sostanziale e la prossima stagione invernale si profila ricca d'incognite per i gestori dei comprensori sciistici, spinti da un lato a rafforzare le misure di sicurezza volte a garantire l'incolumità degli sciatori e dall'altro a evitare di far diventare le piste di discesa lunghi canali protetti da materassi imbottiti di colore fosforescente che snaturano l'ambiente e privano gli sciatori del contatto con la montagna vera.
E' una situazione di empasse, cui si è cercato di porre rimedio con tavole rotonde, convegni sulla sicurezza, dibattiti sulla responsabilità che purtroppo non hanno sortito nulla di concreto.
E' evidente che il rapporto tra gestore e sciatore è cambiato radicalmente negli ultimi anni e il "contratto di skipass" non può più essere limitato alla sola risalita, ma comprende anche la discesa, durante la quale devono essere garantite la praticabilità e l'agibilità delle piste.
Ma non basta. Lo sciatore dovrà essere messo in grado di scegliere la pista adatta alle sue capacità, per cui il gestore dovrà approntare i tabelloni con la classificazione delle difficoltà e installare sulle piste la relativa segnaletica.
In caso di infortunio l'utente avrà diritto anche a un efficiente intervento di soccorso.
In sostanza, con l'acquisto dello skipass lo sciatore ha diritto ad un "pacchetto" di servizi e queste componenti di organizzazione e di "inquadramento" sembrano assumere una crescente prevalenza rispetto al momento di libertà e di rapporto con l'ambiente montagna che un giorno di sci può offrire.
Anche queste componenti tecniche vanno però interpretate correttamente.
Il concetto di praticabilità e di agibilità di una pista deve essere visto in concreto, tenendo in considerazione ogni singola situazione, senza generalizzazioni che possono essere devianti dal punto di vista giuridico.
La pista innevata e battuta è idonea a garantire la discesa degli sciatori, ma le sue caratteristiche possono essere soggette a importanti variazioni nell'arco della giornata, dovute a fattori estranei alla diligenza del gestore e perciò, seppur prevedibili, ininfluenti ai fini dell'attribuzione di eventuali responsabilità al gestore.
In concreto, infatti, gli sbalzi di temperatura influenzano in modo determinante la consistenza e le caratteristiche del manto nevoso. Ma anche le zone di pista più esposte al sole hanno un manto nevoso differente rispetto alle zone ombrose e non si deve dimenticare neppure la maggiore o minore inclinazione del pendio.
E' impossibile quindi rendere una pista omogenea e uniforme per tutta la sua lunghezza per le sue caratteristiche intrinseche.
Rendono sempre nuova e diversa una stessa pista anche le condizioni climatiche mutevoli. Un conto è affrontare un pendio con cielo sereno e visibilità ottimale e un conto è sciare durante una fitta nevicata con foschia e nuvole basse.
Questi sono solo alcuni fattori che condizionano l'attività sciatoria su cui il gestore delle piste non può in alcun modo intervenire.
Non dobbiamo poi dimenticare che anche l'affollamento in pista incide sull'aumento del numero di incidenti dovuti a collisione.
Gli impianti di risalita con portate orarie sempre più elevate hanno contribuito a loro volta a rendere negli orari di punta le piste di sci quasi impraticabili, data la densità di sciatori.
E l'evoluzione dell'attrezzatura sciistica ha fatto il resto. E' infatti possibile raggiungere velocità più elevate con maggior facilità e, di conseguenza percorrere le piste di discesa con un'apparente maggiore sicurezza e disinvoltura a discapito dell'incolumità propria e altrui.
In questo scenario, il gestore si trova ad avere le mani legate, non potendo in alcun modo intervenire né sulle variazioni nivometeorologiche né sul comportamento degli sciatori, la maggior parte dei quali ritiene lo sport dello sci una valvola di sfogo rispetto alla routine e allo stress della vita cittadina.
Questa è la situazione attuale su cui è necessario riflettere per cercare di migliorare la sicurezza sulle piste e diminuire il numero di incidenti -spesso con conseguenze gravissime- che si verificano ogni anno con sempre maggiore frequenza in tutti i comprensori sciistici.
Lo sci e il suo mondo non possono nascondersi dietro utopistici tentativi di risolvere il problema della sicurezza in pista con leggi pensate da uomini lontani dalla montagna e dalle sue peculiarietà e non possono nemmeno difendersi criticando la mentalità di coloro che non conoscono lo sci e il suo ambiente, subendone passivamente le conseguenze.
Lo sci è diventato sport di massa e ha attirato gli interessi della società e delle istituzioni. La magistratura sempre più spesso interviene per dirimere controversie che concernono collisioni fra sciatori o incidenti dovuti a uscite di pista.
Ma il problema è che il mondo dello sci spesso viene interpretato e giudicato da soggetti che non hanno mai visto la neve, che non conoscono la differenza tra pista blu e pista nera, che non capiscono che la montagna non può e non deve essere domata dall'uomo. E' l'uomo che deve amarla e rispettarla per salvaguardare l'incolumità propria e quella degli altri.
Più che una legge che disciplini con eccessi di dettaglio quali devono essere gli obblighi dei gestori e quelli degli sciatori, c'è ancora spazio per poter portare avanti una campagna volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e tutti coloro che vengono a contatto con la montagna sui contenuti dello sport dello sci, sul comportamento che deve essere tenuto in montagna e sui rischi inerenti alla pratica dello sci.
Nel momento in cui una sola legge venisse a disciplinare l'attività sciatoria, a specificare le garanzie che devono essere date agli sciatori durante la discesa e gli obblighi a cui i concessionari delle piste fossero tenuti, nulla potrebbe essere più fatto per fare emergere con forza e determinazione il limite della responsabilità del gestore di un comprensorio sciistico in relazione al comportamento tenuto dallo sciatore durante la discesa.

Questo momento purtroppo è molto vicino, e pochi ancora si rendono conto che, con l'approvazione di una proposta di legge che disciplina la prevenzione degli infortuni nello sci -ad oggi non in vigore solo per le elezioni politiche della scorsa primavera che ne hanno bloccato l'iter parlamentare- il mondo dello sci subirebbe un contraccolpo fortissimo a cui difficilmente si potrebbe porre rimedio.
Se si sente l'esigenza di disciplinare l'attività sciatoria -e alcuni operatori del settore lo hanno ribadito più volte con forza- con una normativa specifica è necessario studiare analiticamente l'evoluzione che lo sci ha avuto e individuare gli aspetti più delicati da codificare, primo fra tutti il limite della responsabilità fra gestore e sciatore.
E invece la proposta di legge oggi in attesa di approvazione in Parlamento affronta la disciplina dell'attività sciatoria in termini prevalentemente non condivisibili:
Art. 6 : Comportamento dello sciatore:
"Il comportamento dell'utente delle aree sciabili deve uniformarsi alle dieci regole di condotta predisposte Federazione Internazionale di Sci, rubricate "Decalogo dello sciatore" (F.I.S., Beyrout, 1967), e successive modificazioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche d'intesa con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal C.O.N.I., possono regolamentare ulteriormente la materia con norme che, comunque, devono fare riferimento alle citate regole. In particolare, ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, ed osservando scrupolosamente le prescrizioni segnalate localmente; deve inoltre osservare le misure antinfortunistiche disposte ai sensi della presente legge e segnalare tempestivamente al gestore delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 2 le carenze riscontrate in dette misure".
Questo articolo mette in evidenza le responsabilità degli sciatori, i loro obblighi in relazione alle capacità tecniche e alle difficoltà della pista, l'osservanza scrupolosa delle segnalazioni e delle prescrizioni che si trovano lungo la pista.
Ma il contenuto dell'articolo che, letto isolatamente, risulta essere apprezzabile, si scontra inesorabilmente con il successivo
art.9 della stessa proposta di legge "che concerne gli obblighi dei gestori :
"Le aree sciabili protette, fino a formare veri e propri complessi sciistici, sono affidate in concessione a gestori, che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tale fine, il gestore deve porre in sicurezza le aree sciabili protette, proteggendo l'utente, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di caduta ed urto, nonché da pericoli atipici, quali le valanghe. Il gestore è tenuto ad adempiere a quanto disposto dal disciplinare di concessione, dal certificato di agibilità, dalle leggi vigenti in materia e da quanto prescritto dalla commissione regionale per le piste. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di sicurezza nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, i gestori delle medesime sono obbligati ad approntare un adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso in caso di incidente agli utenti. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono a curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza, nonché di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti. Il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro dell'ambiente, con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal C.O.N.I., determina con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione del presente articolo".
Il gestore deve porre in sicurezza le aree sciabili, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di caduta e urto degli utenti, nonché da pericoli atipici quali le valanghe.
I gestori hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza.
Ma si va ancora oltre: hanno anche l'obbligo di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti.
Il concetto di rischio inerente, cioè di quella percentuale di rischio che è insita in una attività, che non è eliminabile e che tutti coloro che praticano quella attività devono tenere in debita considerazione ai fini dell'incolumità propria e altrui non emerge negli articoli di questa proposta di legge, caricando i gestori di obblighi concretamente ingestibili. L'esonero da responsabilità solo per cadute o urti "non ragionevolmente prevedibili" non ha senso.
Lo sciatore può cadere in ogni momento, in ogni punto della pista, questo è certo!
Quindi si giunge facilmente alla conclusione paradossale che allo sciatore devono essere garantite "oggettivamente" la sicurezza e l'incolumità lungo tutta la pista.
Negli Stati Uniti, l'applicazione del concetto di rischio inerente alla pratica dello sci non agonistico ha portato a risultati completamente opposti, individuando nello sciatore il solo e unico responsabile degli incidenti che si verificano sulle piste.
Questo deve fare riflettere perché oggi, che ci troviamo ancora senza una normativa che disciplini omogeneamente l'attività sciatoria, la tendenza giurisprudenziale e quella legislativa -come si vede- tendono ad una regolamentazione dello sci priva di una preventiva analisi dell'esperienza reale sia dei concetti giuridici applicabili a questo sport, sia di un confronto aperto e costruttivo con i criteri adottati in altri Paesi.
Scorrendo gli articoli di questa proposta di legge risulta poi evidente l'inapplicabilità dell'art.8 che disciplina le "piste speciali" e il patentino!
"Sono definite "piste speciali" le piste che abbiano determinate caratteristiche di difficoltà e/o di pericolosità.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le piste speciali e possono richiedere agli sciatori che vogliano accedere a tali piste una specifica abilitazione, riconoscendola con il rilascio di un apposito patentino, nonché l'utilizzo del casco di cui all'art.7"
Lo sci è libertà, hanno commentato illustri politici che poi non hanno tradotto in articoli di legge il loro pensiero.
Il risultato è l'introduzione di questa nuova classificazione di "pista speciale", caratterizzata da determinate ma altrettanto imprecisate caratteristiche di difficoltà e/o di pericolosità, percorribili solo con il casco e con la previa esibizione di un patentino.
A parte il concetto di pista pericolosa, che contraddice il contenuto degli articoli precedenti in cui si richiama più volte l'obbligo di apprestare misure di sicurezza idonee ad evitare possibili situazioni di pericolo per gli utenti, è altresì irrealizzabile il rilascio del patentino e il controllo di ogni singolo sciatore prima che inizi la discesa lungo una pista "speciale" .
Infatti quale organo può essere preposto a rilasciare l'abilitazione a percorrere le piste "difficili e pericolose"? Quali sono i criteri di giudizio per accertare l'idoneità di uno sciatore? Quali i meccanismi burocratici per il rilascio e per i controlli ?
Senza tenere in considerazione i turisti stranieri che per sciare liberamente su ogni pista dovrebbero essere in possesso del patentino!
Alla luce della linea politico-giuridica che le istituzioni hanno iniziato a percorrere per risolvere il problema "sicurezza in pista", è necessario fare fronte comune tra tutti gli esponenti del mondo della montagna per avviare una critica costruttiva alla situazione del mondo dello sci oggi, in previsione di una regolamentazione dell'attività sciatoria che non snaturi le peculiarietà di uno sport amato e praticato da milioni di persone.
dott. Marco Del Zotto
Studio Legale Del Zotto
Maestro di Sci(13.000)

LA PROPOSTA DI LEGGE
SULLA SICUREZZA IN PISTA:
IL PARERE DEL GIUDICE


La proposta normativa in oggetto rappresenta, senz'altro, un apprezzabile sforzo finalizzato alla regolamentazione della pratica dello sci, divenuta consistente negli ultimi anni, sia per il proliferare delle stazioni e degli impianti, sia per l'alto numero dei praticanti e frequentatori, più o meno occasionali.
Va detto, tuttavia, che gli sport invernali e lo sci in particolare presentano connotazioni precipue non riscontrabili in altre situazioni: l'ambiente montano, pur meraviglioso ed accattivante, è soggetto a variazioni repentine, non sempre prevedibili. Così pure la pratica dello sci, anche a livello non agonistico, è strettamente influenzata dalle condizioni psicofisiche della persona, dalla tipologia degli attrezzi adoperati (ben diversa appare, infatti, la manovrabilità degli sci tradizionali, dei carving o delle tavole da snowboard), dalla qualità e dal grado di manutenzione degli attrezzi, dalla capacità intrinseca dello sciatore o del raider di saper intuire per tempo le difficoltà e porvi adeguato rimedio facendo ricorso alle proprie effettive risorse.
A parere di chi scrive, una normativa che si prefigga la prevenzione degli infortuni nello sci dovrebbe, con estrema chiarezza, escludere il ricorso ad istituti e dinamiche estranee all'ambiente montano ed alle esigenze e caratteristiche dello sciatore.
La montagna e le piste non sono una strada od un ambiente di lavoro, lo sciatore ed il gestore sono cosa ben diversa dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro.
Occorre, allora, valorizzare la scelta consapevole dell'utente nell'assunzione dei rischi inerenti allo sci, in specie quando entrino in gioco fattori non preventivamente codificabili quali la condizione psicofisica del momento ed il livello d'allenamento e preparazione personale, elementi idonei ad incidere sul bagaglio tecnico dello sciatore esperto od occasionale.
Appare, pertanto, velleitaria l'istituzione di "patentini" per accedere a piste "speciali" o difficili, risultando, in concreto, impossibile verificare con la dovuta tempestività ed aggiornamento, il procedere del bagaglio tecnico di uno sciatore nel corso del tempo, come la quotidiana e transeunte influenza dello stato di forma di un utente degli impianti.
Il tutto senza, poi, considerare come non possa che rimettersi alla consapevole attenzione del turista o dell'atleta la preparazione degli sci o delle tavole (lamine, solette e quant'altro) e lo stato degli attacchi di sicurezza che rappresentano fattori essenziali e non controllabili, in modo preventivo e massivo da terzi, della qualità e della sicurezza di una qualsivoglia sciata.

Ben vengano, pertanto, previsioni normative che richiamino regole preesistenti di comportamento (decalogo dello sciatore), che impone l'uso cogente d'attrezzature di protezione (caschi), che istituiscano aree dedicate allo sci e zone deputate allo snowboard (la cui contemporanea circolazione sovente non è conciliabile per le differenti caratteristiche dei citati attrezzi), occorre, tuttavia, rendere esplicito che lo sciatore deve essere una persona consapevole del tipo d'attività che svolge, dei rischi che comporta e, quindi, soggetto responsabile in proprio in ordine a quei fattori personalissimi che incidono fortemente sulla sicurezza e sulla dinamica degli infortuni.
Quanto ai gestori, ritiene lo scrivente che, anche in questo campo, debbano essere effettuate scelte più radicali che fughino i dubbi generati da richiami vaghi ed incerti in ordine alle qualità e caratteristiche delle piste e della manutenzione.
Invero, l'utilizzare concetti quali "condizioni di sicurezza", "ragionevoli previsioni di pericolo", "adeguati servizi di pronto soccorso", "manutenzione delle piste in modo di assicurare le maggiori garanzie di sicurezza", può risolversi in uno sterile esercizio formale, senza per questo fornire un minimo di regole certe per l'utente, il gestore e l'interprete in caso d'incidente ed accertamento delle responsabilità.
Sarebbe, allora opportuna una vera e propria omologazione di tutte le piste, non solo per uso agonistico, ma anche turistico. Omologazione da concedersi in esito all'accertato rispetto d'alcuni, chiari, standard minimi degli impianti (larghezza delle piste, dislivelli, numero d'incroci, aree di partenze e d'arrivo, collocazione delle risalite, vie di fuga, protezione degli ostacoli fissi, rimozione delle insidie più eclatanti).
Accanto all'omologazione, dovrebbero essere stabilite regole minime, cogentí, in ordine alla manutenzione (battitura del piano sciabile, fresatura delle aree ghiacciate, modalità operative dei "gatti delle nevi", orari destinati alla manutenzione degli impianti).
Dovrebbe, poi, essere valorizzata, come fonte di responsabilità, l'obbligo di un'ampia informazione, in tempo reale, delle condizioni del piano sciabile, anche in esito ai repentini mutamenti delle condizioni atmosferiche.

Orbene, fatta salva la manutenzione minima prevista dalle norme, il gestore potrebbe affievolire od annullare la propria responsabilità, esponendo segnali inequivoci di pericolo quando e se le condizioni lo richiedano (pista ghiacciata, area deputata all'agonismo, neve fresca in pista, produzione in atto o presenza di neve artificiale, manto nevoso insufficiente, piste dedicate promiscuamente alla pratica dello sci e dello snowboard, assenza dì vie di fuga, campi scuola o quant'altro).
Appare evidente che al gestore interessato ad offrire un piano sciabile il più ampiamente sicuro e percorribile, piuttosto che esporre una serie abnorme di segnali di pericolo, converrà investire in manutenzione, ampliamento e prevenzione ben oltre gli standard minimi codificati, così da assicurarsi i maggiori benefici economici rappresentati da una larga e continua presenza di sciatori, agonisti e turisti.
Occorre, infine, attribuire agli operatori della montagna (maestri di sci, addetti agli impianti di risalita) ed alle Forze dell'Ordine un concreto ed efficace potere di vigilanza, stabilendo, tra l'altro, immediata capacità di ritirate, in danno dello sciatore o del raider indisciplinato, imprudente od impreparato, lo "skipass" che abilita all'uso delle risalite.
In sintesi, pertanto, una normativa che voglia effettivamente regolare la pratica dello sci onde limitarne gli incidenti, non può non tener conto delle condizioni precipue dell'ambiente montano che possono trasformare una pista semplice in difficile e viceversa (si pensi ad una "pista speciale" che con ottima neve, adeguatamente preparata, diviene praticabile anche per chi non è dotato di tecnica particolare e ad una pista facile che in condizioni di scarsa visibilità, con precipitazioni in atto o ghiacciata diviene molto impegnativa anche per esperti).
Così pure, nei confronti del singolo sciatore l'Ordinamento deve promuovere la necessità, per chi liberamente decida di avvicinarsi o di praticare gli sport invernali, di una cultura della montagna e del rispetto verso se stessi e verso gli altri, abbandonando logiche puramente economiche e di consumismo selvaggio.

dott. Gaetano Appierto
giudice presso il Tribunale di Pordenone