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A PARTIRE DAL 2003...DA APT A SPA
Il turismo trentino si trasforma e privatizza
A giugno, in Trentino è entrata in vigore la riforma della
promozione turistica (la legge provinciale n. 8/2002), che prevede la
trasformazione dell'attuale APT provinciale in società per azioni
e la privatizzazione delle quindici APT periferiche.
Anche la simbolica e gloriosa farfalla, marchio che ha contraddistinto
l'immagine di uno degli enti turistici più attivi e rappresentativi
d'Italia, è destinata ad andare in pensione.
Ecco l'importante testo di legge, con presentazione di Marco Benedetti,
assessore competente.
Il Turismo montano sta vivendo una fase delicata: soffre per la concorrenza
di altre destinazioni (le mete lontane, soprattutto quelle esotiche) ed
è sottoposto alla pressione della competizione internazionale (molte
sono le nuove località che attraggono quote crescenti di
turisti e la globalizzazione ha esteso all'infinito l'offerta di turismo).
Il turista, per parte sua, vuole cambiare spesso località,
viaggia di più, si ferma meno giorni; insomma, è più
difficile di prima da catturare e, se già cliente, da conservare.
Il Trentino non si sottrae a questa situazione, anche se la completezza
della sua offerta lo mette abbastanza al riparo da rischi di crisi generalizzate.
Però è vero che anche la nostra montagna soffre, soprattutto
d'estate.
La parola d'ordine è ormai una sola: qualità.
La qualità, però, non può riguardare soltanto le singole
strutture ricettive, ma deve interessare l'intero territorio ove opera
chi propone turismo.
Ecco perché anche la Provincia di Trento ha avviato una vera
e propria "offensiva" sul fronte del marketing territoriale,
con l'obiettivo di rafforzare la proposta dei diversi territori che
compongono il Trentino: facendo leva sulle diverse peculiarità
presenti, si sono così individuate quelle componenti che con il turismo
possono favorire l'attrattività della nostra offerta
turistica: quella culturale, in primo luogo e, di pari importanza, quella
enogastronomica.
Proporsi in modo unitario sui mercati è quindi diventata un'esigenza
imprescindibile; così, è in corso di rivisitazione anche il
sistema dei segni "rappresentativi" del Trentino
(la ben nota "Farfalla") per introdurre un marchio
unico del Trentino che sappia renderlo complessivamente riconoscibile
sui mercati.
Questo è anche un periodo di importanti riforme normative: a
giugno, in particolare, è entrata in vigore la riforma della
promozione turistica (la legge provinciale n. 8/2002), che prevede la
trasformazione dell'attuale APT provinciale in società
per azioni e la privatizzazione delle quindici APT periferiche.
A livello centrale, la spa diventerà una vera e propria
agenzia di marketing territoriale, nella quale troverà
posto tutta la composita gamma delle peculiarità del Trentino
(le bellezze naturali, le infrastrutture sportive, i prodotti della nostra
terra, i musei ed i castelli, ecc). Negli ambiti turistici, invece, nasceranno
distinte società (sulle ceneri della attuali APT), che
potranno anche commercializzare il prodotto turistico e quindi proporsi
direttamente sui mercati.
Anche le pro-loco e i loro consorzi hanno ricevuto nuovo impulso dalla
riforma: oltre a poter operare anche nelle zone dove sono presenti le
APT, verranno dotate di nuove risorse per migliorare l'accoglienza e
l'animazione nelle località turistiche del Trentino.
Un'altra importante riforma normativa, anch'essa del 2002 (la legge
provinciale n. 7), ha introdotto significative novità sia
nel settore alberghiero (dove è stato rivisto il sistema di classifica
-le stelle- ora attribuite anche in base ai servizi offerti alla clientela)
che in quello non imprenditoriale (definendo le diverse possibili modalità
con le quali si può intercettare la domanda turistica - esercizi rurali,
bed and breakfast, ecc.-).
Il momento è quindi importante; le grosse novità
dovranno tradursi in azioni concrete per migliorare la competitività
della nostra offerta, tenendo sempre la guardia "alta"
e impegnandosi con energia e vigore per assicurare al Trentino gli spazi
che gli competono nel panorama internazionale delle proposte turistiche.
Marco Benedetti
Assessore all'industria e turismo
della Provincia autonoma di Trento
LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8
Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento
(b.u. 25 giugno 2002, n. 27)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo
quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale. A tal fine
la Provincia promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino
e sostiene l'attività di promozione turistica svolta
a livello locale.
Art. 2 - Linee guida
per la politica turistica provinciale
* 1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica
e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica
e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, previo parere del coordinamento
provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura
e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.
* 2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire
le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi
inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione
delle linee guida.
* 3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica
provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia
e i progetti di ambito di cui all'articolo 3.
Art. 3 - Progetti di ambito
* 1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti
individuati ai sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie
economiche, dalle associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni
pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n.
21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma
di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente
legge.
* 2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici
e privati di cui al comma 1 finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio
dell'economia turistica dell'ambito, da realizzare mediante un coerente
sistema di offerta turistica.
* 3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle
linee guida di cui all'articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche
e operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti
coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché
i tempi per la realizzazione delle iniziative.
Art. 4 - Coordinamento provinciale per il turismo
* 1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica
turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale
per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in
ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento
di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica
e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la
politica turistica e dei progetti di cui all'articolo 3 di interesse
provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche
dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5.
* 2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla
Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.
* 3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità
per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per
il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli
organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria
interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività
di promozione turistica sul territorio provinciale.
Art. 5 - Osservatorio provinciale per il turismo
* 1. E' istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato
come ufficio del servizio provinciale competente in materia di turismo.
* 2. L'osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare,
con la collaborazione del servizio competente in materia statistica, le
seguenti attività:
- a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione
con università, istituti ed enti di ricerca;
- b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di
riferimento;
- c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al
comparto turistico;
- d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno
turistico.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO
Art. 6 - Promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino
* 1. La promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino
è affidata a una società per azioni costituita
o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata
società; la Giunta provinciale è autorizzata a
promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società,
a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati
preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e
lo statuto prevedano:
- a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo
e alla promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica
del Trentino;
- b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento
del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione
di obbligazioni convertibili;
- c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;
- d) la possibilità di partecipare alla società
da parte di altri soggetti pubblici;
- e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti
di cui all'articolo 9;
- f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative
della società e quelle dei soggetti di cui all'articolo
9, delle associazioni pro loco e dei consorzi di associazioni pro loco
di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986.
* 2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell'atto
costitutivo della società e in ogni altra attività
richiesta per la costituzione della società medesima.
* 3. La Giunta provinciale affida la promozione dell'immagine turistica
e territoriale del Trentino alla società mediante apposito
contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:
- a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del
contratto;
- b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia
e la società;
- c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare
al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni
sindacali del personale;
- d) l'obbligo per la società:
1) di assumere il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma
1;
2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma
1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo,
i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo
di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali
vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio
del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di
effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione
presso la Provincia;
- e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione
di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione
o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio
conseguenti all'andamento del mercato;
- f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di
gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui
all'articolo 7, comma 2;
- g) le modalità e le condizioni per l'utilizzazione,
da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui
la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati,
destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);
- h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell'anno
solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché
le modalità per il suo rinnovo.
* 4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale
della società nel limite dell'importo di 100.000,00 euro.
* 5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai
sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è
soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio
di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi
quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'articolo 7,
comma 1.
Art. 7 - Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione
turistica del Trentino
* 1. La Giunta provinciale, d'intesa con la società,
individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati
all'azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione
della società, da trasferire alla società
medesima ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni
sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare
i dipendenti da trasferire alla società.
* 2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma
1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
con la società, può esprimere riserva di esercitare entro
il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto
di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla riassunzione
presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta
anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione
complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità
e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori
rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono oggetto
di specifici accordi tra la Provincia e la società anche
in relazione alle esigenze operative della società; di
tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali
del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato
all'azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato
ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura
della Provincia.
* 3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini
e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto
presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in
organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente
al momento della riassunzione in servizio.
* 4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in
Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva
che ricopriva al momento del trasferimento alla società
o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del
contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale
che per effetto del comma 3 è riassunto in Provincia è
inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva
al momento del trasferimento alla società o in quelle che
sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto
collettivo di lavoro del personale della Provincia. In entrambe le ipotesi
resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità
nel frattempo maturata.
* 5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura
per il trasferimento del personale la Provincia promuove, di intesa con
le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo
di intesa.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI
Art. 8 - Ambiti territoriali omogenei
* 1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale
individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi
dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e
delle categorie economiche del settore turistico.
Art. 9 - Promozione turistica d'ambito
* 1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che
svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica
degli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8 tramite la
realizzazione delle seguenti attività:
- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale
e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati
dai prodotti trentini.
* 2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può
essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo
le modalità previste dal regolamento di esecuzione della
presente legge.
* 3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma
1.
* 4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita
domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) possesso della personalità giuridica;
- b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente
rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati
dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione
turistica dell'ambito;
- d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza
delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente
ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto;
- f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo
del soggetto.
* 5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo
a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni
previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale
delle aziende di promozione turistica.
* 6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato
l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con
effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione
dell'obbligo.
* 7. Le attività di promozione del soggetto individuato
ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le
linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all'articolo
3 ed essere svolte a favore dell'intero territorio e di tutti gli operatori
economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione
dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento.
* 8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri
e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma
1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività
di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei
finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo
dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque
non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire
sulla base di un programma di attività delle iniziative
da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività
svolte dalla società di cui all'articolo 6 e dalle associazioni
pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986. Con
la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità
per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica
del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l'erogazione
dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità
per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione
dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione
contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
* 9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano
la denominazione "Azienda per il turismo" e il contrassegno
di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione
della presente legge.
Art. 10 - Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle
aziende di promozione turistica
* 1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo
9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna
azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale
n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il
comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli
30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono
svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di
commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno.
In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta
provinciale provvede alla sua sostituzione.
* 2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma
1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione.
A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che
resta in carica fino a un massimo di dodici mesi. Fino alla data di apertura
della liquidazione di ciascuna azienda nell'ambito territoriale di riferimento
continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le
aziende di promozione turistica.
* 3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale
finale dell'ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo
alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto
generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione
dell'attività e delle passività dell'ente
alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa.
Il rendiconto generale finale è redatto in conformità
alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente
ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia
nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio
del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza
dei valori contabili riportati.
* 4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi
arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica
di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo
gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è
situato il bene, purché siano destinati a finalità
turistiche.
* 5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all'entità
dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda
di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa
ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica
ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.
Art. 11 - Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione
turistica
* 1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende
di promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo:
- a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al
personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine
e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione
della presente legge;
- b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche
e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire
secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 1; se i
soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento
del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla
Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;
- c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare
allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento
presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del
comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali
nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale
fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla
riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio
di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia
e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti
dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;
- d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità
per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello
trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento
del mercato.
* 2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro
del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di
lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.
* 3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo
9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile
di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento
agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto
delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento,
comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine
di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l'ente
di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto
medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni
sindacali del personale.
* 4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti
di cui all'articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto
previsto al comma 3 nonché il personale individuato come
eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è
trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del
personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite
dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale;
analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non
succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle
aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.
* 5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento
presso l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia
anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione
complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento.
* 6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente
di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella
posizione economica ricoperta nell'azienda di promozione turistica di
provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui
all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo
del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente
cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del
comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite,
fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità
nel frattempo maturata.
* 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere,
salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.
* 8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende,
non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9,
la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti
destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle
autonomie locali.
* 9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata
dal presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7.
* 10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo
9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti,
secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento
di esecuzione della presente legge.
* 11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità
per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica
previste dal presente articolo.
Art. 12 - omissis (1)
CAPO IV
ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA
Art. 13 - Contributi per la commercializzazione
* 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto,
la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall'Unione
europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative
a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione
dei prodotti turistici trentini.
* 2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri,
le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione
dei contributi di cui al comma 1.
Art. 14 - Pacchetti turistici
* 1. La Provincia rilascia l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione
di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), come
modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati
esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli
articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi
di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986, secondo quanto
disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo
46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si
applica l'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della medesima legge
provinciale.
CAPO V
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 15 - Abrogazioni
* 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto
1986, n. 21:
- a) il titolo I, come da ultimo modificato dall'articolo 12 ter della
legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall'articolo
41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- b) l'articolo 71 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 22
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- c) il comma 2 dell'articolo 72, articolo come sostituito dall'articolo
28 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;
- d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall'articolo 39 della
legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
* 2. Con effetto dalla data di soppressione dell'azienda per la promozione
turistica del Trentino, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge,
è abrogato il capo II del titolo II della legge provinciale n.
21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge
provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
* 3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell'ultima
azienda di promozione turistica, ai sensi dell'articolo 10 della presente
legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale
4 agosto 1986, n. 21:
- a) il titolo III, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della
legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall'articolo
22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
* 4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all'azienda
per la promozione turistica del Trentino contenuto nella legge provinciale
4 agosto 1986, n. 21 deve intendersi sostituito dal riferimento alla società
costituita ai sensi dell'articolo 6.
Art. 16 - Misure straordinarie per il sostegno delle attività
economiche penalizzate dalla carenza
di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002
* 1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità
previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia collettiva fra le
imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi -
con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti
le attività di cui alla lettera H "Alberghi
e ristoranti" della classificazione delle attività
economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e
fornitura di pasti preparati", in deroga ai criteri di cui
all'articolo 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n.
18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività
economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina
degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo
32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza
di 250.000,00 euro.
* 2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1° gennaio 2002
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui
al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H
"Alberghi e ristoranti" della classificazione delle
attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5.
"Mense e fornitura di pasti preparati", è
determinata nella misura del 3,25 per cento.
* 3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione
le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24
novembre 2001 - 1° aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose,
il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie
di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.
* 4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata
dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo,
se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.
* 5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al
comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze
di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come
da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Art. 17 - Regolamento di esecuzione
* 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della
presente legge.
* 2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione
del regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 18 - omissis (2)
NOTE
(1) Articolo modificativo degli articoli 56 e 69 della l.p. 4 agosto 1986,
n. 21.
(2) Disposizioni finanziarie.(26500)
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