Di legge in legge

A PARTIRE DAL 2003...DA APT A SPA
Il turismo trentino si trasforma e privatizza

A giugno, in Trentino è entrata in vigore la riforma della promozione turistica (la legge provinciale n. 8/2002), che prevede la trasformazione dell'attuale APT provinciale in società per azioni e la privatizzazione delle quindici APT periferiche.
Anche la simbolica e gloriosa farfalla, marchio che ha contraddistinto l'immagine di uno degli enti turistici più attivi e rappresentativi d'Italia, è destinata ad andare in pensione.
Ecco l'importante testo di legge, con presentazione di Marco Benedetti, assessore competente.
Il Turismo montano sta vivendo una fase delicata: soffre per la concorrenza di altre destinazioni (le mete lontane, soprattutto quelle esotiche) ed è sottoposto alla pressione della competizione internazionale (molte sono le
nuove località che attraggono quote crescenti di turisti e la globalizzazione ha esteso all'infinito l'offerta di turismo).
Il turista, per parte sua, vuole cambiare spesso località, viaggia di più, si ferma meno giorni; insomma, è più difficile di prima da catturare e, se già cliente, da conservare.
Il Trentino non si sottrae a questa situazione, anche se la completezza della sua offerta lo mette abbastanza al riparo da rischi di crisi generalizzate. Però è vero che anche la nostra montagna soffre, soprattutto d'estate.
La parola d'ordine è ormai una sola: qualità. La qualità, però, non può riguardare soltanto le singole strutture ricettive, ma deve interessare l'intero territorio ove opera chi propone turismo.
Ecco perché anche la Provincia di Trento ha avviato una vera e propria "offensiva" sul fronte del marketing territoriale, con l'obiettivo di rafforzare la proposta dei diversi territori che compongono il Trentino: facendo leva sulle diverse peculiarità presenti, si sono così individuate quelle componenti che con il turismo possono favorire l'attrattività della nostra offerta turistica: quella culturale, in primo luogo e, di pari importanza, quella enogastronomica.
Proporsi in modo unitario sui mercati è quindi diventata un'esigenza imprescindibile; così, è in corso di rivisitazione anche il sistema dei segni "rappresentativi" del Trentino (la ben nota "Farfalla") per introdurre un marchio unico del Trentino che sappia renderlo complessivamente riconoscibile sui mercati.
Questo è anche un periodo di importanti riforme normative: a giugno, in particolare, è entrata in vigore la riforma della promozione turistica (la legge provinciale n. 8/2002), che prevede la trasformazione dell'attuale APT provinciale in società per azioni e la privatizzazione delle quindici APT periferiche.
A livello centrale, la spa diventerà una vera e propria agenzia di marketing territoriale, nella quale troverà posto tutta la composita gamma delle peculiarità del Trentino (le bellezze naturali, le infrastrutture sportive, i prodotti della nostra terra, i musei ed i castelli, ecc). Negli ambiti turistici, invece, nasceranno distinte società (sulle ceneri della attuali APT), che potranno anche commercializzare il prodotto turistico e quindi proporsi direttamente sui mercati.
Anche le pro-loco e i loro consorzi hanno ricevuto nuovo impulso dalla riforma: oltre a poter operare anche nelle zone dove sono presenti le APT, verranno dotate di nuove risorse per migliorare l'accoglienza e l'animazione nelle località turistiche del Trentino.
Un'altra importante riforma normativa, anch'essa del 2002 (la legge provinciale n. 7), ha introdotto significative novità sia nel settore alberghiero (dove è stato rivisto il sistema di classifica -le stelle- ora attribuite anche in base ai servizi offerti alla clientela) che in quello non imprenditoriale (definendo le diverse possibili modalità con le quali si può intercettare la domanda turistica - esercizi rurali, bed and breakfast, ecc.-).
Il momento è quindi importante; le grosse novità dovranno tradursi in azioni concrete per migliorare la competitività della nostra offerta, tenendo sempre la guardia "alta" e impegnandosi con energia e vigore per assicurare al Trentino gli spazi che gli competono nel panorama internazionale delle proposte turistiche.
Marco Benedetti
Assessore all'industria e turismo
della Provincia autonoma di Trento


LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2002, n. 8
Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento
(b.u. 25 giugno 2002, n. 27)


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale. A tal fine la Provincia promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l'attività di promozione turistica svolta a livello locale.
Art. 2 - Linee guida
per la politica turistica provinciale
* 1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.
* 2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle linee guida.
* 3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui all'articolo 3.
Art. 3 - Progetti di ambito
* 1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente legge.
* 2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell'economia turistica dell'ambito, da realizzare mediante un coerente sistema di offerta turistica.
* 3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative.
Art. 4 - Coordinamento provinciale per il turismo
* 1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all'articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5.
* 2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.
* 3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.
Art. 5 - Osservatorio provinciale per il turismo
* 1. E' istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato come ufficio del servizio provinciale competente in materia di turismo.
* 2. L'osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare, con la collaborazione del servizio competente in materia statistica, le seguenti attività:
- a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;
- b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;
- c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;
- d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno turistico.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO

Art. 6 - Promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino
* 1. La promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
- a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica del Trentino;
- b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
- c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;
- d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici;
- e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 9;
- f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all'articolo 9, delle associazioni pro loco e dei consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986.
* 2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell'atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.
* 3. La Giunta provinciale affida la promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:
- a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto;
- b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società;
- c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;
- d) l'obbligo per la società:
1) di assumere il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia;
- e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato;
- f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2;
- g) le modalità e le condizioni per l'utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);
- h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell'anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo.
* 4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell'importo di 100.000,00 euro.
* 5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Art. 7 - Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino
* 1. La Giunta provinciale, d'intesa con la società, individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati all'azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i dipendenti da trasferire alla società.
* 2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura della Provincia.
* 3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della riassunzione in servizio.
* 4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.
* 5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Art. 8 - Ambiti territoriali omogenei
* 1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.
Art. 9 - Promozione turistica d'ambito
* 1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività:
- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.
* 2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.
* 3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.
* 4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) possesso della personalità giuridica;
- b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;
- d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto;
- f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo del soggetto.
* 5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.
* 6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.
* 7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all'articolo 3 ed essere svolte a favore dell'intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento.
* 8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui all'articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera d) del medesimo comma.
* 9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione "Azienda per il turismo" e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 10 - Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica
* 1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.
* 2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell'ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica.
* 3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell'ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell'attività e delle passività dell'ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati.
* 4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché siano destinati a finalità turistiche.
* 5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all'entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

Art. 11 - Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica
* 1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo:
- a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;
- c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;
- d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato.
* 2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.
* 3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l'ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale.
* 4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all'articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.
* 5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento.
* 6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta nell'azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.
* 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
* 8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali.
* 9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7.
* 10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
* 11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente articolo.

Art. 12 - omissis (1)

CAPO IV
ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 13 - Contributi per la commercializzazione
* 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini.
* 2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 14 - Pacchetti turistici
* 1. La Provincia rilascia l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), come modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo 46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della medesima legge provinciale.

CAPO V
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15 - Abrogazioni
* 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:
- a) il titolo I, come da ultimo modificato dall'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- b) l'articolo 71 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- c) il comma 2 dell'articolo 72, articolo come sostituito dall'articolo 28 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;
- d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
* 2. Con effetto dalla data di soppressione dell'azienda per la promozione turistica del Trentino, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, è abrogato il capo II del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
* 3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell'ultima azienda di promozione turistica, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:
- a) il titolo III, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
* 4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all'azienda per la promozione turistica del Trentino contenuto nella legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 deve intendersi sostituito dal riferimento alla società costituita ai sensi dell'articolo 6.

Art. 16 - Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza
di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002

* 1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", in deroga ai criteri di cui all'articolo 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di 250.000,00 euro.
* 2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", è determinata nella misura del 3,25 per cento.
* 3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 - 1° aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.
* 4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.
* 5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17 - Regolamento di esecuzione
* 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge.
* 2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 18 - omissis (2)
NOTE
(1) Articolo modificativo degli articoli 56 e 69 della l.p. 4 agosto 1986, n. 21.
(2) Disposizioni finanziarie.(26500)