|
Il caso: le ordinanze
che vietano lo sci fuoripista
Lo scorso febbraio, le ordinanze "a stampino"
dei sindaci di cinque comuni dell'area
della Via Lattea hanno vietato la pratica
del fuoripista, bloccando, nel contempo, anche
l'attività delle Guide alpine locali. Il tutto, a fronte
di una giustificazione tecnica dedotta da
un bollettino valanghe con scala di pericolo 3.
L'iniziativa, subito impattante, ha mobilitato
il Collegio Guide del Piemonte, facendo sortire
un positivo dialogo allargato a sindaci e
Comunità montana, in cui hanno trovato spazio
sia la problematica di una legge regionale
sull'istituzione delle commissioni valanghe,
mai attuata, sia il ruolo della Guida alpina non solo
come diretto interessato per lo svolgimento
della propria attività professionale, ma anche
quale interlocutore tecnico per la corretta
valutazione e gestione del rischio.
Alcuni precedenti di analoghe ordinanze si hanno
in Veneto (ma non saranno certo le sole...):
in particolare, il sindaco di Roccapietore,
con una filosofia che ci sembra più circostanziata,
ha vietato il fuoripista nelle aree incidenti
sulle piste da sci. Ordinanza che ci risulta
emanata nel gennaio del 2001 e più revocata.
Partendo da questi casi, pM ha sentito la necessità
di affrontare l'argomento nella consueta
rubrica legale, analizzando le caratteristiche
di questo strumento amministrativo e calandolo
nella specifica realtà del management montano;
sperando di contribuire a informare e sensibilizzare
tutti i soggetti attivi e passivi coinvolti.
La pratica dello sci fuoripista in questi ultimi anni sta diventando un
fenomeno sempre più diffuso; ma, purtroppo, le conoscenze tecniche,
l'esperienza e le valutazioni che prima e durante la gita gli sciatori
devono compiere per percorrere l'itinerario in sicurezza, troppo spesso
sono insufficienti. La superficialità e la leggerezza prendono
così il sopravvento determinando un forte aumento dei rischi connessi
alla pratica di questo sport.
Se già per la pratica dello sci in pista nessuna normativa nazionale
ha ancora disciplinato quale debba essere la condotta dello sciatore durante
la discesa, nessun riferimento legislativo, neppure regionale, è
possibile rintracciare per quanto concerne la regolamentazione dello sci
fuoripista che, fin dalle sue origini, risulta essere la massima espressione
di libertà dello sci.
Il grande aumento del numero di scialpinisti credo sia dovuto proprio
alla possibilità di vivere a diretto contatto con la natura, con
la montagna, con il paesaggio invernale senza i divieti, gli obblighi,
le limitazioni che ogni anno aumentano sulle piste di sci senza però
sortire gli effetti voluti e sperati.
Sono altrettanto convinto che la strada da seguire sia un'altra, quella
dell'educazione alla montagna e dell'obbligo di aumentare e migliorare
l'informazione agli sciatori in pista e fuoripista per ridurre i margini
di rischio.
Tornando allo sci fuoripista, giuridicamente, unico soggetto esposto a
un giudizio di responsabilità in caso di incidente -in assenza
di una normativa specifica che ne disciplini l'attività- è
colui che si avventura su itinerari che possono risultare pericolosi in
relazione alle condizioni nivometeorologiche di quello specifico percorso
scialpinistico.
La valutazione della pericolosità e della conseguente percorribilità
di un itinerario sci alpinistico deve necessariamente tenere in debito
conto tutti i fattori non direttamente riconducibili alla condotta dello
stesso sciatore quali distacchi naturali, distacchi provocati da altri
sciatori, distacchi provocati da animali, caratteristiche del terreno,
variazioni meteorologiche.
La valutazione quindi deve essere completa, comprendere tutti i possibili
elementi di rischio e basarsi sull'analisi del bollettino valanghe che
deve sempre essere confrontata in loco con la verifica della stabilità
del manto nevoso e quindi della corrispondenza delle condizioni dell'itinerario
rispetto a quelle del bollettino valanghe.
Negli ultimi anni i sindaci di alcuni comuni montani, ritenendo doveroso
un loro intervento per tutelare l'incolumità pubblica -dato l'aumentare
del numero di scialpinisti e degli incidenti in alta montagna- hanno emanato
delle ordinanze di divieto della pratica dello sci fuori pista.
CHE COS'è UN'ORDINANZA SINDACALE?
E' un provvedimento motivato contingibile ed urgente che può
essere emanato dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Quando può essere adottata?
Un'ordinanza sindacale può essere adottata solo in casi di
gravi ed eccezionali necessità al fine di tutelare l'incolumità
pubblica.
Come può essere impugnata?
Un'ordinanza sindacale può essere impugnata avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale con ricorso motivato. |
Tale potere ha la sua origine nell'art.54 comma 2° del Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Decreto Legislativo
n.267 del 18/06/2000.
Se in astratto sembra che tale strumento normativo sia pienamente legittimo
in funzione della prevenzione e della eliminazione di tutti i possibili
pericoli che possono minacciare l'incolumità dei cittadini, un'interpretazione
più approfondita della norma pone invece molte perplessità
sul potere del Sindaco di adottare tale tipo di provvedimento e, di fatto,
di paralizzare non solo lo sci fuoripista, ma anche molte attività
professionali ad esso connesse.
Le ordinanze che vietano di praticare lo sci fuoripista su tutto il territorio
comunale, o in prossimità delle piste di discesa servite dagli
impianti, sono generalmente emanate in considerazione delle condizioni
nivometeorologiche di pericolo che derivano da precipitazioni nevose intense,
dall'instabilità del manto nevoso, dai eventuali sbalzi di temperatura
nell'arco di una stessa giornata.
La legittimità di tali ordinanze dipende dalla verifica dell'esistenza
dei presupposti di cui all'art.54 del T.U. n.267/2000. che sono la contingibilità
e l'urgenza del provvedimento.
In assenza quindi di circostanze di grave ed eccezionale necessità
e urgenza, tali provvedimenti sono da ritenere viziati da un eccesso di
potere del Sindaco e pertanto possono essere impugnati al fine di ottenerne
l'annullamento.
Questi provvedimenti non possono imporre divieti temporalmente illimitati,
in quanto è intrinseco che il perdurare delle condizioni che la
legge definisce eccezionali si limitano al massimo a qualche giorno, vale
a dire il tempo necessario per l'assestamento del manto nevoso.
Ogni ulteriore valutazione di merito deve compiersi comunque caso per
caso, in seguito ad un'analisi di tutte le circostanze rilevanti ai fini
dell'accertamento della loro esistenza.
Ulteriore considerazione che ne deriva è che il divieto deve essere
circoscritto e individuato territorialmente con precisione, in quanto
ogni generalizzazione è in contrasto con la ratio sulla base della
quale il sindaco ha il potere di adottare tale provvedimento.
Da queste brevi riflessioni non è possibile trarre alcun giudizio
sulla legittimità delle numerose ordinanze adottate da alcuni sindaci
dell'arco alpino e, in alcuni casi, ancora in vigore perché -come
specificato in precedenza- ogni valutazione deve essere compiuta caso
per caso, leggendo attentamente il contenuto dell'atto e la sua motivazione.
Si deve però fare presente che l'uso di un provvedimento di tale
genere, proprio per la sua eccezionalità e per le sue inevitabili
gravi ripercussioni nella realtà montana, prima fra tutte l'assoluta
paralisi delle attività non solo sportive ma anche professionali
come quella delle Guide alpine, deve essere ponderato e soprattutto preceduto
da un preventivo approfondimento da parte di una commissione di esperti
di nivologia e valanghe che accertino la gravità e l'eccezionalità
della situazione di pericolo e il momento della sua cessazione.
In mancanza di valide e qualificate motivazioni queste sono esposte al
rischio di una declaratoria di illegittimità, con la conseguenza
di innescare possibili azioni risarcitorie da parte di chi ha dovuto ingiustamente
astenersi dal compiere le attività vietate.
Dr. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
studiolegale@delzotto.it
Pericolo e insidia:
differenze e conseguenze giuridiche
Per la giurisprudenza, il pericolo
è caratterizzato dalla sua visibilità,
dalla sua prevedibilità e quindi
dalla sua evitabilità da parte
dello sciatore accorto e prudente.
L'insidia può essere invece solo
ciò che non è prevedibile,
non è visibile, ciò che costituisce
un "trabocchetto" per lo sciatore.
In caso d'incidente, questa distinzione
risulta particolarmente importante
per l'individuazione delle responsabilità.
Nella pratica dell'attività sciatoria, l'assenza di una normativa
che disciplini diritti e doveri degli sciatori ha quale conseguenza il
verificarsi di numerose situazioni in cui risulta difficile accertare
con chiarezza le responsabilità a cui possono essere esposti i
soggetti attivi o passivi connessi all'incidente.
Lo sci è infatti un'attività che si svolge a diretto contatto
con la natura, legata inscindibilmente ai repentini cambiamenti delle
condizioni nivometeorologiche, alla conformazione del terreno, al mutare
continuo delle caratteristiche della pista in relazione ai diversi periodi
della stagione.
Risulta pertanto difficile individuare precisi obblighi di sicurezza in
capo ai gestori delle piste di sci che non hanno riferimenti legislativi
cui fare riferimento.
Le leggi regionali in materia contengono prevalentemente principi volti
a disciplinare gli aspetti concessori degli impianti di risalita e delle
piste di discesa, specificando l'iter amministrativo per l'ottenimento
delle licenze e per il loro mantenimento.
D'altra parte non è possibile desumere neppure alcuna specifica
prescrizione volta a disciplinare il comportamento che deve essere tenuto
durante la discesa, potendosi rinvenire solamente generici richiami alle
regole del "decalogo dello sciatore".
L'astrattezza e la disomogeneità della disciplina regionale impongono
pertanto di richiamare i principi generali dell'ordinamento giuridico
e in particolare quelli relativi al nesso di causalità e alla colpa
ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità a seguito
di incidente sciistico.
Caso per caso dovrà essere compiuta un'indagine sulle modalità
dell'incidente, per verificare eventuali comportamenti viziati da colpa
dello sciatore e/o eventuali omissioni della società di gestione,
quali ad esempio la mancata apposizione di protezioni o la carente manutenzione
della pista.
In concreto, l'accertamento della dinamica dell'incidente risulta essere
particolarmente difficile in assenza di testimoni oculari.
Sul manto nevoso infatti è quasi impossibile individuare le tracce
degli sci dei soggetti coinvolti nell'incidente.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità, elemento determinante
-come accennato in precedenza- è la causa dell'incidente, cioè
il rapporto esistente tra l'evento lesivo e la condotta del soggetto.
La dottrina e la giurisprudenza hanno operato una distinzione tra pericolo
e insidia -definita anche pericolo "atipico"- che consente di
individuare le situazioni in cui le società di gestione potrebbero
essere esposte ad un eventuale giudizio di responsabilità.
Sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico. la posizione
del gestore di una pista di sci può infatti essere definita "di
controllo", avendo per fine non l'obbligo generale di garantire l'incolumità
degli sciatori -cosa nella realtà impossibile da realizzare- ma
quello di neutralizzare i cosiddetti pericoli atipici, cioè le
fonti di pericolo esistenti o che vengono create e che non sono percepibili
dallo sciatore.
Il pericolo è caratterizzato dalla sua visibilità, dalla
sua prevedibilità e quindi dalla sua evitabilità da parte
dello sciatore accorto e prudente.
L'insidia può essere invece solo ciò che non è prevedibile,
non è visibile, ciò che costituisce un "trabocchetto"
per lo sciatore.
Affinché ricorra un'insidia, dice la giurisprudenza, "è
necessario che sussistano il carattere obiettivo della non visibilità
e quello soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo e, quindi,
dell'impossibilità di avvistarlo tempestivamente per poterlo evitare"
(così Cass. civ., Sez. III, n.8823/95).
L'insidia è quindi una fonte di pericolo anche per chi scia con
particolare prudenza e diligenza.
Alcune sentenze hanno riconosciuto -seppure con motivazioni che vanno
interpretate in relazione all'oggetto della causa e che quindi non devono
lasciare spazio a generalizzazioni inutili e fuorvianti- una generica
responsabilità dei gestori riferita all'eliminazione o quantomeno
alla protezione delle cosiddette insidie.
Si deve rilevare però che tale responsabilità si inserisce
in una valutazione più ampia dell'intera dinamica dell'incidente,
che deve tenere conto del comportamento dello sciatore durante la discesa.
L'insidia e il "trabocchetto" sono infatti ravvisabili solamente
in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato. Il
giudice non può pertanto effettuare alcuna graduazione di colpa
tra la condotta del danneggiato e le eventuali omissioni della società
di gestione se i danni subiti dallo sciatore sono certamente riconducibili
al comportamento tenuto durante la discesa.
Il nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere accertato
in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato
l'incidente perché le condizioni nivometeorologiche influiscono
in modo determinante anche sulla differenza tra pericolo e insidia.
Basti pensare alla presenza di nubi basse, alla ridotta visibilità
dovuta al fitto nevischio, per capire che tratti di pista apparentemente
senza insidie e facilmente percorribili possono diventare molto pericolosi
per gli sciatori.
Possono pertanto nascere in capo al gestore obblighi di protezione, o
quanto meno di segnalazione di ostacoli o di situazioni quali curve a
gomito o avvallamenti del terreno che, in condizioni ottimali, potevano
tranquillamente essere previsti ed evitati dallo sciatore.
A sua volta lo sciatore, in situazioni di ridotta visibilità e
con il manto nevoso reso disomogeneo dalla presenza di neve appena caduta,
dovrà adattare la propria condotta e ridurre la velocità,
per poter ugualmente affrontare in sicurezza la discesa con condizioni
nivometeorologiche più difficili ma tipiche dell'ambiente di montagna.
In questo contesto si comprende perciò l'importanza di "fotografare"
il momento dell'incidente, al fine di conoscere le circostanze di luogo
e di tempo in cui è avvenuto, accertare la presenza di eventuali
insidie e consentire pertanto di dare seguito agli approfondimenti necessari
per l'individuazione delle responsabilità.
Dott. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
|