Osservatorio legale
SCI E SICUREZZA

I gravi incidenti che sono avvenuti in questo inizio d'anno devono necessariamente fare riflettere.
Senza ricercare colpe e responsabilità per il passato - perché questo è compito esclusivamente degli Organi di Magistratura ed avrà il suo seguito in quella sede – e senza lasciarsi prendere dalla concitazione del momento, come purtroppo si ricava leggendo i quotidiani di questi giorni, credo sia fondamentale che le Istituzioni della montagna si muovano con la loro esperienza e con la loro professionalità affinché il Parlamento e il Governo italiano affrontino il problema sicurezza in montagna con aderenza alla realtà e con l'obiettivo finale di non snaturare la pratica dello sport dello sci in tutte le sue discipline.
1. Autoresponsabilizzazione degli sciatori le cui velocità di percorrenza delle piste sono notevolmente aumentate e molto spesso non corrispondono alle reali capacità tecniche degli stessi.
2. Obbligo di informazione puntuale e di adeguata segnaletica da parte dei gestori e dovere di rispettare tali segnalazioni da parte degli sciatori.
3. Definitiva consacrazione a norma di legge del Decalogo dello sciatore, ancora oggi attuale, con la sola eventuale verifica della necessità di completarlo con una regola sulla condotta degli snowboarders.
4. Eventuale istituzione di pattugliatori – conformemente a quanto già esistente negli U.S.A. tra l'altro con una realtà giuridica completamente differente dalla nostra! - con compiti prevalentemente di prevenzione, finalizzati all'educazione e al controllo e con il solo potere repressivo di ritirare lo skipass agli sciatori indisciplinati.
Se non si riuscirà a collaborare costruttivamente con il Parlamento, prima o poi si giungerà ad una legge che prevede il divieto dello sci fuori pista, la separazione tra piste per snowboarder e per sciatori, l'istituzione di un patentino per poter percorrere le piste che sono state definite “pericolose” (mi chiedo se possa esistere una pista di per sé “pericolosa”!) e così via.
Non sarebbe più sci.

Avv. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
studiolegale@delzotto.it


Il rapporto di causalità tra condotta ed evento
alla base dell'accertamento della responsabilità


Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione risolve il problema dell'accertamento del rapporto di causalità, enunciando i principi di diritto ai quali il giudice si deve attenere nella risoluzione dei casi che abbiano per oggetto fattispecie di reato colpose.
Il richiamo al criterio della cosiddetta "probabilità logica" e all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità "oltre ogni ragionevole dubbio", quali elementi da porre alla base della valutazione del giudice, consente di pervenire alla soluzione più equilibrata, attraverso la disamina di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il verificarsi dell'evento lesivo.
Eventuali incertezze nel riscontro probatorio sull'accertamento del nesso di causalità, soprattutto in presenza di fenomeni di causazione multipla -come nel caso di incidente sciistico- nel quale hanno diretta valenza non solo le eventuali omissioni del gestore ma anche ed in primis la condotta tenuta dallo sciatore, risultano così determinanti in sede penale per l'attribuzione della responsabilità.


L'accertamento delle responsabilità a seguito di incidente sciistico comporta molto spesso la risoluzione di problematiche complesse che riguardano la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Diversamente dagli incidenti stradali, non possono essere ricostruite con facilità le modalità dell'incidente avvenuto su una pista di sci, in quanto il manto nevoso non lascia possibilità di individuare le traiettorie seguite dagli sciatori, calcolare la loro velocità con precisione, conoscere se le loro capacità tecniche erano adeguate alla difficoltà del tratto di pista in cui è avvenuto l'incidente.
Da qui emerge evidente l'importanza delle risultanze testimoniali dei soggetti che erano presenti al momento dell'incidente e che possono fornire indicazioni determinanti al fine dell'accertamento delle responsabilità.
In particolare, diviene fondamentale conoscere il rapporto che intercorre tra le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti nell'incidente e l'evento lesivo così come si è verificato.
Non ci stancheremo mai di ricordare infatti che nell'accertamento della responsabilità non è possibile fare generalizzazioni, ed è pertanto necessario approfondire caso per caso le singole circostanze rilevanti dell'incidente.
Sul rapporto di causalità, l'art.40 del codice penale è chiarissimo: nessuno può essere punito se l'evento dannoso non è conseguenza della sua azione od omissione.
E non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire equivale a cagionarlo, continua poi il codice penale.
E' proprio l'incertezza nella definizione degli obblighi giuridici di impedire l'incidente avvenuto sulle piste di sci che lascia spazio a interpretazioni differenti.
Non ci sono infatti normative di riferimento che specifichino quelli che sono gli obblighi da rispettare da parte dei gestori dei comprensori sciistici.
Si deve inoltre tenere conto che l'attività dello sci è una disciplina sportiva che si pratica a diretto contatto con la natura, ed è pertanto legata indissolubilmente ai suoi continui cambiamenti.
Da una parte, quindi, sono evidenti le difficoltà nella redazione di una normativa che individui con precisione i doveri delle società di gestione in ordine alla sicurezza sulle piste di sci, dall'altra l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico nella materia dell'infortunistica sciatoria viene spesso distorta, dando luogo a decisioni giurisprudenziali contrastanti con i principi cardine degli sport della neve.
In questo contesto ritengo importante porre all'attenzione una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali che risolve il problema dell'accertamento del rapporto di causalità, enunciando i principi di diritto ai quali il giudice si deve attenere nella risoluzione dei casi che abbiano per oggetto fattispecie di reato colpose.
Alcune sentenze della Corte di Cassazione avevano infatti statuito in contrasto tra loro in merito alla ricostruzione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento lesivo.
Tale situazione d'incertezza giurisprudenziale interessava direttamente anche le società di gestione dei comprensori sciistici.
Responsabilità sì o responsabilità no in caso d'incidente?
Due tesi giuridiche prima della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si contrapponevano fra loro.

LA VECCHIA TESI

La prima tesi, anche in ordine di tempo, sembrava fondare l'accertamento del nesso causale sul concetto di "aumento del rischio" o meglio della "mancata diminuzione del rischio" da parte del soggetto che si riteneva aver posto in essere una condotta omissiva.
Vi era responsabilità quando venivano riconosciute "serie ed apprezzabili probabilità di successo dell'ipotetico comportamento che avrebbe dovuto essere posto in essere".
Tale definizione esprimeva coefficienti di probabilità indeterminati, mutevoli, manipolabili dall'interprete, talora attestati su valori esigui che avrebbero quale conseguenza un'abnorme dilatazione della responsabilità omissiva in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Si pensi, ad esempio, all'adozione delle misure di sicurezza ricavate dalle regole di esperienza che lasciano in ogni caso delle incertezze in ordine alla sicurezza della pista di sci, ma non per fattori dipendenti dal comportamento del gestore bensì -ad esempio- per il mutamento delle condizioni nivometeorologiche nell'arco della giornata, per il comportamento tenuto dagli sciatori durante la discesa, per fattori intrinseci allo sport dello sci e indipendenti dall'attività delle società di gestione.

LA NUOVA TESI

Un più recente filone giurisprudenziale fonda l'accertamento del nesso causale e la conseguente attribuzione di responsabilità non tanto su criteri di utopistica "certezza assoluta" quanto sulla necessità da parte del Giudice di verificare che la condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".
Viene affermato così il principio -che peraltro può ritenersi già intrinsecamente contenuto nell'art.530 2° comma c.p.p.- secondo il quale, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, definito come ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella realizzazione dell'evento lesivo, devono necessariamente portare alla consequenziale assoluzione dell'imputato.
La sussistenza del nesso causale dovrà quindi essere verificata sulla base di un giudizio complessivo di tutte le circostanze rilevanti dell'incidente, tenendo in considerazione tutti gli specifici fattori presenti e quelli interagenti, sì da poter pervenire a un giudizio di elevata credibilità razionale "al di là di ogni ragionevole dubbio".

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
A SEZIONI UNITE PENALI

I principi enunciati nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite penali pongono fine a questo contrasto giurisprudenziale sposando la nuova tesi ed enunciando i principi a cui ci si deve attenere ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità.
* 1. Il nesso causale può essere ravvisato quando venga accertato che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa che non è stata posta in essere, l'evento hic et nunc verificatosi non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.
* 2. Il giudice deve accertare, una volta esclusa l'interferenza di fattori alternativi nella verificazione dell'evento concreto, che la condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo "oltre ogni ragionevole dubbio".
* 3. Il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e la conseguente assoluzione.
Il richiamo della Cassazione al criterio della cosiddetta "probabilità logica" e all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità "oltre ogni ragionevole dubbio" quali elementi da porre alla base della valutazione del giudice, consente di pervenire, nelle diverse fattispecie concrete, alla soluzione più equilibrata, attraverso la disamina di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il verificarsi dell'evento lesivo.
A seguito di incidente sciistico, risulterà pertanto di grande importanza la valutazione giuridica di tutte le circostanze hic et nunc considerate rilevanti per il verificarsi dell'evento lesivo, al fine di giungere "al di là di ogni ragionevole dubbio" all'affermazione della sussistenza del nesso causale e della conseguente responsabilità dell'imputato.
Eventuali incertezze nel riscontro probatorio sull'accertamento del nesso di causalità soprattutto in presenza di fenomeni di causazione multipla -come nel caso di incidente sciistico- nel quale hanno diretta valenza non solo le eventuali omissioni del gestore ma anche ed in primis la condotta tenuta dallo sciatore, risultano così determinanti in sede penale per l'attribuzione della responsabilità.
Avv. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
studiolegale@delzotto.it

 
Le Leggi che disciplinano l'attività sciatoria,
le piste di sci e gli impianti di risalita


L'elenco di leggi riportato di seguito e che a breve sembra possa essere integrato con la Legge della Regione Piemonte - ad oggi ancora in fase di approvazione - fornisce una panoramica a livello nazionale della produzione normativa in materia ma rende altrettanto evidente la disomogeneità che oggi esiste da regione a regione in ordine alla regolamentazione dell'attività sciatoria.
Si deve rilevare inoltre l'assenza di una legge nazionale che disciplini la materia pur essendo state depositate in Parlamento numerose proposte di legge che fino ad oggi non hanno avuto alcun seguito.
Nel caso si volesse arrivare all'approvazione di una normativa nazionale sarebbe importante che gli operatori della montagna interagissero con il Parlamento per la redazione di una legge i cui contenuti siano aderenti alla realtà dello sci moderno e non snaturino la pratica di uno sport che si svolge a diretto contatto con la natura e che pertanto comporta necessariamente certi rischi e l'assunzione di determinate responsabilità.


* Legge Regionale Lombardia n.81 del 1975 e successive modifiche “Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia”

* Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.15 del 24/03/1981 “Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone”

* Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.56 del 30/12/1988 “Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia-Giulia. Interventi straordinari in favore a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani dei poli turistici”

* Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.26 del 08/07/1991 a modifica delle Leggi Regionali n.15/81 e n.56/88

* Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.2 del 16/01/2002 “Riforma organica del Turismo” e suo Regolamento di attuazione

* Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.87 del 08/11/1973 e successive modifiche “Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”

* Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.6 del 26/02/1981 e successive modifiche “Ordinamento delle piste di sci”

* Legge Regionale Abruzzo n.55 del 05/08/1982 e successive modifiche in particolare legge reg. n.61 del 09/09/1983 “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture”

* Legge Regionale Abruzzo n.47 del 18/06/1992 “Norme per la previsione e per la prevenzione dei rischi da valanga”

* Legge Regionale Lazio n.59 del 09/09/1983 e successive modifiche “Disciplina in materia di funivie, slittovie e sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture”

* Legge Provincia Autonoma di Trento n.7 del 21/04/1987 e successive modifiche “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci” e suo Regolamento di attuazione

* Legge Regionale Veneto n.18 del 06/03/1990 e successive modifiche “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”

* Legge Regionale Valle d'Aosta n.9 del 17/03/1992 e successive modifiche “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci”

* Legge Regionale Valle d'Aosta n.72 del 20/08/1993 e successive modifiche “Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo

* Legge Regionale Valle d'Aosta n.2 del 15/02/1997 “Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”

* Legge Regionale Emilia Romagna n.1 del 10/01/1995 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve”

* Legge Regionale Toscana n.93 del 13/12/1993 “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”

Avv. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
studiolegale@delzotto.it


La proposta di Legge sulla Montagna del Ministro La Loggia


Dopo la pubblicazione su PM 69 della proposta di legge a modifica della attuale Legge sulla montagna cui primi firmatari sono l'Onorevole Gianantonio Arnoldi e il Senatore Augusto Rollandin, una nuova proposta dai contenuti diversi ma sempre finalizzata alla valorizzazione del mondo della montagna è stata presentata alla Camera.
A fine di novembre infatti, in occasione dell'incontro per le celebrazioni del 50° anniversario dell'UNCEM, il Ministro per gli Affari Regionali con delega per la Montagna Enrico La Loggia ha tracciato le principali linee direttive della nuova proposta di legge sulla montagna.

Elementi di particolare interesse sono il riconoscimento della specificità giuridica delle terre alte, l'introduzione dei criteri di definizione dei Comuni montani ad alta marginalità, la definizione di un Piano Nazionale e di “progetti speciali” per la montagna.
Di rilievo nella nuova proposta di legge, elaborata dall'Osservatorio per la Montagna, recentemente istituito presso il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è anche l'inserimento della definizione giuridica di “Comune montano ad alta marginalità”.
Rispetto alle altre proposte già presentate in Parlamento vi è la previsione di riservare gran parte delle agevolazioni ai Comuni particolarmente disagiati, che, secondo l'ultima stima del CENSIS sono circa un quarto degli oltre 4.000 Comuni montani italiani”.
Questa strategia trova conferma sempre nel recente Rapporto CENSIS sul valore della Montagna, il quale ha anche confermato l'esistenza di un accentuato dualismo fra montagna forte e montagna marginale. Su queste basi il Ministro La Loggia ritiene opportuno garantire la continuità produttiva della montagna forte e concentrare gli sforzi e gli interventi sulla montagna marginale.
Altro punto qualificante della proposta ministeriale di legge è l'introduzione di un Piano Nazionale delle Aree Montane che rappresenta uno strumento di programmazione triennale e che potrà essere adottato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), d'intesa con il Ministro degli Affari Regionali e con il Ministro delle Politiche Agricole, su proposta del ministro delle Finanze.
Al fine di dare attuazione concreta a quanto indicato nel Piano Nazionale per la Montagna, è prevista la possibilità di approvare progetti speciali in favore della montagna, approvati dal CIPE su proposta del ministro per gli Affari regionali.
“Questo è un sistema – ha spiegato il Ministro - che consente di conservare un discreto potere di intervento nel settore dei finanziamenti da destinare alle aree montane e che non trova precedenti nell'attuale normativa di legge”.
Altro elemento determinante della proposta di legge è il potenziamento del ruolo e delle funzioni dell'Osservatorio per la Montagna, del quale vengono stabiliti i compiti e la dotazione finanziaria, riservando al Ministro per gli Affari Regionali l'emanazione del decreto di attuazione, per stabilire la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo.
Il Ministro La Loggia ha infine rilevato come oggi esista il problema di reperire le risorse da destinare a questa spinta di rinnovamento ma che il Governo ha già previsto un incremento degli stanziamenti che sono destinati al Fondo per la Montagna.

Avv. Marco Del Zotto
Maestro di Sci
studiolegale@delzotto.it